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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/11/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3543/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3543 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da
, p.i. , in persona del rappresentante Parte_1 PartitaIVA_1 legale, con sede in Cagliari e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. NI Allegrini che la rappresenta e difende per procura speciale in atti, attore contro
, con sede in Rüsselsheim, Bahnhofsplatz 1, 65423, Controparte_1
Germania, iscritta presso il Tribunale di Darmstadt – Registro Commerciale – al n. HRB 86038, in persona degli Amministratori e Legali rappresentanti, Sig.ri e Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Simoncelli (C.F. ) del Foro di Roma C.F._1 appartenente all' (C.F. ), giusta Controparte_4 P.IVA_2 procura generale alle liti n. 389 (AZ 1149/2017) del 26.10.2017 certificata dal Notaio (doc. Per_1
1), unitamente all'Avv. Daniela d'Andrea (C.F. ) e all'Avv. Giovanni Dore C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3
Cagliari, Via Grazia Deledda n. 74, in virtù di mandato in calce trasmesso in uno con la comparsa di costituzione e risposta,
, in persona del legale rapp.te , Controparte_5 Controparte_6 corrente in Cagliari nel v.le Marconi 189 (P.IVA ) ed elettivamente dom.ta in Cagliari P.IVA_3 nella via Francesco Carrara 2 presso l'avv. Augusto Frau (c.f. ), dal quale è CodiceFiscale_4 rappresentata per procura speciale unita alla comparsa di costituzione e risposta,
pagina 1 di 10 convenuti
All'udienza del 20 novembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale, contrariis reiectis, visto l'art. 20 c.p.c., nonché gli articoli 1476, 1490, 1494, 2043 e 2055 c.c.:
1) Accertare e dichiarare che l'incendio dell'autovettura CAPTIVA targata CP_1
EP261DE – di proprietà dell'esponente, si è verificato per vizi e/o difetti riconducibili al bene medesimo, costruito da e venduto da e, per Controparte_7 Controparte_5
l'effetto
2) Condannare e a risarcire in solido tra loro la Controparte_7 Controparte_5 somma di € 63.256,29 per i danni subiti;
3) Condannare e a risarcire in solido tra loro il Controparte_7 Controparte_5 danno non patrimoniale provocato alle persone preposte alla gestione della società esponente, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.;
4) Condannare e al pagamento degli interessi legali Controparte_7 Controparte_5
e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al saldo, con vittoria di spese, diritti e onorari,
Nell'interesse del convenuto : voglia il Tribunale Controparte_1
- in via principale dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e rigettare le domande CP_7 della Parte_1
- in ogni caso, rigettare le domande della parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi e spese.
Nell'interesse del convenuto voglia il Tribunale Controparte_5
- in via principale, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto;
- in subordine, salvo gravame, dichiarare la convenuta tenuta alla Controparte_1 restituzione di quanto la dovesse essere condannata a pagare all'attrice; Controparte_5
Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente la ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale la e la al fine di ottenere l'accoglimento delle Controparte_7 Controparte_5 conclusioni riportate in epigrafe.
L'attrice ha esposto che:
1) in data 27.10.2012 la aveva acquistato – con garanzia di tre anni – presso la Parte_1
Concessionaria Amici l'autovettura Captiva Chevrolet telaio n. Controparte_5
pagina 2 di 10 KL1CG2669CB090250, immatricolata il 24.1.2013 con targa EP261DE che, previa assicurazione con n. polizza 111642297, era stata concessa in uso all'Avv. CP_8
NI Allegrini quale socio consigliere della Parte_1
2) la predetta autovettura, alimentata a diesel, era dotata di dispositivo DPF (c.d. filtro antiparticolato) per l'abbattimento delle emissioni inquinanti. Sin dal primo mese successivo all'acquisto il funzionamento di tale sistema aveva presentato delle anomalie: durante la marcia si accendevano frequentemente la relativa spia e l'allarme sonoro e spesso, allo spegnimento del motore, entrava in funzione una ventola esageratamente rumorosa. Nonostante il rispetto delle istruzioni prescritte nel Manuale d'uso (guida con numero di giri del motore superiore a
2000/min.) la spia non si spegneva. Portata in Concessionaria, non era stato rilevato nessun mal funzionamento e non erano state rilasciate ricevute o effettuate annotazioni di intervento sul relativo libretto di manutenzione. Il problema era persistito sino a maggio 2013 (appena 4 mesi dopo l'immatricolazione) quando la Concessionaria aveva provveduto a sostituire una valvola del sistema DPF. Tale intervento non aveva risolto il problema della eccessiva rumorosità della ventola che entrava in funzione anche dopo brevi tratti di marcia e indipendentemente dall'accensione della spia dell'antiparticolato. Al riguardo la Concessionaria sosteneva che si trattasse di un rumore normale in auto dotata di filtro antiparticolato. Inoltre, persistendo comunque il problema delle frequenti rigenerazioni del DPF, la Concessionaria nel 2015 aveva provveduto alla sostituzione del sempre senza annotazioni nel Parte_2 libretto di manutenzione e senza rilasciare ricevute.
3) La notte del 13 giugno 2015, intorno alle ore 23, l'utilizzatrice dell'autovettura, allertata da violenti rumori di scoppio, aveva scoperto che l'auto, parcheggiata intorno alle ore 22 nella via
Mentana, di fronte al civico n. 79, era avvolta dalle fiamme, e aveva chiesto l'intervento dei
Vigili del Fuoco.
4) Erano intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, i quali avevano spento l'incendio, ispezionato l'autovettura e effettuato i rilievi. All'esito di questi non avevano rinvenuto alcun
“elemento riconducibile ad incendio doloso”.
5) L'incendio aveva danneggiato:
-l'intero motore e l'intera parte anteriore dell'autovettura;
-la finestra destra dell'auto parcheggiata accanto, targata BV509EZ, di proprietà dal CP_9
Sig. ; CP_10
-della facciata dell'immobile del civico n. 79 di via Mentana, dell'allora proprietario Sig.
. Persona_2
pagina 3 di 10 6) dopo l'incendio la Società attrice, per il tramite del proprio legale, aveva chiesto alla società produttrice dell'auto, alla concessionaria e Controparte_7 Controparte_11 alla compagnia assicuratrice il risarcimento, nei limiti delle rispettive responsabilità, di CP_8 tutti i danni subiti e subendi.
