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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 30/01/2026, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 570/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA RI, Presidente
D'URSO RI TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3377/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ater Della Provincia Di Roma - 07756461005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Gandolfo - Piazza Della Liberta 7 00073 Castel Gandolfo RM
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Castel Gandolfo 00073 Castel Gandolfo RM
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12800/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 17/11/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ATER della provincia di Roma propone appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 12800/2022 del 17.11.2022, con cui è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 36/2021 emesso dal comune di Castel Gandolfo per il mancato pagamento dell'IMU 2016.
Impugna la sentenza per i seguenti motivi:
1. Insussistenza dei presupposti del tributo;
2. Illegittimità dell'avviso per esenzione;
3. Violazione art. 13 d.l. 201/2011;
4. Illegittimità della misura dell'aliquota;
5. Illegittimità degli interessi e delle sanzioni applicate.
All'udienza del 24.02.2025 il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 330/2025 rilevato che l'atto di appello risulta notificato solo al comune di Castelgandolfo e non alla società RO SR, concessionaria per la riscossione del comune di Castelgandolfo, valutata la necessità di integrare il contradittorio nei confronti del concessionario che è stato parte del giudizio di primo grado, con ordinanza istruttoria n. 330/2025 ha disposto quanto segue: “considerato che l'appello risulta notificato solo al comune di Castelgandolfo, il collegio ordina che la parte appellante proceda antro 30 gg alla notifica dell'appello alla GE SRL presso il domicilio eletto. si rinvia a nuovo ruolo”.
All'udienza del 19.05.2025 il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 1020/2025 rilevato che per errore materiale nella precedente ordinanza risulta indicato il nominativo di “GEROBA SR” in luogo di “RO SR” dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società RO SR a carico di parte appellante come segue: “considerato che l'appello risulta notificato solo al comune di Castelgandolfo, il
Collegio ordina che la parte appellante proceda entro 30 gg alla notifica dell'appello alla RO SRL presso il domicilio eletto. Si rinvia a nuovo ruolo”.
All'udienza del 06.10.2025 il Collegio, preso atto della costituzione in giudizio depositata in data 6.10.2025 del nuovo legale di ATER della provincia di Roma ha emesso ord.inter. n. 1843/2025 come segue:
“Considerato che l'appello risulta notificato solo al comune di Castel Gandolfo, preso atto di quanto dichiarato in udienza dal nuovo legale di Ater, vista la costituzione in giudizio del medesimo, il collegio ordina che la parte appellante proceda entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, alla notifica dell'appello alla OP SR e al comune di Castel Gandolfo. Rinvia a nuovo ruolo.”.In data
13.11.2025 risultano depositate le relate di notifica, cui è stato autorizzato la difesa di ATER. In data 18.11.2025 si è costituito la società Società_2 S.p.A., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (Rn), concessionaria del servizio riscossione imposte a seguito di cessione di ramo d'azienda da parte della società OP S.r.l., con sede legale in Frascati (Rm), Indirizzo_1, che in via principale eccepisce l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine di impugnazione, stante l'avvenuta notifica della sentenza al procuratore costituito in data 17.11.2022. In via subordinata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per omessa notifica del ricorso di primo grado. Nel merito l'infondatezza della pretesa. Chiede la conferma della sentenza con vittoria di spese.
L'avvocatura dell'ATER non ha depositato memorie in replica
All'udienza del 1.12.2025 il Collegio con ordinanza n. 2280/2025 ha disposto il rinvio all'udienza del 12 gennaio 2026 per il deposito delle notifiche ad ATER della provincia di Roma della sentenza n. 12800/2022 con onere a carico di MT spa.
In data 16.12.2025 il nuovo concessionario in ottemperanza alla ordinanza n. 2280/2025 ha depositato copia della notifica della sentenza n. 12800/2022 (unitamente alle rispettive ricevute di accettazione e consegna), sia in formato . pdf che in formato .eml, notifica effettuata da OP Srl in data 24/11/2022 prima del subentro della parte resistente MT Spa al procuratore costituito dell'ATER.
All'udienza del 12.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto della avvenuta notifica della sentenza 12800/2022 del 17.11.2022 al procuratore costituito di Ater provincia di Roma ,avv. Difensore_1, preso altresì atto che alla data di proposizione dell'appello da parte di ATER provincia di Roma, notificato in data 17.05.2023 (peraltro esclusivamente al comune di CastelGandolfo e non al concessionario OP SR, ora Mt Spa) e depositato in data 16.06.2023, era da tempo scaduto il termine dei 60 giorni previsti dall'art. 51 d.lgs. 546/1992, rilevato che ATER provincia di Roma non ha sollevato in proposito alcune eccezione, dichiara inammissibile l'appello perché tardivo, restando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per il grado in euro 3.000 oltre oneri riflessi se dovuti a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, dichiara inammissibile l'appello. Le spese a carico di parte soccombente sono liquidate in euro 3000, per il grado.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA RI, Presidente
D'URSO RI TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3377/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ater Della Provincia Di Roma - 07756461005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Gandolfo - Piazza Della Liberta 7 00073 Castel Gandolfo RM
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Castel Gandolfo 00073 Castel Gandolfo RM
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12800/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 17/11/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ATER della provincia di Roma propone appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 12800/2022 del 17.11.2022, con cui è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 36/2021 emesso dal comune di Castel Gandolfo per il mancato pagamento dell'IMU 2016.
