Articolo 8 della Legge 22 marzo 1985, n. 111
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 aprile 1985
Art. 8.
Per l'ammissione al contributo di cui all' articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , le imprese interessate devono presentare le relative istanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le istanze devono essere corredate da un piano di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1 gennaio 1984.
Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1988.
Per i cantieri maggiori e medi la misura del contributo e' elevata al 30 per cento dell'investimento.
Eventuali variazioni ai piani di investimento devono essere proposte entro il 31 dicembre 1986 e sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile.
Nei casi in cui risulti gia' disposta la concessione del contributo, le variazioni saranno assistibili nei limiti della contribuzione gia' determinata.
Le variazioni ai piani di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , non comunicate entro il 30 giugno 1983, possono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso l'ammontare del contributo non puo' superare quello corrispondente al piano di investimento originario.
Nota all'art. 8:
- Il testo degli articoli 16 e 17 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , e' il seguente:
"Art. 16. (Contributo per nuovi investimenti. - Alle imprese ammesse ai contributi per l'attivita' di costruzione e riparazione navale che, in conformita' alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica, effettuano investimenti destinati a rendere piu' efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro ambientale, puo' essere concesso un contributo pari al 20 per cento dei relativi importi.
Art. 17. (Concessione del contributo). - L'approvazione delle iniziative e la concessione del contributo di cui all'art. 16 sono disposte con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base della classificazione dei cantieri di cui al precedente articolo 4.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese interessate debbono presentare al Ministero della marina mercantile le domande di concessione del contributo corredate da un piano di investimento da iniziare o in corso al 1 gennaio 1981. In quest'ultimo caso il contributo di cui all'art. 16 viene ridotto al 10 per cento.
Il contributo non e' concesso per investimenti effettuati inferiori a due miliardi di lire nel caso di imprese maggiori, a un miliardo di lire per le imprese medie e a cinquecento milioni di lire per le imprese minori.
Eventuali variazioni ai piani di investimento di cui al precedente secondo comma possono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno 1983; qualora il decreto di concessione sia stato gia' emanato, dette variazioni saranno approvate nei limiti della contribuzione prevista dal decreto stesso".
Il secondo comma dell'art. 17 sopra trascritto viene abrogato dall'art. 9, secondo comma, della presente legge.
Entrata in vigore il 20 aprile 1985