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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 847/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 452/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8659/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 23/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190263073352000 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3476/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Ricorrente_1, difesa dall'Avv. Difensore_1 impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avente n. 8659/30/2023, depositata il
23/06/2023 in riferimento alla 09720190263073352000. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente richiedeva la riforma della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, inesistenza o contraddittorietà della stessa annullando l'avviso di accertamento per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite del doppio grado da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario secondo i parametri legali -vedi conclusioni ricorso in appello-. In particolare In via preliminare la ricorrente ha eccepito che la motivazione contenuta nella sentenza è totalmente inesistente evidenziando che l'omessa notifica dell'atto presupposto -rectius avviso di liquidazione- e la prescrizione e decadenza dal diritto alla riscossione tramite ruolo.
In sede di costituzione l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, quale subentrante titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione, incorporante Equitalia nord s.p.a, Equitalia Centro s.p.a, ed
Equitalia Sud s.p.a ai sensi dell'art. 1 d.lgs. del 22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del 01.12.2016 in persona del procuratore pro tempore chiedeva la conferma della sentenza impugnata ribadendo la correttezza e la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, esaminato l'appello, ne rileva l'infondatezza e pertanto ne dispone il rigetto, confermando integralmente la sentenza pronunciata dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma. In particolare, la Corte ritiene di condividere pienamente l'impianto argomentativo sviluppato dalla Commissione di prime cure. Dall'analisi degli atti emerge che la cartella è stata regolarmente notificata, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
L'avvenuta notifica dell'atto impugnato risulta certificata da atto pubblico, quale la relata di notifica, che fa piena fede fino a querela di falso;
pertanto, eventuali contestazioni devono essere avanzate nei termini e nelle sedi previste dalla legge. Su tale punto si è espressa anche la Suprema Corte con ordinanza n. 25128 dell'8 novembre 2013. Ne consegue che, qualora il contribuente intenda eccepire la mancata notifica della cartella, è tenuto ad avviare un procedimento incidentale -querela di falso- finalizzato a contestare la valenza probatoria della dichiarazione dell'agente notificatore. Analogamente, per contestare la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, occorre ricorrere alla querela di falso, in quanto l'avviso di ricevimento di una raccomandata costituisce in ogni caso atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., e le relative attestazioni, con particolare riferimento al luogo di notificazione e all'identificazione del soggetto ricevente, godono di fede privilegiata -vedi Cass. Sez. Trib., 4 agosto 2006, n. 17723-. Inoltre, si rileva che gli atti dell'Amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la motivazione dei provvedimenti amministrativi;
tale obbligo riguarda esclusivamente gli atti dell'Amministrazione finanziaria e non si applica all'attività dell'ente della riscossione, come richiamato dal secondo comma del medesimo articolo 7. Ciò conferma la diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. Tuttavia, in virtù del principio generale sancito dall'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, la motivazione costituisce elemento essenziale di tutti gli atti amministrativi e tributari, rispondendo all'esigenza, dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa, di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi su cui si fonda la pretesa, al fine di consentire la verifica della correttezza dell'attività accertativa e la contestazione dell'eventuale illegittimità dinanzi al giudice competente. Tale principio si applica anche alle cartelle di pagamento che, qualora rivestano anche natura di atti impositivi, devono essere motivate già in sede di redazione del ruolo da parte dell'ente impositore, affinché le relative indicazioni possano confluire nella cartella in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno generato la pretesa tributaria. Tale convincimento trova solido fondamento nelle considerazioni sopra esposte, come emerge dalla lettura della sentenza richiamata, in virtù del puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto ad oggetto le circostanze in questione, sia al relativo risultato probatorio. Nel caso di specie, si evidenzia l'assoluta carenza di documentazione a supporto delle motivazioni addotte nel ricorso, con conseguente omissione delle prove relative a quanto dedotto. In particolare, manca il riferimento sia al mezzo di prova che abbia ad oggetto le circostanze contestate, sia al risultato probatorio. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza sopra richiamata, non essendo state presentate argomentazioni idonee a giustificare la riforma della decisione impugnata. Alla conferma della sentenza consegue la compensazione delle spese del giudizio stante la peculiarità della controversia anche in considerazione delle ragioni della decisione
P.Q.M.
