Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 847
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Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ritiene che gli atti dell'Amministrazione finanziaria siano motivati secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che tale obbligo non si applichi all'attività dell'ente della riscossione. Inoltre, il principio generale sancito dall'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari, è stato rispettato.

  • Rigettato
    Inesistenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ritiene che la sentenza di primo grado abbia adeguatamente motivato la propria decisione, condividendo l'impianto argomentativo sviluppato dalla Commissione di prime cure e basandosi sull'analisi degli atti che comprovano la regolare notifica della cartella.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di liquidazione)

    La Corte rileva che la cartella è stata regolarmente notificata, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente. La notifica dell'atto impugnato risulta certificata da atto pubblico (relata di notifica), che fa fede fino a querela di falso. Eventuali contestazioni sulla notifica richiedono un procedimento incidentale di querela di falso.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza dal diritto alla riscossione tramite ruolo

    La Corte rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado, in quanto non sono state presentate argomentazioni idonee a giustificare la riforma della decisione impugnata. La regolarità della notifica della cartella e la corretta motivazione degli atti sono state accertate.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese di lite del doppio grado

    Le spese del giudizio vengono compensate stante la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 847
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 847
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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