Art. 20. 1. L'elezione uninominale ((nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore)) e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
a) ((nelle regioni che eleggono un solo senatore)) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'. La dichiarazione di candidatura e' effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale ((del capoluogo di regione)) ;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 ;
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle ((regioni di cui al presente articolo)) sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , e successive modificazioni;
d) il tribunale ((del capoluogo di regione)) , costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.
a) ((nelle regioni che eleggono un solo senatore)) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'. La dichiarazione di candidatura e' effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale ((del capoluogo di regione)) ;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 ;
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle ((regioni di cui al presente articolo)) sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , e successive modificazioni;
d) il tribunale ((del capoluogo di regione)) , costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.