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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 927/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Palazzo - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrocielo - Via Roma 44 03030 Castrocielo FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 560/2025 depositato il 31/12/2025
Richieste delle parti:
La parte si riporta alle conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.8.2024, ritualmente notificato alla MT PA, concessionario per l'accertamento e la riscossione dei tributi del Comune di Castrocielo, e tempestivamente depositato, IN RI adiva questa
CGT onde ottenere l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 171, prot. M.T. S.p.A. 36 del 31.1.2024, notificato in data 12.6.2024, per omesso pagamento dell'Imposta TASI 2019.
A motivo del gravame deduceva che il tributo veniva richiesto per terreni che erano, però, da ritenersi inedificabili in quanto inclusi all'interno della zona “Rpa” del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, caratterizzato dal Rischio di frana (P.S.A.I.-Rf).
Deduceva altresì che la circostanza era stata specificata nella dichiarazione I.M.U. per l'anno 2016 del IN Nominativo_1, padre della ricorrente e suo dante causa, deceduto il 13/03/2019, il quale specificava che avrebbe considerato quei terreni alla stregua di quelli agricoli atteso il vincolo di inedificabilità su di essi gravante.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la MT PA ribadendo la legittimità del proprio operato. In particolare chiariva che la legge non annovera le aree fabbricabili esposte a rischio geologico ed inserite dall'Autorità di Bacino in un piano stralcio per rischio frana fra quelle che godono di esenzione poiché il piano stralcio per l'assetto idrogeologico ed edificabilità, non è uno strumento urbanistico sovraordinato al PRG ma è uno strumento di pianificazione che definisce le aree a rischio idrogeologico e stabilisce le misure per la loro tutela e mitigazione, incluso il vincolo idrogeologico, che limita, ma non esclude, l'edificabilità in zone particolarmente vulnerabili.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Giova ricordare che la legge istitutiva dell'imposta in questione prevede che presupposto di essa sia il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
La Suprema Corte, proprio in tema di IMU, ha ritenuto che per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità è esclusa in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale, ma non in presenza di vincoli specifici, che incidono unicamente sul valore venale delle aree in ragione delle concrete potenzialità edificatorie. (Cass. Sez. 5, 02/04/2025, n. 8747, Rv. 674416 - 01).
Nel caso in esame, occorre evidenziare che i terreni in questione, pacificamente, sono inclusi nelle aree a
Rischio potenzialmente Alto;
e per esse l'art. 5, comma 1 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, rubricato “Aree a rischio potenzialmente alto (RpA) e Aree di attenzione potenzialmente alta (ApA)”, rinvia ai divieti e le prescrizioni sanciti dall'art. 3 del Piano stesso relativo alle “Aree a rischio molto elevato” ove
è fatto espresso divieto di edificazione.
Per i terreni inclusi in tale area, pertanto, è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio a norma dell'art. 3, comma 2, lett. da A) ad H) del Piano richiamato.
In particolare, le attività consentite sono: demolizioni senza ricostruzione, manutenzione dei manufatti esistenti e restauro conservativo, di consolidamento volti alla riduzione del rischio e della pericolosità, necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, di sistemazione di aree esterne senza volumetrie e di bonifica dei siti inquinati senza la possibilità di ampliamento normalmente prevista per l'adeguamento igienico funzionale o per la ricostruzione dei manufatti esistenti ai sensi della L.R. Lazio n. 7/2017.
Di conseguenza, non sono ammessi interventi di nuova costruzione.
Non può revocarsi in dubbio che l'apposizione del vincolo idrogeologico-rischio di frana sul terreno oggetto di causa, in ossequio al principio di sovraordinazione di cui all'art. 26, comma 2 del PAI, assume prevalenza rispetto allo strumento di pianificazione comunale, in quanto immediatamente vincolante per l'Ente ai sensi dell'art. 65, comma 4, D. Lgs. n. 151/2006, svuota il potenziale edificatorio della proprietà tanto da far venir meno il presupposto impositivo costituito dalla astratta edificabilità dei terreni.
Questa, del resto, anche la conclusione cui è pervenuta la Autorità di Bacino dell'appennino meridionale nel parere richiesto dalla ricorrente, laddove afferma che “nelle aree Rpa per il combinato disposto degli artt. 3
e 5 delle norme di attuazione del PsAI-Rf, si intendono perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture, del patrimonio ambientale;
a tal fine è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio, con le sole eccezioni indicate nel medesimo art. dalle lettere da A) ad H)”.
In definitiva deve ritenersi che i terreni oggetto di causa siano inedificabili.
