Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02118/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2025, proposto da
BE IA in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Edival s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Alfonso Viscusi, Jacopo Michi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfonso Viscusi in Firenze, lungarno Vespucci 18;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vincelli dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pieve a Nievole, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Acque Spa, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Provincia di Pistoia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del progetto definitivo dei lavori “ S.R.T. n. 436 ‘della Francesca’. Variante tra le località Pazzera e la SP n. 26 Camporcioni in località Biscolla - Lotto 4 Stralcio 1, nel Comune di Pieve a Nievole (CUP D61B24000030001) ”, approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 21191 del 20.9.2024 (conosciuto con nota prot. n. AOO-GRT/0592347/O.045 del 13.11.2024, notificata in data 5.12.2024);
- della comunicazione di avvenuta dichiarazione di pubblica utilità prot. n. AOO-GRT/0592347/O.045 del 13.11.2024 (notificata in data 5.12.2024) e di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. OL IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in oggetto la parte ricorrente ha impugnato il progetto definitivo dei lavori “ S.R.T. n. 436 ‘della Francesca’. Variante tra le località Pazzera e la SP n. 26 Camporcioni in località Biscolla - Lotto 4 Stralcio 1, nel Comune di Pieve a Nievole (CUP D61B24000030001) ” approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 21191 del 20 settembre 2024 e tutti gli atti connessi, fra cui la dichiarazione di pubblica utilità, nella parte in cui incidono sugli immobili di proprietà del sig. IA e sull’attività commerciale svolta dalla Edival s.r.l.;
- nelle more della definizione del giudizio si sono svolti ripetuti incontri tra i rappresentanti della Regione e il ricorrente tendenti ad elaborare una soluzione progettuale alternativa alla luce dei rilievi tecnici svolti dal ricorrente;
- da ultimo, la Regione Toscana, con l’approvazione del progetto esecutivo, avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 13615 del 20 giugno 2025, ha recepito tutte le istanze della parte ricorrente, sia per ciò che concerne le problematiche idrauliche (con opere di miglioramento del regime di raccolta e smaltimento delle acque) che quelle di viabilità (con la previsione di rampe di immissione e per la facilitazione della manovra di uscita), tanto che il progetto esecutivo contiene “ modifiche sostanziali rispetto al progetto definitivo da cui deriva (approvato con Decreto n. 13939 del 12/07/2022), a seguito di rettifiche progettuali richieste durante i sopralluoghi in sito, svolti in contraddittorio con i soggetti terzi inclusi nel Piano di esproprio del progetto ”;
Considerato che:
- dunque, l’atto impugnato in via principale è stato pacificamente e definitivamente superato dal citato progetto esecutivo, quest’ultimo ampiamente satisfattivo per la parte ricorrente e dalla stessa condiviso;
- all’odierna udienza di discussione il difensore della parte ricorrente ha infine espressamente dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite in favore dei propri assistiti;
Ritenuto che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- quanto alle spese di lite, come richiesto dalla parte ricorrente, esse devono essere poste a carico della Regione Toscana la quale si è attivata, per risolvere le criticità già segnalate dalla parte ricorrente in sede procedimentale, solo in seguito alla proposizione del presente ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la Regione Toscana a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA NI, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
OL IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IC | CA NI |
IL SEGRETARIO