7) Nel successivo mese di luglio 2015 la mediante lettera raccomandata, aveva Controparte_7 comunicato all'attrice che l'autovettura di sua proprietà rientrava tra i veicoli Controparte_12 oggetto di una campagna di richiamo attinente alla sicurezza, per problemi alla paratia inferiore del vano motore;
in particolare aveva dichiarato : “al fine di completare il processo di Controparte_7 rigenerazione attiva del filtro antiparticolato (DPF), potrebbe essere richiesto al conducente, tramite accensione della spia DPF e le relative indicazioni di completamento della rigenerazione, la spia motore si accende e il filtro anti-particolato e relativo condotto di scarico si surriscaldano in modo anomalo. Ciò potrebbe determinare l'incendio della paratia inferiore del vano motore.”. CP_7 aveva pertanto invitato la a fissare al più presto un appuntamento con un riparatore
[...] Parte_1 autorizzato per un intervento di rettifica del veicolo da eseguirsi in due fasi: “nella prima CP_7 fase, da eseguire immediatamente, la paratia inferiore del vano motore originariamente montata sul veicolo dovrà essere rimossa. Dopo questa azione il veicolo sarà sicuro da guidare. In una seconda fase, da eseguire una volta disponibili i ricambi, dovrà essere installata una paratia migliorativa”.
Tale campagna di richiamo n. A150051 OSB15-01-025, aveva coinvolto n. 7616 veicoli prodotti tra il
2011 e il 2015, come da Parte_3
8) in data 7 settembre 2015, un tecnico di fiducia della aveva ispezionato Controparte_7
l'autovettura ricoverata presso la carrozzeria Classic Car di a Quartu Sant'Elena, alla CP_13 presenza del legale della del rappresentante legale della con il suo tecnico di Parte_1 Parte_1 fiducia, del titolare della concessionaria di Cagliari con il suo tecnico CP_7 Controparte_5 di fiducia.
9) in data 2.11.2015, all'esito dell'ispezione, la aveva respinto la richiesta di risarcimento dei CP_7 danni sostenendo che “l'incendio che ha coinvolto la vettura indicata in copertina la sera del 13 giugno 2015 mentre era parcheggiata, non è stato causato da un difetto di fabbricazione. In particolare tutte le componenti elettriche presenti nella parte anteriore del veicolo e tutte le componenti del sistema di scarico, con particolare riferimento al filtro anti-particolato, non hanno evidenziato alcun segno che le indichino come causa dell'incendio. Al contrario le tracce rilevate sul veicolo e quelle ancora presenti nel luogo dell'incendio, sono perfettamente compatibili con un incendio provocato da una causa esterna, in particolare lo sversamento di liquido infiammabile in corrispondenza della griglia e del pozzetto di areazione presente nella base destra del parabrezza”. pagina 4 di 10 Le conclusioni della perizia Chevrolet contrastano sia con gli accertamenti dei Vigli del Fuoco sia con le risultanze della perizia di , consulente tecnico incaricato dalla di Persona_3 Parte_1 accertare l'origine dell'incendio. Quest'ultimo in data 12.5.2016 aveva dichiarato “con assoluta certezza che l'incendio del veicolo Chevrolet Captiva targa EP261ED sia dovuto all'eccessivo surriscaldamento del DPF che ha innescato sviluppo di fiamma coinvolgendo la parte destra della paratia inferiore, che non essendo adeguata si incendiava estendendo le fiamme al vano motore ed alla parte anteriore del veicolo. Queste conclusioni sono conformi a quanto constatato dai Vigili del Fuoco intervenuti in occasione dello spegnimento del veicolo”. Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato da le tracce caratteristiche del surriscaldamento del DPF ci sono e sono anche evidenti, CP_7 come dimostrato dalla colorazione assunta dalle parti del veicolo interessate dalle fiamme: la colorazione arancio del DPF è segno dell'esposizione di tale elemento al massimo surriscaldamento. La stessa colorazione si presenta nella presenta nella traversa del motore sul versante rivolto al DPF mentre sul versante rivolto all'interno della ruota anteriore destra la colorazione della traversa è scura: non presenta caratteristiche di investimento di fiamma. Quest'ultima indicazione esclude anche che l'investimento di fiamma sia dovuto a sversamento di liquido infiammabile all'interno della ruota anteriore destra. La causa dell'incendio non piò essere attribuita a “sversamento del liquido infiammabile in corrispondenza della griglia e del pozzetto di areazione presente alla base destra del parabrezza”: se così fosse stato, le fiamme avrebbero distrutto questo vano e le paratie interne in plastica le quali, invece, sono ancora presenti. Peraltro, se l'incendio fosse “iniziato in questa zona”, le fiamme avrebbero dovuto propagarsi verso l'alto senza provocare nella parte inferiore del veicolo i danni di fatto riscontrati.
11) In data 11.8.2016 la in forza della perizia del Sig. , coerente con le conclusioni Parte_1 Per_3 dei Vigili del Fuoco, aveva invitato la ad aderire alla procedura di negoziazione Controparte_7 assistita al fine di comporre bonariamente il conflitto. , con lettera del 4.10.2016, aveva Controparte_7 dichiarato di non voler aderire.
12) l'autovettura, benché nuova, aveva subito in appena 2 anni molteplici interventi di manutenzione straordinaria per i quali la concessionaria non aveva effettuato le relative annotazioni sul libretto di manutenzione –così come per la sostituzione della valvola EGR – e in altri casi – con la motivazione che l'auto fosse ancora in garanzia – non aveva rilasciato alla cliente neanche copia della fattura, così come per la sostituzione del Gruppo Turbo Compressore.
In particolare, gli interventi erano stati eseguiti per le seguenti problematiche:
-difficoltoso avviamento del motore appena il serbatoio entrava in riserva: la concessionaria non aveva riscontrato alcun malfunzionamento neanche quando, a maggio 2014, l'auto – in garanzia – era stata pagina 5 di 10 trasportata con un mezzo di soccorso a causa dell'impossibilità di mettere in moto. In tale occasione l'auto era stata trattenuta dalla concessionaria per più di una settimana e riconsegnata con la dichiarazione che non vi fossero anomalie di funzionamento.
-Malfunzionamento dell'Info Display.