Impugna la sentenza per i seguenti motivi:
1. Insussistenza dei presupposti del tributo;
2. Illegittimità dell'avviso per esenzione;
3. Violazione art. 13 d.l. 201/2011;
4. Illegittimità della misura dell'aliquota;
5. Illegittimità degli interessi e delle sanzioni applicate.
All'udienza del 24.02.2025 il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 330/2025 rilevato che l'atto di appello risulta notificato solo al comune di Castelgandolfo e non alla società RO SR, concessionaria per la riscossione del comune di Castelgandolfo, valutata la necessità di integrare il contradittorio nei confronti del concessionario che è stato parte del giudizio di primo grado, con ordinanza istruttoria n. 330/2025 ha disposto quanto segue: “considerato che l'appello risulta notificato solo al comune di Castelgandolfo, il collegio ordina che la parte appellante proceda antro 30 gg alla notifica dell'appello alla GE SRL presso il domicilio eletto. si rinvia a nuovo ruolo”.
All'udienza del 19.05.2025 il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 1020/2025 rilevato che per errore materiale nella precedente ordinanza risulta indicato il nominativo di “GEROBA SR” in luogo di “RO SR” dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società RO SR a carico di parte appellante come segue: “considerato che l'appello risulta notificato solo al comune di Castelgandolfo, il
Collegio ordina che la parte appellante proceda entro 30 gg alla notifica dell'appello alla RO SRL presso il domicilio eletto. Si rinvia a nuovo ruolo”.
All'udienza del 06.10.2025 il Collegio, preso atto della costituzione in giudizio depositata in data 6.10.2025 del nuovo legale di ATER della provincia di Roma ha emesso ord.inter. n. 1843/2025 come segue:
“Considerato che l'appello risulta notificato solo al comune di Castel Gandolfo, preso atto di quanto dichiarato in udienza dal nuovo legale di Ater, vista la costituzione in giudizio del medesimo, il collegio ordina che la parte appellante proceda entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, alla notifica dell'appello alla OP SR e al comune di Castel Gandolfo. Rinvia a nuovo ruolo.”.In data
13.11.2025 risultano depositate le relate di notifica, cui è stato autorizzato la difesa di ATER. In data 18.11.2025 si è costituito la società Società_2 S.p.A., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (Rn), concessionaria del servizio riscossione imposte a seguito di cessione di ramo d'azienda da parte della società OP S.r.l., con sede legale in Frascati (Rm), Indirizzo_1, che in via principale eccepisce l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine di impugnazione, stante l'avvenuta notifica della sentenza al procuratore costituito in data 17.11.2022. In via subordinata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per omessa notifica del ricorso di primo grado. Nel merito l'infondatezza della pretesa. Chiede la conferma della sentenza con vittoria di spese.
L'avvocatura dell'ATER non ha depositato memorie in replica
All'udienza del 1.12.2025 il Collegio con ordinanza n. 2280/2025 ha disposto il rinvio all'udienza del 12 gennaio 2026 per il deposito delle notifiche ad ATER della provincia di Roma della sentenza n. 12800/2022 con onere a carico di MT spa.
In data 16.12.2025 il nuovo concessionario in ottemperanza alla ordinanza n. 2280/2025 ha depositato copia della notifica della sentenza n. 12800/2022 (unitamente alle rispettive ricevute di accettazione e consegna), sia in formato . pdf che in formato .eml, notifica effettuata da OP Srl in data 24/11/2022 prima del subentro della parte resistente MT Spa al procuratore costituito dell'ATER.
All'udienza del 12.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto della avvenuta notifica della sentenza 12800/2022 del 17.11.2022 al procuratore costituito di Ater provincia di Roma ,avv. Difensore_1, preso altresì atto che alla data di proposizione dell'appello da parte di ATER provincia di Roma, notificato in data 17.05.2023 (peraltro esclusivamente al comune di CastelGandolfo e non al concessionario OP SR, ora Mt Spa) e depositato in data 16.06.2023, era da tempo scaduto il termine dei 60 giorni previsti dall'art. 51 d.lgs. 546/1992, rilevato che ATER provincia di Roma non ha sollevato in proposito alcune eccezione, dichiara inammissibile l'appello perché tardivo, restando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per il grado in euro 3.000 oltre oneri riflessi se dovuti a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, dichiara inammissibile l'appello. Le spese a carico di parte soccombente sono liquidate in euro 3000, per il grado.