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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/12/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 665/2025 R.G. iniziata con atto di citazione notificato il 06/02/2025, da
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA INDIPENDENZA, 24 35013 CITTADELLA presso lo studio dell'Avv.
ZANDONA' EMANUELE, c.f.: , dal quale è rappre- C.F._2 sentato e difeso - ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA DAVILA 18 PIOVE DI SACCO, presso lo studio dell'Avv. MAZZU-
CATO ALBERTO, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._3 difeso - CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2651/2024 emesso da questo Tribunale il 23/12/2924.
Causa discussa senza assumere alcun mezzo di prova, sulle seguenti conclu- sioni di parte attrice opponente: “In via preliminare di rito: accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Padova ad emet- tere il decreto ingiuntivo n. 2651/2024 per violazione del Foro inderogabile del consumatore identificato nel Tribunale di Rovigo e per l'effetto dichiararsi la nullità e/o comunque annul- larsi e conseguentemente revocarsi il medesimo, con ogni conseguente statuizione di legge. In via principale di merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione svolta in via preliminare di rito, accertarsi e dichiararsi in ogni caso che, per le ragioni tutte di cui in narrativa, il sig. non è debitore nei confronti di Parte_2 [...] di alcuna somma e per l'effetto annullarsi, dichiararsi nullo e/o comunque Controparte_1 inefficace e quindi revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2651/2024 emesso dal Tribunale di Pa- dova in data 20.12.2024 e qui opposto, con ogni conseguente statuizione di legge. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori (prova per testi) non ammes- si. In ogni caso: con vittoria integrale di spese (contributo unificato pari ad € 118,50= e marca di iscrizione a ruolo pari ad € 27,00=) e compensi professionali di causa, liquidati secondo il vigente tariffario professionale.”
e di parte convenuta opposta: “Nel merito: rigettarsi le avversa opposizione, e con essa ogni eccezione, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso la do- manda in esso contenuta oltre agli interessi come ivi stabiliti. Con vittoria di competenze e spese di causa ex D.n.147/2022.”
FATTO E DIRITTO.
In via preliminare: l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente è infondata e va pertanto rigettata.
Alla fattispecie non è applicabile l'art. 66 bis del d.lgs. n.206/2005 (cd. Codi- ce del consumo) in quanto ha sottoscritto i due contratti di noleg- Parte_2 gio di cui è causa, come procuratore speciale del Controparte_2
e nell'interesse di quest'ultima.
Nel merito: l'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
La garanzia personale prestata da nei due contratti di noleggio, è Parte_2 valida solo per il periodo (30 giorni) in cui le due autovetture sottoindicate sono state noleggiate in prima battuta;
successivamente, infatti, i due contratti si sono rinnovati consecutivamente per più volte, informalmente, senza che l'opponente approvasse specificamente l'art. 14 del contratto di noleggio.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 23/7/2022, ha sottoscritto due contratti di noleggio;
il primo Parte_2
individuato col n.202201063/PIO, relativo all'autovettura Peugeot 308 SW targata GG734MZ ed il secondo col n.202200340/ROS, avente ad oggetto l'autovettura Opel Astra targata FR 615 HH. I due contratti avevano la durata di 30 giorni (vedasi doc.4 ingiungente).
- 2 - 2) La Peugeot 308 SW è stata consegnata il 30/7/2022 al Controparte_3
ed è stata da quest'ultima restituita il 05/10/2023 mentre l'Opel
[...]
Astra è stata consegnata il 27/7/2022 e restituita il 05/10/2023 (circostanza pacifica). In sostanza, le due succitate autovetture, inizialmente noleggiate soltanto per 30 giorni, sono rimaste in uso al NT per Controparte_2 oltre quattordici mesi.
3) I due contratti di cui al precedente punto 1, non prevedevano la rinnova- zione tacita per il motivo esposto nella mail del 26/7/2022 inviata dall'opposta all'indirizzo di , assegnato a . La pre- Controparte_2 Parte_2 detta missiva è del seguente tenore: “[…] i contratti posso farli al massimo di
30 giorni e poi rinnovarli di mese in mese…questo perché i contratti che su- perano i 30 giorni sono costretto a comunicarli in motorizzazione con una pratica che costa 70 euro…per ovviare a ciò li facciamo massimo di trenta e poi rinnoviamo” (VEDASI DOC.7 OPPONENTE).
