Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00456/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 699 del 2025, proposto da
OR SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 997/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19 settembre 2024, avente ad oggetto la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa ZA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente di scuola primaria, ha proposto ricorso dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro n. 997 del 19 settembre 2024, nella parte in cui il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 2747,13 oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) prevista dall’art. 7 CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio per il Ministero convenuto con contratto a tempo determinato.
1.2. Ha esposto la ricorrente che la predetta sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di legge (come da attestazione di cancelleria prodotta in atti), non è stata eseguita dall’Amministrazione, non essendo stato ancora effettuato l’accredito dell’importo liquidato in sentenza.
1.3. Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 11 ottobre 2024) previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di stile.
3. All’udienza camerale del 18 marzo 2026, sentito il difensore dell’Amministrazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, ancorché senza l’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm. – di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
4.2. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
4.3. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
4.4. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
5. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
6. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
Ai predetti incombenti, e alla completa ottemperanza della sentenza per cui è causa, il commissario ad acta provvederà, nei sensi sopra indicati, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a soggetto già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta .
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ON, Presidente
ZA LL, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA LL | RO ON |
IL SEGRETARIO