-Guasto a una serratura elettrica.
Rumori provenienti dal vano motore in corrispondenza della ruota destra e della struttura sottostante i sedili anteriori: ricoverata qualche giorno presso la concessionaria, l'auto era stata restituita con la diagnosi di sporcizia accumulatasi negli alloggiamenti delle ruote.
15)nel 2015 la casa automobilistica aveva cessato la vendita di auto nuove in Italia ed CP_7
Europa; in proposito deve essere richiamata l'attenzione sul grafico relativo all'andamento dei richiami per difetti di fabbrica. CP_7
In considerazione dei fatti esposti, l'incendio dell'autovettura deve ricondursi a un difetto di fabbricazione, ossia al surriscaldamento della paratia del vano motore per il quale la stessa CP_7
aveva avviato, solo successivamente all'evento del 13 giugno 2015, una vasta campagna di
[...] richiamo.
Le circostanze di tempo in cui l'evento si era verificato, le modalità di propagazione delle fiamme e l'intero compendio probatorio escludono sia il fatto doloso del terzo che la negligenza dell'utilizzatore: il difetto del sistema DPF era stato più volte denunciato alla concessionaria venditrice, la manutenzione era stata regolarmente eseguita e l'utilizzo dell'auto era avvenuto nel rispetto delle istruzioni contenute nel Manuale d'Uso.
Ne consegue la responsabilità ex art. 2043 c.c. della per difetto di fabbricazione Controparte_7
e costruzione e la responsabilità contrattuale della venditrice ai sensi degli articoli Controparte_5
1476, 1490 e 1494 c.c.
Le convenute sono responsabili del danno non patrimoniale consistente nello stress e nei disagi provocati agli organi preposti alla gestione della persona giuridica proprietaria dell'auto.
L'utilizzatrice dell'auto, l'Avv. NI Allegrini, per diverso tempo ha dovuto trascurare gli impegni verso la Società per occuparsi della gestione del sinistro in oggetto nonché subito le conseguenze familiari del trauma subito dai propri figli dalla vista delle fiamme che minacciavano l'abitazione.
Era stato altresì necessario procedere alla ricerca di una nuova autovettura e le convenute non avevano messo a disposizione un'auto sostitutiva.
La si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
in subordine, Controparte_5 per il caso di condanna al risarcimento dei danni, ha chiesto di essere manlevata dalla CP_7
pagina 6 di 10 La convenuta ha contestato che l'autovettura acquistata dalla fosse affetta da anomalie al Pt_1 CP_5 dispositivo antinquinamento e ha esposto che gli interventi di manutenzione erano stati chiesto per altre ragioni;
erano stati sostituiti la valvola ERG (non DPF) e il turbocompressore;
l'acquirente non aveva eseguito tutti gli interventi di manutenzione programmata alle relative scadenze;
nel libretto di manutenzione sono annotati solo i tagliandi, la sostituzione del contachilometri e, in alcuni casi, la sostituzione del motore;
per tutti gli altri interventi viene rilasciata una ricevuta;
è contestato che l'incendio fosse stato causato da anomalie del filtro antiparticolato o da altri dispositivi dell'autovettura; è contestato che la abbia abbandonato il mercato italiano ed europeo in CP_7 conseguenza delle campagne di richiamo;
è contestata l'esistenza di vizi e difetti e, in ogni caso, sono eccepite la decadenza e la prescrizione dalla relativa azione;
se anche l'incendio fosse stato causato da un'anomalia del dispositivo anti inquinamento, vi avrebbe contribuito la conducente del veicolo per non avere osservato le prescrizioni del Libretto d'Uso.
La si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo, e ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, esponendo che le autovetture Chevrolet commercializzate in Europa erano prodotte dalla e che il Parte_4 ruolo della , infatti, quello di organizzare la rete commerciale;
anche le campagne di Parte_5 richiamo erano decise dalla produttrice e non dalla nel merito, la convenuta ha contestato la CP_7 domanda chiedendone il rigetto;
in proposito ha esposto che: la campagna di richiamo era stata disposta per una possibile anomalia del dispositivo anti- inquinamento di cui sono dotati i veicoli diesel della detta anomalia poteva verificarsi qualora il conducente non avesse osservato le regole di CP_7 guida indicate dal Libretto d'Uso per il caso di accensione della spia del DPF;
nel Libretto d'Uso, infatti, si legge “Il sistema del filtro antiparticolato diesel filtra particelle di nerofumo dannose che fuoriescono dai gas di scarico. Il sistema include una funzione di pulizia automatica che avviene automaticamente durante la guida. Il filtro si pulisce distruggendo le particelle di nerofumo ad alta temperatura. Questo processo avviene automaticamente in determinate condizioni di guida e può richiedere da 10 a 25 minuti. (…) L'emissione di odori e fumo durante questo processo è normale. In certe condizioni di guida, ad es. distanze brevi, il sistema non può ripulirsi automaticamente. Se il filtro deve essere pulito o le condizioni di guida precedenti non hanno consentito la pulizia automatica,
l'indicatore del DPF lampeggia.