4) I due accordi suindicati contengono entrambi l'art. 14 il quale recita: “Il sottoscrittore del presente contratto si obbliga anche personalmente per
l'adempimento delle obbligazioni tutte ivi comprese”; tale norma viene ripe- tuta pedissequamente anche in calce ai tre SPzi previsti per la firma del clien- te sia nella prima pagina, contenente le condizioni economiche applicate, che nella seconda, in cui vi sono le condizioni generali di contratto e l'approvazione specifica delle clausole vessatorie (VEDASI DOC.4 INGIUNGEN-
TE).
5) al momento della firma dei due contratti suindicati, era procu- Parte_2
ratore speciale del (vedasi doc.4 opponente), la Controparte_2 quale ha pagato i canoni mensili pattuiti, da agosto 2022 a marzo 2023 e quindi anche a seguito del rinnovo tacito dei noleggi in questione (circostanza pacifica).
- 3 - 6) Oggetto del presente giudizio sono i canoni di noleggio delle due autovet- ture di cui al precedente punto 1, dovuti nel periodo che va da aprile 2023 al
05 ottobre 2023 (data di riconsegna di entrambi i veicoli), i costi di gestione delle multe irrogate nel periodo di noleggio e le spese per i ripristini di car- rozzeria (vedasi doc.9 ingiungente). Il totale delle suestese debenze viene ri- chiesto a come persona fisica, in forza dell'art. 14 delle condizio- Parte_2 ni generali di contratto.
Ad avviso dello scrivente, ai due contratti di noleggio non è applicabile il co- dice del consumo, in quanto li ha firmati non in veste di consuma- Parte_2 tore ma come procuratore della società per cui lavorava e cioè NT A- le TT SP (vedasi precedente punto 5).
Competente a decidere il presente giudizio pertanto non è ai sensi dell'art. 66 bis d.lgs n.206/2005, il Tribunale del luogo in cui risiede l'opponente e cioè
Rovigo ma ai sensi dell'art. 20 c.p.c., questo Tribunale, nel cui circondario sono stati stipulati i due contratti di noleggio (Piove di Sacco) e devono ese- guirsi ex art. 1182, comma 3 c.c., le prestazioni richieste col decreto ingiunti- vo opposto (sempre Piove di Sacco – sede del noleggiatore e quindi luogo in cui deve eseguirsi il pagamento delle somme di denaro).
L'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina consumeristica, implica altre- sì l'impossibilità di invocare, come ha fatto l'opponente, le tutele previste da- gli artt. 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. n.296/2005.
Ad avviso dello scrivente, la garanzia personale prevista a carico di Pt_2
come persona fisica è valida solo per i primi trenta giorni di noleggio, in
[...] quanto vi sono due contratti firmati dall'opponente, anche per specifica ap- provazione della clausola 14.
Per il restante periodo di noleggio, invece, mancano i relativi contratti e quin- di la specifica approvazione della clausola 14, da cui deriverebbe l'obbligo a carico dell'opponente, che è terzo rispetto ai contraenti principali, di garantire
- 4 - di persona, l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Controparte_3
nei confronti di Infatti, ai sensi dell'art. 1598 c.c.,
[...] Controparte_1 applicabile anche al noleggio, “le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto”.
Se si voleva mantenere valida la garanzia prestata dal terzo, occorreva stipula- re un nuovo contratto identico a quello già sottoscritto, per ogni periodo suc- cessivo al primo. Questo era infatti, l'accordo raggiunto tra i contraenti e che risulta dalla corrispondenza di cui al doc. 7 opponente “[..] per ovviare a ciò li facciamo massimo di trenta e poi rinnoviamo” (vedasi precedente punto 3).
I contratti andavano dunque rinnovati e cioè rifirmati in ogni loro parte. In mancanza, l'opposta non può pretendere di far valere nei confronti dell'opponente, la garanzia personale che esula dalle condizioni economiche del noleggio rinnovato con . Controparte_2
In considerazione dell'esito della lite, le relative spese vengono poste a carico del convenuto opposto ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €145,50# per esborsi ed €5.100,00# per onorario oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n.2651/2024 emesso da questo Tribunale il 23/12/2924.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a pagare a , le spese di lite così come liquidate in parte Parte_2 motiva.
Così deciso in Padova il 24 settembre 2025.
Il giudice onorario: dott. Raffaele Sannicandro
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