rigetta l'appello. Spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 452/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8659/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 23/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190263073352000 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3476/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Ricorrente_1, difesa dall'Avv. Difensore_1 impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avente n. 8659/30/2023, depositata il
23/06/2023 in riferimento alla 09720190263073352000. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente richiedeva la riforma della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, inesistenza o contraddittorietà della stessa annullando l'avviso di accertamento per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite del doppio grado da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario secondo i parametri legali -vedi conclusioni ricorso in appello-. In particolare In via preliminare la ricorrente ha eccepito che la motivazione contenuta nella sentenza è totalmente inesistente evidenziando che l'omessa notifica dell'atto presupposto -rectius avviso di liquidazione- e la prescrizione e decadenza dal diritto alla riscossione tramite ruolo.
In sede di costituzione l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, quale subentrante titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione, incorporante Equitalia nord s.p.a, Equitalia Centro s.p.a, ed
Equitalia Sud s.p.a ai sensi dell'art. 1 d.lgs. del 22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del 01.12.2016 in persona del procuratore pro tempore chiedeva la conferma della sentenza impugnata ribadendo la correttezza e la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, esaminato l'appello, ne rileva l'infondatezza e pertanto ne dispone il rigetto, confermando integralmente la sentenza pronunciata dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma. In particolare, la Corte ritiene di condividere pienamente l'impianto argomentativo sviluppato dalla Commissione di prime cure. Dall'analisi degli atti emerge che la cartella è stata regolarmente notificata, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
L'avvenuta notifica dell'atto impugnato risulta certificata da atto pubblico, quale la relata di notifica, che fa piena fede fino a querela di falso;
pertanto, eventuali contestazioni devono essere avanzate nei termini e nelle sedi previste dalla legge. Su tale punto si è espressa anche la Suprema Corte con ordinanza n. 25128 dell'8 novembre 2013. Ne consegue che, qualora il contribuente intenda eccepire la mancata notifica della cartella, è tenuto ad avviare un procedimento incidentale -querela di falso- finalizzato a contestare la valenza probatoria della dichiarazione dell'agente notificatore. Analogamente, per contestare la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, occorre ricorrere alla querela di falso, in quanto l'avviso di ricevimento di una raccomandata costituisce in ogni caso atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., e le relative attestazioni, con particolare riferimento al luogo di notificazione e all'identificazione del soggetto ricevente, godono di fede privilegiata -vedi Cass. Sez. Trib., 4 agosto 2006, n. 17723-. Inoltre, si rileva che gli atti dell'Amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la motivazione dei provvedimenti amministrativi;
tale obbligo riguarda esclusivamente gli atti dell'Amministrazione finanziaria e non si applica all'attività dell'ente della riscossione, come richiamato dal secondo comma del medesimo articolo 7. Ciò conferma la diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. Tuttavia, in virtù del principio generale sancito dall'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, la motivazione costituisce elemento essenziale di tutti gli atti amministrativi e tributari, rispondendo all'esigenza, dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa, di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi su cui si fonda la pretesa, al fine di consentire la verifica della correttezza dell'attività accertativa e la contestazione dell'eventuale illegittimità dinanzi al giudice competente. Tale principio si applica anche alle cartelle di pagamento che, qualora rivestano anche natura di atti impositivi, devono essere motivate già in sede di redazione del ruolo da parte dell'ente impositore, affinché le relative indicazioni possano confluire nella cartella in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno generato la pretesa tributaria. Tale convincimento trova solido fondamento nelle considerazioni sopra esposte, come emerge dalla lettura della sentenza richiamata, in virtù del puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto ad oggetto le circostanze in questione, sia al relativo risultato probatorio. Nel caso di specie, si evidenzia l'assoluta carenza di documentazione a supporto delle motivazioni addotte nel ricorso, con conseguente omissione delle prove relative a quanto dedotto. In particolare, manca il riferimento sia al mezzo di prova che abbia ad oggetto le circostanze contestate, sia al risultato probatorio. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza sopra richiamata, non essendo state presentate argomentazioni idonee a giustificare la riforma della decisione impugnata. Alla conferma della sentenza consegue la compensazione delle spese del giudizio stante la peculiarità della controversia anche in considerazione delle ragioni della decisione
P.Q.M.
rigetta l'appello. Spese compensate