Continuare a guidare (…) fino a quando la spia si spenga. L'indicatore si spegnerà non appena completata la pulizia automatica”; la lettera con cui è stata lanciata la campagna di richiamo, infatti, dopo aver ricordato che “Come descritto nel Manuale d'uso e manutenzione, al fine di completare il processo di rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF), potrebbe essere richiesto al conducente, pagina 7 di 10 tramite accensione della spia DPF, di guidare il veicolo a velocità costante senza interruzioni fino allo spegnimento della spia stessa”, aggiunge che: “nel caso in cui il conducente ignori la spia DPF e le relative indicazioni di completamento della rigenerazione, la spia motore si accende ed il filtro antiparticolato e relativo condotto di scarico si surriscaldano in modo anomalo. Ciò potrebbe determinare l'incendio della paratia inferiore del vano motore.”; il contenuto della lettera riconduce il possibile incendio alla condotta di guida del conducente che abbia ignorato l'accensione della spia;
l'utilizzatrice del veicolo era ben consapevole di come funzionava il DPF tant'è che nell'atto di citazione ha dichiarato che, quando la relativa spia si accendeva, si atteneva scrupolosamente alle istruzioni del Libretto d'Uso; nella ricostruzione del sinistro la non ha menzionato la Parte_1 circostanza che durante la guida poco prima del posteggio sotto casa dell'Avv. Allegrini e del successivo incendio si fosse accesa la spia DPF;
l'Ing. , tecnico di parte della non Per_4 CP_7 ricorda che l'Avv. Allegrini gli avesse parlato dell'accensione della spia prima dello spegnimento del motore;
nessun surriscaldamento si era quindi verificato che potesse essere ricondotto alla campagna di richiamo;
tale era la posizione assunta da e comunicata anche alla controparte tramite Controparte_7
l'Ing. ; non vi è prova che l'autovettura avesse manifestato problemi di funzionamento fin dal Per_4 primo mese dopo l'acquisto; l'intervento che l'attrice riferisce alla valvola DPF riguardava in realtà la valvola ERG ed era stato effettuato due anni prima dell'incendio; non vi è nessuna relazione tra l'intervento al turbo compressore e l'incendio; l'uscita dal mercato italiano della non ha CP_7 niente a che fare con le campagne di richiamo;
la domanda di risarcimento contiene una duplicazione essendo stato richiesto l'importo del finanziamento e il valore dell'autoveicolo; è contestata anche la quantificazione del valore del veicolo in relazione all'anno di immatricolazione a al kilometraggio;
risulta peraltro che la avesse stipulato una polizza per il rischio di incendio;
è contestata la Pt_1 CP_5 voce di danno costituita dall'assicurazione e dal bollo per l'anno 2015, avendo l'autoveicolo circolato almeno fino a giugno 2015; non vi è prova dell'esistenza di beni all'interno dell'abitacolo che sarebbero andati distrutti al momento dell'incendio; infine, la ha eccepito il difetto di CP_7
CP_ legittimazione attiva della in relazione alla domanda di risarcimento del danno non Pt_1 patrimoniale asseritamente patito dagli organi sociali.
A seguito delle difese svolte dalla la ha ridotto la pretesa risarcitoria a € CP_7 Parte_1
36.256,29, detratti € 27.000 erroneamente conteggiati, oltre i danni non patrimoniali, interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del legale rappresentante della e del legale rappresentante della e prova per testi, è stata quindi Parte_1 Controparte_5 tenuta a decisione sulle conclusioni formulate. pagina 8 di 10 Dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica il difensore della Parte_1 ha comunicato di avere rinunciato al mandato e di avere presentato istanza di cancellazione dall'albo.
Non è necessario dichiarare l'interruzione del processo in seguito a questo evento perché in questa fase l'attività difensiva si è già esaurita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
È pacifico che, nel caso in esame, non trova applicazione la disciplina consumeristica ma la disciplina codicistica ordinaria e difatti l'attrice ha agito esercitando l'azione di risarcimento del danno di cui all'art. 1494 c.c. sul compratore l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra CP_14 gli uni e le altre.
Solo ove tale prova venga offerta dal soggetto leso, incombe al venditore la prova liberatoria della mancanza di colpa (Cass., 31 luglio 2017, n. 18947).
Nel caso in esame, è pacifico che: la in data 27 ottobre 2012 ha acquistato dalla Parte_1 CP_5
l'autovettura Captiva Chevrolet targata EP261DE e importata tramite la
[...] Controparte_1
la notte del 13 giugno 2015 l'autovettura era stata parcheggiata intorno alle ore 22 e circa
[...] un'ora dopo era stata avvolta dalle fiamme.
E' provato documentalmente e comunque incontroverso che: i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio, non hanno rinvenuto alcun elemento “riconducibile a un incendio doloso”; nel mese di luglio 2015 la mediante lettera raccomandata, aveva comunicato alla Controparte_7 società attrice che l'autovettura di sua proprietà rientrava tra i veicoli oggetto di una Controparte_12 campagna di richiamo attinente alla sicurezza, per problemi alla paratia inferiore vano motore, suscettibile di incendio nel caso di surriscaldamento del filtro antiparticolato e del relativo condotto di scarico.
Non è stato dimostrato che il sistema di filtro antiparticolato (di seguito per brevità DPF) dell'autovettura in questione avesse manifestato anomalie di funzionamento;
non è stato neanche dimostrato che una valvola del DPF fosse stata sostituita;
è provato documentalmente che sono stati eseguiti altri interventi, che non hanno niente a che vedere con il DPF;
in particolare, sono stati sostituiti una valvola EGR e una turbina, oltre ad altri interventi non attinenti alla problematica in questione (all. 3 ). Controparte_5
Le perizie di parte dell'attrice e della (che, è bene ricordarlo, non sono fonti di prova ma CP_7 allegazioni tecniche difensive) giungono a risultati opposti;
risultano però coincidere su una circostanza di fatto: non risulta che la sera dell'incendio si fosse accesa la spia che segnala il mal funzionamento pagina 9 di 10 del DPF;
l'Avv. Allegrini, guidatrice dell'autovettura, ha ricordato solo che si era azionata la ventola ma non ha segnalato altro ai due tecnici.
Da ultimo, deve osservarsi che l'incendio è scoppiato dopo che l'autovettura era stata parcheggiata da circa un'ora, circostanza che rende difficile ricondurre l'incendio stesso a un surriscaldamento di componenti del motore.
L'esistenza di una campagna di richiamo avente ad oggetto il mal funzionamento del DPF costituisce un elemento indiziario ma non è di per sé sola sufficiente in mancanza di altri elementi a dimostrare l'esistenza del difetto nell'autovettura in questione né il nesso di causalità tra il difetto e le conseguenze dannose. Nello specifico, non è dimostrato che l'incendio dell'autovettura, in relazione alle circostanze in cui si è verificato, sia stato causato da un mal funzionamento del DPF.
