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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14504/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIMADHI GENTIAN Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sulla questione di competenza territoriale rimettendosi al giudice il ricorrente e per la competenza di Roma la parte resistente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia a Valona (Albania) il 04.07.2024 Prot. 350, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Visti negava il rilascio del visto per ricongiungimento familiare ai genitori, Sigg. CP_2
e del ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto ed il rilascio del
[...] Persona_1 Parte_1 visto.
La questione di merito riguarda la sussistenza del presupposto della vivenza a carico dei genitori del ricorrente.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato di Bologna eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, questione sulla quale il giudice, sentito il ricorrente che si è rimesso alla decisione del Tribunale, ha assunto la causa in decisione.
Ciò premesso, si ritiene che la competenza territoriale spetti al Tribunale di Roma, dovendo trovare applicazione il foro dell'amministrazione che ha emanato il provvedimento, che nel caso di specie è l'Ambasciata , articolazione del odierno convenuto, Controparte_3 Controparte_1 privo di sedi territoriali dislocate sul territorio nazionale ed avente sede a Roma.
Le norme di riferimento sono le seguenti:
L'art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari), al comma 6, T.U.I. stabilisce che: "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, pagina 1 di 3 nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150".
-(B). Il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ha disciplinato all'art. 6 i visti per ricongiungimento familiare, secondo un procedimento che contempla una richiesta del nulla-osta al ricongiungimento familiare alla competente "per il luogo di CP_4 dimora del richiedente", cui segue, da parte delle "autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4", il rilascio del visto di ingresso.
All'art.
6-bis (introdotto dal D.P.R. n. 334/2004) ha previsto:
"Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego è motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento è consegnato a mani proprie dell'interessato".
L'art. 20 del D.Lgs. 150/2011 "Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare", prevede ai primi due commi:
"1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato".
Il comma 2 dell'art. 20 è stato modificato dal Decreto "Minniti", in quanto il testo anteriore prevedeva la competenza in tali controversie (previste dall'art. 30, comma 6, TUI) del "Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza".
Quindi il D.L. n. 13/2017 ha non soltanto individuato la competenza nel Tribunale ove ha sede la
Sezione specializzata, ma ha anche modificato il criterio di competenza, da quello del luogo di residenza del ricorrente a quello del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
Sul punto si richiama anche la sentenza della Suprema Corte n. 10470 del 2023, che ha chiarito: "In tema d'immigrazione l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del D.Lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del D.L. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla L. n. 46 del 2017, ove venga convenuto in giudizio il , del quale gli Controparte_1 uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma".
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite alla luce dei dubbi derivanti dall'interpretazione delle suddette norme, più volte modificate nel corso del tempo, che hanno portato pagina 2 di 3 recentemente anche questo Tribunale a sollevare un questione interpretativa davanti alla SC in tema di diniego di visto di ingresso di familiare di cittadino UE (cfr. la pronuncia resa dalla Cassazione nr. 18773/24).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma- Sezione specializzata immigrazione, con termini di legge per la riassunzione del giudizio.
Spese compensate.
Bologna, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Romano
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14504/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIMADHI GENTIAN Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sulla questione di competenza territoriale rimettendosi al giudice il ricorrente e per la competenza di Roma la parte resistente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia a Valona (Albania) il 04.07.2024 Prot. 350, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Visti negava il rilascio del visto per ricongiungimento familiare ai genitori, Sigg. CP_2
e del ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto ed il rilascio del
[...] Persona_1 Parte_1 visto.
La questione di merito riguarda la sussistenza del presupposto della vivenza a carico dei genitori del ricorrente.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato di Bologna eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, questione sulla quale il giudice, sentito il ricorrente che si è rimesso alla decisione del Tribunale, ha assunto la causa in decisione.
Ciò premesso, si ritiene che la competenza territoriale spetti al Tribunale di Roma, dovendo trovare applicazione il foro dell'amministrazione che ha emanato il provvedimento, che nel caso di specie è l'Ambasciata , articolazione del odierno convenuto, Controparte_3 Controparte_1 privo di sedi territoriali dislocate sul territorio nazionale ed avente sede a Roma.
Le norme di riferimento sono le seguenti:
L'art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari), al comma 6, T.U.I. stabilisce che: "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, pagina 1 di 3 nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150".
-(B). Il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ha disciplinato all'art. 6 i visti per ricongiungimento familiare, secondo un procedimento che contempla una richiesta del nulla-osta al ricongiungimento familiare alla competente "per il luogo di CP_4 dimora del richiedente", cui segue, da parte delle "autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4", il rilascio del visto di ingresso.
All'art.
6-bis (introdotto dal D.P.R. n. 334/2004) ha previsto:
"Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego è motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento è consegnato a mani proprie dell'interessato".
L'art. 20 del D.Lgs. 150/2011 "Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare", prevede ai primi due commi:
"1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato".
Il comma 2 dell'art. 20 è stato modificato dal Decreto "Minniti", in quanto il testo anteriore prevedeva la competenza in tali controversie (previste dall'art. 30, comma 6, TUI) del "Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza".
Quindi il D.L. n. 13/2017 ha non soltanto individuato la competenza nel Tribunale ove ha sede la
Sezione specializzata, ma ha anche modificato il criterio di competenza, da quello del luogo di residenza del ricorrente a quello del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
Sul punto si richiama anche la sentenza della Suprema Corte n. 10470 del 2023, che ha chiarito: "In tema d'immigrazione l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del D.Lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del D.L. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla L. n. 46 del 2017, ove venga convenuto in giudizio il , del quale gli Controparte_1 uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma".
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite alla luce dei dubbi derivanti dall'interpretazione delle suddette norme, più volte modificate nel corso del tempo, che hanno portato pagina 2 di 3 recentemente anche questo Tribunale a sollevare un questione interpretativa davanti alla SC in tema di diniego di visto di ingresso di familiare di cittadino UE (cfr. la pronuncia resa dalla Cassazione nr. 18773/24).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma- Sezione specializzata immigrazione, con termini di legge per la riassunzione del giudizio.
Spese compensate.
Bologna, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Romano
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