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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 41053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41053 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU CI - Presidente - Sent. n. sez. 1353/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 24/09/2025 AL RC R.G.N. 17544/2025 US OV Motivazione Semplificata ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: NT ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2023 del TRIBUNALE di Potenza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO TO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Trattazione cartolare 1.ST NT ha proposto appello avverso la sentenza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Potenza che l’ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, e lo ha condannato alla pena di euro 2600 di ammenda. Gli si imputa, in particolare, di aver effettuato, in concorso altra persona ed in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione, attività organizzata di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi costituiti Penale Sent. Sez. 3 Num. 41053 Anno 2025 Presidente: CI LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 24/09/2025 2 da materiale ferroso del peso di circa 300/500 chilogrammi. Il fatto è contestato come commesso in Baragiano il 26 febbraio 2020. 1.1.Articolando un solo motivo lamenta l’insufficienza del materiale probatorio non essendovi prova della abitualità della condotta in quanto il fatto è occasionale ed isolato. 2.Trattandosi di sentenza inappellabile, gli atti sono stati trasmessi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, u.c., cod. proc. pen. 3.Il ricorso è inammissibile. 4.Il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 si può configurare anche in presenza di un solo trasporto, in ciò differenziandosi dal reato di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006, che sanziona (più gravemente) la continuità della attività illecita (Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, dep. 2017, Angeloni, Rv. 270947-01; Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, dep. 2015, STnzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea, Rv. 250674; si vedano anche Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002, Saba, Rv. 221959; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti, Rv. 227956; Sez. 3, n. 2950 del 11/01/2005, Cogliandro, Rv. 230675; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011). 4.1.Solo la assoluta occasionalità del trasporto rende il fatto atipico ed esclude il reato nella sua materiale sussistenza (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305; Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836, secondo cui il carattere non occasionale della condotta può essere desunto dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dal fine di profitto perseguito dall’autore). 4.2.Nel caso di specie, correttamente è stata esclusa l’assoluta occasionalità della condotta in considerazione del considerevole quantitativo di rifiuti trasportati e dell’utilizzo di un autocarro, peraltro sequestrato e confiscato senza contestazione alcuna al riguardo. 4.3.Peraltro, la deduzione difensiva, naturalmente coerente con il mezzo di impugnazione prediletto, postula la possibilità del giudice della legittimità di esaminare le prove utilizzate per la decisione e di valutarle nel merito, operazione quest’ultima preclusa alla Corte di cassazione il cui perimetro cognitivo, in assenza di travisamenti nemmeno dedotti, è costituito esclusivamente dal testo della motivazione del provvedimento impugnato. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e 3 per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 4.4.La inammissibilità del ricorso osta alla declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, posto che la circostanza che l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso (Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, Rv. 288268 - 01; Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043 - 01). 4.5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO TO CA RA
udita la relazione svolta dal Consigliere DO TO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Trattazione cartolare 1.ST NT ha proposto appello avverso la sentenza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Potenza che l’ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, e lo ha condannato alla pena di euro 2600 di ammenda. Gli si imputa, in particolare, di aver effettuato, in concorso altra persona ed in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione, attività organizzata di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi costituiti Penale Sent. Sez. 3 Num. 41053 Anno 2025 Presidente: CI LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 24/09/2025 2 da materiale ferroso del peso di circa 300/500 chilogrammi. Il fatto è contestato come commesso in Baragiano il 26 febbraio 2020. 1.1.Articolando un solo motivo lamenta l’insufficienza del materiale probatorio non essendovi prova della abitualità della condotta in quanto il fatto è occasionale ed isolato. 2.Trattandosi di sentenza inappellabile, gli atti sono stati trasmessi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, u.c., cod. proc. pen. 3.Il ricorso è inammissibile. 4.Il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 si può configurare anche in presenza di un solo trasporto, in ciò differenziandosi dal reato di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006, che sanziona (più gravemente) la continuità della attività illecita (Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, dep. 2017, Angeloni, Rv. 270947-01; Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, dep. 2015, STnzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea, Rv. 250674; si vedano anche Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002, Saba, Rv. 221959; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti, Rv. 227956; Sez. 3, n. 2950 del 11/01/2005, Cogliandro, Rv. 230675; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011). 4.1.Solo la assoluta occasionalità del trasporto rende il fatto atipico ed esclude il reato nella sua materiale sussistenza (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305; Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836, secondo cui il carattere non occasionale della condotta può essere desunto dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dal fine di profitto perseguito dall’autore). 4.2.Nel caso di specie, correttamente è stata esclusa l’assoluta occasionalità della condotta in considerazione del considerevole quantitativo di rifiuti trasportati e dell’utilizzo di un autocarro, peraltro sequestrato e confiscato senza contestazione alcuna al riguardo. 4.3.Peraltro, la deduzione difensiva, naturalmente coerente con il mezzo di impugnazione prediletto, postula la possibilità del giudice della legittimità di esaminare le prove utilizzate per la decisione e di valutarle nel merito, operazione quest’ultima preclusa alla Corte di cassazione il cui perimetro cognitivo, in assenza di travisamenti nemmeno dedotti, è costituito esclusivamente dal testo della motivazione del provvedimento impugnato. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e 3 per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 4.4.La inammissibilità del ricorso osta alla declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, posto che la circostanza che l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso (Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, Rv. 288268 - 01; Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043 - 01). 4.5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO TO CA RA