Tanto premesso, la domanda diretta ad accertare che l'incendio dell'autovettura
[...] targata EP261DE – di proprietà dell'esponente si è verificato per vizi e/o difetti CP_12 riconducibili al bene medesimo deve essere rigettata.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda, valori medi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta la domanda diretta ad accertare che l'incendio dell'autovettura CAPTIVA targata EP261DE – di proprietà dell'esponente, si è verificato per vizi e/o difetti CP_1 riconducibili al bene medesimo;
2. condanna l'attore alla rifusione in favore dei convenuti delle spese processuali, che liquida in euro 7.600,00 a titolo di compenso professionale per ciascun convenuto, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 21/11/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3543 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da
, p.i. , in persona del rappresentante Parte_1 PartitaIVA_1 legale, con sede in Cagliari e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. NI Allegrini che la rappresenta e difende per procura speciale in atti, attore contro
, con sede in Rüsselsheim, Bahnhofsplatz 1, 65423, Controparte_1
Germania, iscritta presso il Tribunale di Darmstadt – Registro Commerciale – al n. HRB 86038, in persona degli Amministratori e Legali rappresentanti, Sig.ri e Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Simoncelli (C.F. ) del Foro di Roma C.F._1 appartenente all' (C.F. ), giusta Controparte_4 P.IVA_2 procura generale alle liti n. 389 (AZ 1149/2017) del 26.10.2017 certificata dal Notaio (doc. Per_1
1), unitamente all'Avv. Daniela d'Andrea (C.F. ) e all'Avv. Giovanni Dore C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3
Cagliari, Via Grazia Deledda n. 74, in virtù di mandato in calce trasmesso in uno con la comparsa di costituzione e risposta,
, in persona del legale rapp.te , Controparte_5 Controparte_6 corrente in Cagliari nel v.le Marconi 189 (P.IVA ) ed elettivamente dom.ta in Cagliari P.IVA_3 nella via Francesco Carrara 2 presso l'avv. Augusto Frau (c.f. ), dal quale è CodiceFiscale_4 rappresentata per procura speciale unita alla comparsa di costituzione e risposta,
pagina 1 di 10 convenuti
All'udienza del 20 novembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale, contrariis reiectis, visto l'art. 20 c.p.c., nonché gli articoli 1476, 1490, 1494, 2043 e 2055 c.c.:
1) Accertare e dichiarare che l'incendio dell'autovettura CAPTIVA targata CP_1
EP261DE – di proprietà dell'esponente, si è verificato per vizi e/o difetti riconducibili al bene medesimo, costruito da e venduto da e, per Controparte_7 Controparte_5
l'effetto
2) Condannare e a risarcire in solido tra loro la Controparte_7 Controparte_5 somma di € 63.256,29 per i danni subiti;
3) Condannare e a risarcire in solido tra loro il Controparte_7 Controparte_5 danno non patrimoniale provocato alle persone preposte alla gestione della società esponente, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.;
4) Condannare e al pagamento degli interessi legali Controparte_7 Controparte_5
e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al saldo, con vittoria di spese, diritti e onorari,
Nell'interesse del convenuto : voglia il Tribunale Controparte_1
- in via principale dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e rigettare le domande CP_7 della Parte_1
- in ogni caso, rigettare le domande della parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi e spese.
Nell'interesse del convenuto voglia il Tribunale Controparte_5
- in via principale, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto;
- in subordine, salvo gravame, dichiarare la convenuta tenuta alla Controparte_1 restituzione di quanto la dovesse essere condannata a pagare all'attrice; Controparte_5
Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente la ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale la e la al fine di ottenere l'accoglimento delle Controparte_7 Controparte_5 conclusioni riportate in epigrafe.
L'attrice ha esposto che:
1) in data 27.10.2012 la aveva acquistato – con garanzia di tre anni – presso la Parte_1
Concessionaria Amici l'autovettura Captiva Chevrolet telaio n. Controparte_5
pagina 2 di 10 KL1CG2669CB090250, immatricolata il 24.1.2013 con targa EP261DE che, previa assicurazione con n. polizza 111642297, era stata concessa in uso all'Avv. CP_8
NI Allegrini quale socio consigliere della Parte_1
2) la predetta autovettura, alimentata a diesel, era dotata di dispositivo DPF (c.d. filtro antiparticolato) per l'abbattimento delle emissioni inquinanti. Sin dal primo mese successivo all'acquisto il funzionamento di tale sistema aveva presentato delle anomalie: durante la marcia si accendevano frequentemente la relativa spia e l'allarme sonoro e spesso, allo spegnimento del motore, entrava in funzione una ventola esageratamente rumorosa. Nonostante il rispetto delle istruzioni prescritte nel Manuale d'uso (guida con numero di giri del motore superiore a
2000/min.) la spia non si spegneva. Portata in Concessionaria, non era stato rilevato nessun mal funzionamento e non erano state rilasciate ricevute o effettuate annotazioni di intervento sul relativo libretto di manutenzione. Il problema era persistito sino a maggio 2013 (appena 4 mesi dopo l'immatricolazione) quando la Concessionaria aveva provveduto a sostituire una valvola del sistema DPF. Tale intervento non aveva risolto il problema della eccessiva rumorosità della ventola che entrava in funzione anche dopo brevi tratti di marcia e indipendentemente dall'accensione della spia dell'antiparticolato. Al riguardo la Concessionaria sosteneva che si trattasse di un rumore normale in auto dotata di filtro antiparticolato. Inoltre, persistendo comunque il problema delle frequenti rigenerazioni del DPF, la Concessionaria nel 2015 aveva provveduto alla sostituzione del sempre senza annotazioni nel Parte_2 libretto di manutenzione e senza rilasciare ricevute.
3) La notte del 13 giugno 2015, intorno alle ore 23, l'utilizzatrice dell'autovettura, allertata da violenti rumori di scoppio, aveva scoperto che l'auto, parcheggiata intorno alle ore 22 nella via
Mentana, di fronte al civico n. 79, era avvolta dalle fiamme, e aveva chiesto l'intervento dei
Vigili del Fuoco.
4) Erano intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, i quali avevano spento l'incendio, ispezionato l'autovettura e effettuato i rilievi. All'esito di questi non avevano rinvenuto alcun
“elemento riconducibile ad incendio doloso”.
5) L'incendio aveva danneggiato:
-l'intero motore e l'intera parte anteriore dell'autovettura;
-la finestra destra dell'auto parcheggiata accanto, targata BV509EZ, di proprietà dal CP_9
Sig. ; CP_10
-della facciata dell'immobile del civico n. 79 di via Mentana, dell'allora proprietario Sig.
. Persona_2
pagina 3 di 10 6) dopo l'incendio la Società attrice, per il tramite del proprio legale, aveva chiesto alla società produttrice dell'auto, alla concessionaria e Controparte_7 Controparte_11 alla compagnia assicuratrice il risarcimento, nei limiti delle rispettive responsabilità, di CP_8 tutti i danni subiti e subendi.