S'impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare natura della controversia e dai contrasti giurisprudenziali insorti anche all'interno di questa Corte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 927/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Palazzo - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrocielo - Via Roma 44 03030 Castrocielo FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 560/2025 depositato il 31/12/2025
Richieste delle parti:
La parte si riporta alle conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.8.2024, ritualmente notificato alla MT PA, concessionario per l'accertamento e la riscossione dei tributi del Comune di Castrocielo, e tempestivamente depositato, IN RI adiva questa
CGT onde ottenere l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 171, prot. M.T. S.p.A. 36 del 31.1.2024, notificato in data 12.6.2024, per omesso pagamento dell'Imposta TASI 2019.
A motivo del gravame deduceva che il tributo veniva richiesto per terreni che erano, però, da ritenersi inedificabili in quanto inclusi all'interno della zona “Rpa” del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, caratterizzato dal Rischio di frana (P.S.A.I.-Rf).
Deduceva altresì che la circostanza era stata specificata nella dichiarazione I.M.U. per l'anno 2016 del IN Nominativo_1, padre della ricorrente e suo dante causa, deceduto il 13/03/2019, il quale specificava che avrebbe considerato quei terreni alla stregua di quelli agricoli atteso il vincolo di inedificabilità su di essi gravante.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la MT PA ribadendo la legittimità del proprio operato. In particolare chiariva che la legge non annovera le aree fabbricabili esposte a rischio geologico ed inserite dall'Autorità di Bacino in un piano stralcio per rischio frana fra quelle che godono di esenzione poiché il piano stralcio per l'assetto idrogeologico ed edificabilità, non è uno strumento urbanistico sovraordinato al PRG ma è uno strumento di pianificazione che definisce le aree a rischio idrogeologico e stabilisce le misure per la loro tutela e mitigazione, incluso il vincolo idrogeologico, che limita, ma non esclude, l'edificabilità in zone particolarmente vulnerabili.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Giova ricordare che la legge istitutiva dell'imposta in questione prevede che presupposto di essa sia il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
La Suprema Corte, proprio in tema di IMU, ha ritenuto che per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità è esclusa in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale, ma non in presenza di vincoli specifici, che incidono unicamente sul valore venale delle aree in ragione delle concrete potenzialità edificatorie. (Cass. Sez. 5, 02/04/2025, n. 8747, Rv. 674416 - 01).
Nel caso in esame, occorre evidenziare che i terreni in questione, pacificamente, sono inclusi nelle aree a
Rischio potenzialmente Alto;
e per esse l'art. 5, comma 1 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, rubricato “Aree a rischio potenzialmente alto (RpA) e Aree di attenzione potenzialmente alta (ApA)”, rinvia ai divieti e le prescrizioni sanciti dall'art. 3 del Piano stesso relativo alle “Aree a rischio molto elevato” ove
è fatto espresso divieto di edificazione.
Per i terreni inclusi in tale area, pertanto, è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio a norma dell'art. 3, comma 2, lett. da A) ad H) del Piano richiamato.
In particolare, le attività consentite sono: demolizioni senza ricostruzione, manutenzione dei manufatti esistenti e restauro conservativo, di consolidamento volti alla riduzione del rischio e della pericolosità, necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, di sistemazione di aree esterne senza volumetrie e di bonifica dei siti inquinati senza la possibilità di ampliamento normalmente prevista per l'adeguamento igienico funzionale o per la ricostruzione dei manufatti esistenti ai sensi della L.R. Lazio n. 7/2017.
Di conseguenza, non sono ammessi interventi di nuova costruzione.
Non può revocarsi in dubbio che l'apposizione del vincolo idrogeologico-rischio di frana sul terreno oggetto di causa, in ossequio al principio di sovraordinazione di cui all'art. 26, comma 2 del PAI, assume prevalenza rispetto allo strumento di pianificazione comunale, in quanto immediatamente vincolante per l'Ente ai sensi dell'art. 65, comma 4, D. Lgs. n. 151/2006, svuota il potenziale edificatorio della proprietà tanto da far venir meno il presupposto impositivo costituito dalla astratta edificabilità dei terreni.
Questa, del resto, anche la conclusione cui è pervenuta la Autorità di Bacino dell'appennino meridionale nel parere richiesto dalla ricorrente, laddove afferma che “nelle aree Rpa per il combinato disposto degli artt. 3
e 5 delle norme di attuazione del PsAI-Rf, si intendono perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture, del patrimonio ambientale;
a tal fine è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio, con le sole eccezioni indicate nel medesimo art. dalle lettere da A) ad H)”.
In definitiva deve ritenersi che i terreni oggetto di causa siano inedificabili.
S'impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare natura della controversia e dai contrasti giurisprudenziali insorti anche all'interno di questa Corte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.