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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4042 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
05/02/1979,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Otello Dal Zotto e Simone Veronese;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
1. Accertato il rispetto del termine di cui all'art. 3, punto 2 della l. n. 898/1970,
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.07.2005
tra i sig.ri e , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Parte_2
Stato Civile di Santorso (VI) di eseguire le annotazioni di rito.
2. Confermarsi l'affido congiunto della figlia minore , con residenza e Per_1
collocazione prevalente di quest'ultima presso il padre nella casa coniugale.
3. Confermarsi che la casa coniugale venga assegnata al sig. , Parte_1
con i relativi arredi e corredi, dando atto che la sig.ra ha già Parte_2
trasferito altrove la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali.
4. Disporsi che la figlia minore, considerata anche l'età, il buon rapporto intercorrente tra i genitori e la volontà degli stessi di lasciarle una propria autonomia di gestione,
dimori presso la madre secondo le seguenti modalità:
- a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando sarà riportata a scuola e/o presso l'abitazione del padre;
- durante gli altri giorni della settimana ed in ulteriori momenti/occasioni/festività, anche con eventuale pernottamento, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della minore;
- sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua e Lunedì
in Albis;
- tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo (da intendersi
2 comprensive di eventuali fine settimana di spettanza) da decidersi entro il 31.05 di ogni anno;
5. Confermarsi che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto/ordinario dei figli durante la loro permanenza presso ciascuno di essi.
6. Confermarsi che il sig. provveda al pagamento delle spese Parte_1
straordinarie per i figli nella misura del 100% ciascuno, nei termini indicati nel protocollo del Tribunale di Vicenza.
7. Confermarsi che le parti concordano che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dal padre e che le detrazioni ed i bonus relativi alle spese straordinarie dei figli spettino al 100% a favore dello stesso.
8. Nulla a titolo di assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente autosufficienti ed indipendenti
9. Darsi atto che le parti hanno già regolamentato ogni questione patrimoniale tra loro pendente, anche nascente e/o derivante dal loro matrimonio in sede di separazione personale, in coerenza con quanto previsto nel relativo ricorso e nella conseguente sentenza di omologa.
10. Darsi atto che entrambi i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore.
11. Nulla per le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe
3 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Santorso (VI) in data 16.07.2005.
All'esito dell'udienza dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 837/2024 del 12/04/2024, passata in giudicato e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 100%
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
nonché di stabilire che il padre sostenga al 100% le spese straordinarie al medesimo relative, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in favore di quale genitore convivente con i figli;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Santorso (VI) il 16.07.2005 alle
[...] Pt_2 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santorso (VI) al n. 11, parte II, serie A, anno 2005;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4042 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
05/02/1979,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Otello Dal Zotto e Simone Veronese;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
1. Accertato il rispetto del termine di cui all'art. 3, punto 2 della l. n. 898/1970,
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.07.2005
tra i sig.ri e , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Parte_2
Stato Civile di Santorso (VI) di eseguire le annotazioni di rito.
2. Confermarsi l'affido congiunto della figlia minore , con residenza e Per_1
collocazione prevalente di quest'ultima presso il padre nella casa coniugale.
3. Confermarsi che la casa coniugale venga assegnata al sig. , Parte_1
con i relativi arredi e corredi, dando atto che la sig.ra ha già Parte_2
trasferito altrove la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali.
4. Disporsi che la figlia minore, considerata anche l'età, il buon rapporto intercorrente tra i genitori e la volontà degli stessi di lasciarle una propria autonomia di gestione,
dimori presso la madre secondo le seguenti modalità:
- a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando sarà riportata a scuola e/o presso l'abitazione del padre;
- durante gli altri giorni della settimana ed in ulteriori momenti/occasioni/festività, anche con eventuale pernottamento, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della minore;
- sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua e Lunedì
in Albis;
- tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo (da intendersi
2 comprensive di eventuali fine settimana di spettanza) da decidersi entro il 31.05 di ogni anno;
5. Confermarsi che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto/ordinario dei figli durante la loro permanenza presso ciascuno di essi.
6. Confermarsi che il sig. provveda al pagamento delle spese Parte_1
straordinarie per i figli nella misura del 100% ciascuno, nei termini indicati nel protocollo del Tribunale di Vicenza.
7. Confermarsi che le parti concordano che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dal padre e che le detrazioni ed i bonus relativi alle spese straordinarie dei figli spettino al 100% a favore dello stesso.
8. Nulla a titolo di assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente autosufficienti ed indipendenti
9. Darsi atto che le parti hanno già regolamentato ogni questione patrimoniale tra loro pendente, anche nascente e/o derivante dal loro matrimonio in sede di separazione personale, in coerenza con quanto previsto nel relativo ricorso e nella conseguente sentenza di omologa.
10. Darsi atto che entrambi i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore.
11. Nulla per le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe
3 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Santorso (VI) in data 16.07.2005.
All'esito dell'udienza dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 837/2024 del 12/04/2024, passata in giudicato e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 100%
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
nonché di stabilire che il padre sostenga al 100% le spese straordinarie al medesimo relative, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in favore di quale genitore convivente con i figli;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Santorso (VI) il 16.07.2005 alle
[...] Pt_2 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santorso (VI) al n. 11, parte II, serie A, anno 2005;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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