7) Nel successivo mese di luglio 2015 la mediante lettera raccomandata, aveva Controparte_7 comunicato all'attrice che l'autovettura di sua proprietà rientrava tra i veicoli Controparte_12 oggetto di una campagna di richiamo attinente alla sicurezza, per problemi alla paratia inferiore del vano motore;
in particolare aveva dichiarato : “al fine di completare il processo di Controparte_7 rigenerazione attiva del filtro antiparticolato (DPF), potrebbe essere richiesto al conducente, tramite accensione della spia DPF e le relative indicazioni di completamento della rigenerazione, la spia motore si accende e il filtro anti-particolato e relativo condotto di scarico si surriscaldano in modo anomalo. Ciò potrebbe determinare l'incendio della paratia inferiore del vano motore.”. CP_7 aveva pertanto invitato la a fissare al più presto un appuntamento con un riparatore
[...] Parte_1 autorizzato per un intervento di rettifica del veicolo da eseguirsi in due fasi: “nella prima CP_7 fase, da eseguire immediatamente, la paratia inferiore del vano motore originariamente montata sul veicolo dovrà essere rimossa. Dopo questa azione il veicolo sarà sicuro da guidare. In una seconda fase, da eseguire una volta disponibili i ricambi, dovrà essere installata una paratia migliorativa”.
Tale campagna di richiamo n. A150051 OSB15-01-025, aveva coinvolto n. 7616 veicoli prodotti tra il
2011 e il 2015, come da Parte_3
8) in data 7 settembre 2015, un tecnico di fiducia della aveva ispezionato Controparte_7
l'autovettura ricoverata presso la carrozzeria Classic Car di a Quartu Sant'Elena, alla CP_13 presenza del legale della del rappresentante legale della con il suo tecnico di Parte_1 Parte_1 fiducia, del titolare della concessionaria di Cagliari con il suo tecnico CP_7 Controparte_5 di fiducia.
9) in data 2.11.2015, all'esito dell'ispezione, la aveva respinto la richiesta di risarcimento dei CP_7 danni sostenendo che “l'incendio che ha coinvolto la vettura indicata in copertina la sera del 13 giugno 2015 mentre era parcheggiata, non è stato causato da un difetto di fabbricazione. In particolare tutte le componenti elettriche presenti nella parte anteriore del veicolo e tutte le componenti del sistema di scarico, con particolare riferimento al filtro anti-particolato, non hanno evidenziato alcun segno che le indichino come causa dell'incendio. Al contrario le tracce rilevate sul veicolo e quelle ancora presenti nel luogo dell'incendio, sono perfettamente compatibili con un incendio provocato da una causa esterna, in particolare lo sversamento di liquido infiammabile in corrispondenza della griglia e del pozzetto di areazione presente nella base destra del parabrezza”. pagina 4 di 10 Le conclusioni della perizia Chevrolet contrastano sia con gli accertamenti dei Vigli del Fuoco sia con le risultanze della perizia di , consulente tecnico incaricato dalla di Persona_3 Parte_1 accertare l'origine dell'incendio. Quest'ultimo in data 12.5.2016 aveva dichiarato “con assoluta certezza che l'incendio del veicolo Chevrolet Captiva targa EP261ED sia dovuto all'eccessivo surriscaldamento del DPF che ha innescato sviluppo di fiamma coinvolgendo la parte destra della paratia inferiore, che non essendo adeguata si incendiava estendendo le fiamme al vano motore ed alla parte anteriore del veicolo. Queste conclusioni sono conformi a quanto constatato dai Vigili del Fuoco intervenuti in occasione dello spegnimento del veicolo”. Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato da le tracce caratteristiche del surriscaldamento del DPF ci sono e sono anche evidenti, CP_7 come dimostrato dalla colorazione assunta dalle parti del veicolo interessate dalle fiamme: la colorazione arancio del DPF è segno dell'esposizione di tale elemento al massimo surriscaldamento. La stessa colorazione si presenta nella presenta nella traversa del motore sul versante rivolto al DPF mentre sul versante rivolto all'interno della ruota anteriore destra la colorazione della traversa è scura: non presenta caratteristiche di investimento di fiamma. Quest'ultima indicazione esclude anche che l'investimento di fiamma sia dovuto a sversamento di liquido infiammabile all'interno della ruota anteriore destra. La causa dell'incendio non piò essere attribuita a “sversamento del liquido infiammabile in corrispondenza della griglia e del pozzetto di areazione presente alla base destra del parabrezza”: se così fosse stato, le fiamme avrebbero distrutto questo vano e le paratie interne in plastica le quali, invece, sono ancora presenti. Peraltro, se l'incendio fosse “iniziato in questa zona”, le fiamme avrebbero dovuto propagarsi verso l'alto senza provocare nella parte inferiore del veicolo i danni di fatto riscontrati.
11) In data 11.8.2016 la in forza della perizia del Sig. , coerente con le conclusioni Parte_1 Per_3 dei Vigili del Fuoco, aveva invitato la ad aderire alla procedura di negoziazione Controparte_7 assistita al fine di comporre bonariamente il conflitto. , con lettera del 4.10.2016, aveva Controparte_7 dichiarato di non voler aderire.
12) l'autovettura, benché nuova, aveva subito in appena 2 anni molteplici interventi di manutenzione straordinaria per i quali la concessionaria non aveva effettuato le relative annotazioni sul libretto di manutenzione –così come per la sostituzione della valvola EGR – e in altri casi – con la motivazione che l'auto fosse ancora in garanzia – non aveva rilasciato alla cliente neanche copia della fattura, così come per la sostituzione del Gruppo Turbo Compressore.
In particolare, gli interventi erano stati eseguiti per le seguenti problematiche:
-difficoltoso avviamento del motore appena il serbatoio entrava in riserva: la concessionaria non aveva riscontrato alcun malfunzionamento neanche quando, a maggio 2014, l'auto – in garanzia – era stata pagina 5 di 10 trasportata con un mezzo di soccorso a causa dell'impossibilità di mettere in moto. In tale occasione l'auto era stata trattenuta dalla concessionaria per più di una settimana e riconsegnata con la dichiarazione che non vi fossero anomalie di funzionamento.
-Malfunzionamento dell'Info Display.
-Guasto a una serratura elettrica.
