Articolo 45 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 44Articolo 46
Versione
20 settembre 1975
Art. 45.
L' articolo 164 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 164 - Simulazione delle convenzioni matrimoniali. - E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975