Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 05/03/2026, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01594/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2024, proposto da
Meditel Centro Medico Polispecialistico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Marina 6;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Carla Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ats Insubria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:
α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “ Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri ”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “ con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024 ”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente;
β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. ST LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario della Regione Lombardia, che eroga prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale sulla base di un contratto stipulato con l’Agenzia di tutela della salute competente per territorio.
La Regione Lombardia al punto 22 della deliberazione della Giunta regionale n. XII/2224 del 22 aprile 2024, recante “ Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri ”, ha incaricato le Agenzie di tutela della salute di trasmettere agli erogatori privati accreditati la circolare della direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, al fine di rendere applicabili le relative previsioni all’esercizio in corso.
Tale circolare, “ con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024 ”, ha stabilito che, nel caso in cui la struttura sanitaria a cui si rivolge il cittadino non abbia disponibilità ad erogare le prestazioni di primo accesso entro i tempi previsti dalla priorità indicata in ricetta, il responsabile unico aziendale per i tempi di attesa si debba attivare per individuare un’altra struttura accreditata del territorio in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati.
Qualora sul territorio dell’Agenzia di tutela della salute di riferimento non siano presenti le disponibilità richieste, la struttura a cui inizialmente si è rivolto il cittadino, deve ritenersi tenuta a inserire il cittadino in lista d’attesa e programmare l’appuntamento entro i tempi previsti nella classe di priorità indicata nella prescrizione.
Qualora, però, “ le azioni sopra descritte non abbiano consentito la prenotazione della prestazione nei tempi previsti, la struttura sanitaria a cui si è rivolto il cittadino, su istanza del medesimo, dovrà erogare la prestazione in regime di libera professione con oneri a proprio carico, chiedendo al cittadino di riconoscere il solo valore del ticket, se dovuto ”.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna la deliberazione della Giunta regionale n. XII/2224 del 22 aprile 2024, unitamente alla circolare della direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, con sei motivi.
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la contraddittorietà, la violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa nonché l’ingiustizia manifesta, in quanto la previsione di dover erogare agli utenti del servizio sanitario nazionale delle prestazioni gratuite in regime libero professionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa, impedisce una corretta programmazione dell’attività, che è richiesta dalle “ regole di sistema ” e dal contratto stipulato, che impongono di programmare l’attività garantendo la continuità del servizio per l’intero anno nel rispetto del budget .
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8 quinquies del D.lgs. n. 50 del 1992 e dell’art. 5 della legge regionale n. 33 del 2009, nonché la violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa in quanto, in base alla circolare impugnata, l’obbligo di erogare la prestazione richiesta in regime di solvenza, ma gratuitamente, scatta ogni volta che si verifichi una richiesta superiore alla disponibilità programmata nei limiti del budget , salvo che non si voglia incorrere in un suo prematuro esaurimento, e tale meccanismo di fatto determina un obbligo di erogare prestazioni gratuite nell’ultima parte dell’anno, in violazione del principio secondo cui le strutture private accreditate non hanno l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre i volumi massimi e il tetto di spesa preventivati in sede di programmazione, cristallizzato nella disposizione di cui all’art. 8 quinquies , comma 2, lett. e bis ), del D.lgs. n. 50 del 1992, la quale prevede che, nel caso di incremento dei valori unitari tariffari in corso d’esercizio, il rispetto del limite massimo di remunerazione contrattualmente assegnato debba essere effettuato con la riduzione dei volumi.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 23 della Costituzione, in quanto la previsione in via amministrativa ed in assenza di una disposizione di legge di una prestazione imposta quale quella impugnata, che impone alle strutture private di erogare prestazioni ambulatoriali in regime libero professionale a titolo gratuito, risulta introdotta in violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto l’imposizione di prestazioni gratuite, come quella di cui alla prescrizione oggetto di contestazione, si risolve in un provvedimento a contenuto sostanzialmente espropriativo, in violazione del diritto al credito, sorto con la legittima prestazione dell’attività, tutelato dall’art. 1 del Protocollo citato.
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’Intesa Stato Regioni del 28 febbraio 2019 rep. atti n. 28/csr, nonché l’erroneità dei presupposti, in quanto la previsione impugnata non può trovare fondamento nel “ Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa ” approvato dalla predetta Intesa, richiamata nelle premesse della deliberazione di Giunta regionale impugnata. L’intesa infatti limita l’applicazione di una disposizione analoga ai soli soggetti pubblici erogatori di prestazioni sanitarie, escludendo gli erogatori privati.
Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la carenza di presupposto e lo sviamento in quanto la previsione impugnata non può trovare fondamento neppure nel “ Piano regionale di governo delle liste di attesa ” per il triennio 2019-2021 approvato con la deliberazione di Giunta regionale 1865 del 9 luglio 2019, parimenti richiamato nelle premesse della delibera di Giunta regionale impugnata, in quanto si tratta di un atto che ha ormai esaurito i suoi effetti.
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia con un atto di mera forma.
Un analogo ricorso r.g. n. 1534 del 2024, proposto da una struttura sanitaria, come l’odierna ricorrente, accreditata con il servizio sanitario della Regione Lombardia, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza della Sezione 28 gennaio 2026, n. 410.
La parte ricorrente in quell’occasione ha depositato una memoria dichiarando di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso in quanto nell’esercizio 2024 la previsione contestata non risulta aver avuto concreta applicazione a danno della parte ricorrente, anche a seguito della normativa sopravvenuta di cui all’art. 3, commi 10 e 10 bis del decreto legge n. 73 del 2024, convertito in legge n. 107 del 2024, il quale ha previsto che le prestazioni aggiuntive erogate da parte delle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa debbano essere remunerate.
Rispetto al ricorso in epigrafe con avviso di Segreteria spedito e ricevuto il 24 gennaio 2026, le parti sono state informate della fissazione del ricorso, ai sensi dell’art. 72 bis , comma 1, cod. proc. amm., “ ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione ”.
Il difensore della parte ricorrente con dichiarazione resa a verbale nel corso della trattazione orale alla Camera di consiglio del 3 marzo 2026 ha rappresentato che anche per il ricorso in epigrafe venuto meno l’interesse alla decisione.
In tale contesto il ricorso deve essere definito in rito con una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse resa in forma semplificata come previsto dall’art. 72 bis cod. proc. amm.
Infatti per costante giurisprudenza, per il principio dispositivo che trova applicazione anche nel processo amministrativo, a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire ( ex plurimis cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2025, n.7679; Consiglio di Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575).
Il complessivo andamento del processo e il mancato svolgimento di attività defensionale da parte della Regione Lombardia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST LI, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ST LI |
IL SEGRETARIO