Rumori provenienti dal vano motore in corrispondenza della ruota destra e della struttura sottostante i sedili anteriori: ricoverata qualche giorno presso la concessionaria, l'auto era stata restituita con la diagnosi di sporcizia accumulatasi negli alloggiamenti delle ruote.
15)nel 2015 la casa automobilistica aveva cessato la vendita di auto nuove in Italia ed CP_7
Europa; in proposito deve essere richiamata l'attenzione sul grafico relativo all'andamento dei richiami per difetti di fabbrica. CP_7
In considerazione dei fatti esposti, l'incendio dell'autovettura deve ricondursi a un difetto di fabbricazione, ossia al surriscaldamento della paratia del vano motore per il quale la stessa CP_7
aveva avviato, solo successivamente all'evento del 13 giugno 2015, una vasta campagna di
[...] richiamo.
Le circostanze di tempo in cui l'evento si era verificato, le modalità di propagazione delle fiamme e l'intero compendio probatorio escludono sia il fatto doloso del terzo che la negligenza dell'utilizzatore: il difetto del sistema DPF era stato più volte denunciato alla concessionaria venditrice, la manutenzione era stata regolarmente eseguita e l'utilizzo dell'auto era avvenuto nel rispetto delle istruzioni contenute nel Manuale d'Uso.
Ne consegue la responsabilità ex art. 2043 c.c. della per difetto di fabbricazione Controparte_7
e costruzione e la responsabilità contrattuale della venditrice ai sensi degli articoli Controparte_5
1476, 1490 e 1494 c.c.
Le convenute sono responsabili del danno non patrimoniale consistente nello stress e nei disagi provocati agli organi preposti alla gestione della persona giuridica proprietaria dell'auto.
L'utilizzatrice dell'auto, l'Avv. NI Allegrini, per diverso tempo ha dovuto trascurare gli impegni verso la Società per occuparsi della gestione del sinistro in oggetto nonché subito le conseguenze familiari del trauma subito dai propri figli dalla vista delle fiamme che minacciavano l'abitazione.
Era stato altresì necessario procedere alla ricerca di una nuova autovettura e le convenute non avevano messo a disposizione un'auto sostitutiva.
La si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
in subordine, Controparte_5 per il caso di condanna al risarcimento dei danni, ha chiesto di essere manlevata dalla CP_7
pagina 6 di 10 La convenuta ha contestato che l'autovettura acquistata dalla fosse affetta da anomalie al Pt_1 CP_5 dispositivo antinquinamento e ha esposto che gli interventi di manutenzione erano stati chiesto per altre ragioni;
erano stati sostituiti la valvola ERG (non DPF) e il turbocompressore;
l'acquirente non aveva eseguito tutti gli interventi di manutenzione programmata alle relative scadenze;
nel libretto di manutenzione sono annotati solo i tagliandi, la sostituzione del contachilometri e, in alcuni casi, la sostituzione del motore;
per tutti gli altri interventi viene rilasciata una ricevuta;
è contestato che l'incendio fosse stato causato da anomalie del filtro antiparticolato o da altri dispositivi dell'autovettura; è contestato che la abbia abbandonato il mercato italiano ed europeo in CP_7 conseguenza delle campagne di richiamo;
è contestata l'esistenza di vizi e difetti e, in ogni caso, sono eccepite la decadenza e la prescrizione dalla relativa azione;
se anche l'incendio fosse stato causato da un'anomalia del dispositivo anti inquinamento, vi avrebbe contribuito la conducente del veicolo per non avere osservato le prescrizioni del Libretto d'Uso.
La si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo, e ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, esponendo che le autovetture Chevrolet commercializzate in Europa erano prodotte dalla e che il Parte_4 ruolo della , infatti, quello di organizzare la rete commerciale;
anche le campagne di Parte_5 richiamo erano decise dalla produttrice e non dalla nel merito, la convenuta ha contestato la CP_7 domanda chiedendone il rigetto;
in proposito ha esposto che: la campagna di richiamo era stata disposta per una possibile anomalia del dispositivo anti- inquinamento di cui sono dotati i veicoli diesel della detta anomalia poteva verificarsi qualora il conducente non avesse osservato le regole di CP_7 guida indicate dal Libretto d'Uso per il caso di accensione della spia del DPF;
nel Libretto d'Uso, infatti, si legge “Il sistema del filtro antiparticolato diesel filtra particelle di nerofumo dannose che fuoriescono dai gas di scarico. Il sistema include una funzione di pulizia automatica che avviene automaticamente durante la guida. Il filtro si pulisce distruggendo le particelle di nerofumo ad alta temperatura. Questo processo avviene automaticamente in determinate condizioni di guida e può richiedere da 10 a 25 minuti. (…) L'emissione di odori e fumo durante questo processo è normale. In certe condizioni di guida, ad es. distanze brevi, il sistema non può ripulirsi automaticamente. Se il filtro deve essere pulito o le condizioni di guida precedenti non hanno consentito la pulizia automatica,
l'indicatore del DPF lampeggia.
Continuare a guidare (…) fino a quando la spia si spenga. L'indicatore si spegnerà non appena completata la pulizia automatica”; la lettera con cui è stata lanciata la campagna di richiamo, infatti, dopo aver ricordato che “Come descritto nel Manuale d'uso e manutenzione, al fine di completare il processo di rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF), potrebbe essere richiesto al conducente, pagina 7 di 10 tramite accensione della spia DPF, di guidare il veicolo a velocità costante senza interruzioni fino allo spegnimento della spia stessa”, aggiunge che: “nel caso in cui il conducente ignori la spia DPF e le relative indicazioni di completamento della rigenerazione, la spia motore si accende ed il filtro antiparticolato e relativo condotto di scarico si surriscaldano in modo anomalo. Ciò potrebbe determinare l'incendio della paratia inferiore del vano motore.”; il contenuto della lettera riconduce il possibile incendio alla condotta di guida del conducente che abbia ignorato l'accensione della spia;
l'utilizzatrice del veicolo era ben consapevole di come funzionava il DPF tant'è che nell'atto di citazione ha dichiarato che, quando la relativa spia si accendeva, si atteneva scrupolosamente alle istruzioni del Libretto d'Uso; nella ricostruzione del sinistro la non ha menzionato la Parte_1 circostanza che durante la guida poco prima del posteggio sotto casa dell'Avv. Allegrini e del successivo incendio si fosse accesa la spia DPF;
l'Ing. , tecnico di parte della non Per_4 CP_7 ricorda che l'Avv. Allegrini gli avesse parlato dell'accensione della spia prima dello spegnimento del motore;
nessun surriscaldamento si era quindi verificato che potesse essere ricondotto alla campagna di richiamo;
tale era la posizione assunta da e comunicata anche alla controparte tramite Controparte_7
l'Ing. ; non vi è prova che l'autovettura avesse manifestato problemi di funzionamento fin dal Per_4 primo mese dopo l'acquisto; l'intervento che l'attrice riferisce alla valvola DPF riguardava in realtà la valvola ERG ed era stato effettuato due anni prima dell'incendio; non vi è nessuna relazione tra l'intervento al turbo compressore e l'incendio; l'uscita dal mercato italiano della non ha CP_7 niente a che fare con le campagne di richiamo;
la domanda di risarcimento contiene una duplicazione essendo stato richiesto l'importo del finanziamento e il valore dell'autoveicolo; è contestata anche la quantificazione del valore del veicolo in relazione all'anno di immatricolazione a al kilometraggio;
risulta peraltro che la avesse stipulato una polizza per il rischio di incendio;
è contestata la Pt_1 CP_5 voce di danno costituita dall'assicurazione e dal bollo per l'anno 2015, avendo l'autoveicolo circolato almeno fino a giugno 2015; non vi è prova dell'esistenza di beni all'interno dell'abitacolo che sarebbero andati distrutti al momento dell'incendio; infine, la ha eccepito il difetto di CP_7
CP_ legittimazione attiva della in relazione alla domanda di risarcimento del danno non Pt_1 patrimoniale asseritamente patito dagli organi sociali.
A seguito delle difese svolte dalla la ha ridotto la pretesa risarcitoria a € CP_7 Parte_1
36.256,29, detratti € 27.000 erroneamente conteggiati, oltre i danni non patrimoniali, interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del legale rappresentante della e del legale rappresentante della e prova per testi, è stata quindi Parte_1 Controparte_5 tenuta a decisione sulle conclusioni formulate. pagina 8 di 10 Dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica il difensore della Parte_1 ha comunicato di avere rinunciato al mandato e di avere presentato istanza di cancellazione dall'albo.
Non è necessario dichiarare l'interruzione del processo in seguito a questo evento perché in questa fase l'attività difensiva si è già esaurita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
È pacifico che, nel caso in esame, non trova applicazione la disciplina consumeristica ma la disciplina codicistica ordinaria e difatti l'attrice ha agito esercitando l'azione di risarcimento del danno di cui all'art. 1494 c.c. sul compratore l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra CP_14 gli uni e le altre.
Solo ove tale prova venga offerta dal soggetto leso, incombe al venditore la prova liberatoria della mancanza di colpa (Cass., 31 luglio 2017, n. 18947).
Nel caso in esame, è pacifico che: la in data 27 ottobre 2012 ha acquistato dalla Parte_1 CP_5
l'autovettura Captiva Chevrolet targata EP261DE e importata tramite la
[...] Controparte_1
la notte del 13 giugno 2015 l'autovettura era stata parcheggiata intorno alle ore 22 e circa
[...] un'ora dopo era stata avvolta dalle fiamme.
E' provato documentalmente e comunque incontroverso che: i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio, non hanno rinvenuto alcun elemento “riconducibile a un incendio doloso”; nel mese di luglio 2015 la mediante lettera raccomandata, aveva comunicato alla Controparte_7 società attrice che l'autovettura di sua proprietà rientrava tra i veicoli oggetto di una Controparte_12 campagna di richiamo attinente alla sicurezza, per problemi alla paratia inferiore vano motore, suscettibile di incendio nel caso di surriscaldamento del filtro antiparticolato e del relativo condotto di scarico.
Non è stato dimostrato che il sistema di filtro antiparticolato (di seguito per brevità DPF) dell'autovettura in questione avesse manifestato anomalie di funzionamento;
non è stato neanche dimostrato che una valvola del DPF fosse stata sostituita;
è provato documentalmente che sono stati eseguiti altri interventi, che non hanno niente a che vedere con il DPF;
in particolare, sono stati sostituiti una valvola EGR e una turbina, oltre ad altri interventi non attinenti alla problematica in questione (all. 3 ). Controparte_5
Le perizie di parte dell'attrice e della (che, è bene ricordarlo, non sono fonti di prova ma CP_7 allegazioni tecniche difensive) giungono a risultati opposti;
risultano però coincidere su una circostanza di fatto: non risulta che la sera dell'incendio si fosse accesa la spia che segnala il mal funzionamento pagina 9 di 10 del DPF;
l'Avv. Allegrini, guidatrice dell'autovettura, ha ricordato solo che si era azionata la ventola ma non ha segnalato altro ai due tecnici.
Da ultimo, deve osservarsi che l'incendio è scoppiato dopo che l'autovettura era stata parcheggiata da circa un'ora, circostanza che rende difficile ricondurre l'incendio stesso a un surriscaldamento di componenti del motore.
L'esistenza di una campagna di richiamo avente ad oggetto il mal funzionamento del DPF costituisce un elemento indiziario ma non è di per sé sola sufficiente in mancanza di altri elementi a dimostrare l'esistenza del difetto nell'autovettura in questione né il nesso di causalità tra il difetto e le conseguenze dannose. Nello specifico, non è dimostrato che l'incendio dell'autovettura, in relazione alle circostanze in cui si è verificato, sia stato causato da un mal funzionamento del DPF.
Tanto premesso, la domanda diretta ad accertare che l'incendio dell'autovettura
[...] targata EP261DE – di proprietà dell'esponente si è verificato per vizi e/o difetti CP_12 riconducibili al bene medesimo deve essere rigettata.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda, valori medi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta la domanda diretta ad accertare che l'incendio dell'autovettura CAPTIVA targata EP261DE – di proprietà dell'esponente, si è verificato per vizi e/o difetti CP_1 riconducibili al bene medesimo;
2. condanna l'attore alla rifusione in favore dei convenuti delle spese processuali, che liquida in euro 7.600,00 a titolo di compenso professionale per ciascun convenuto, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 21/11/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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