Sentenza 20 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/01/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00664/2025REG.PROV.COLL.
N. 05570/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5570 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serrara Fontana, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5394/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udito l’avvocato Antonio Maria Di Leva;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante è proprietario di un fondo sito nel Comune di Serrara Fontana, alla via Ciglio – località Martofà, acquistato con atto del 23 dicembre 2008.
2 – In riferimento a tale fondo, con atto n. 56 del 14.11.2011, il Comune – sulla scorta della relazione tecnica di accertamento n. 7549 del 29 agosto 2011 – ha ingiunto la demolizione di “ un fabbricato a pianta rettangolare su di un livello addossata per il lato est a terrapieno caratterizzata esternamente da lamierato di zinco di vecchia fattura mentre internamente si rilevano murature perimetrali di spessore medio cm. 30 rifinite allo stato rustico di abbozzo ”.
3 - Con istanza del 17.3.2016 l’appellante ha chiesto che venisse acclarata la compatibilità delle opere ex artt. 36 DPR 380/01 e 167 d.lgs. 42/04. Questa era accolta in data 7.8.2017, con provvedimento comunale n. 6708, assunto dietro parere favorevole della Soprintendenza (n. 3222 dell’1marzo 2017).
4 - A seguito di nuovi accertamenti effettati in loco in data 20 dicembre 2018, il Comune ha rilevato la realizzazione sine titulo di ulteriori opere di “finitura in dettaglio” che, partitamente individuate, hanno costituito oggetto, unitamente al manufatto nel suo complesso, della ingiunzione a demolire n. 20 dell’1 aprile 2019.
4.1 – L’appellante ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per la Campania.
5 - Con successivo atto, n. 4239 del 31 maggio 2019, rilevata la difformità delle opere effettivamente insistenti sull’immobile di proprietà del ricorrente e quelle rappresentate nella relazione e nei grafici allegati alla istanza di accertamento di conformità e di autorizzazione paesaggistica del 17 giugno 2016, il Comune ha provveduto all’emanazione del “ diniego definitivo sulla richiesta di PdC in sanatoria con accertamento di compatibilità paesaggistica del 31.5.2019 ”, reiterando altresì la ingiunzione di demolizione già contenuta nell’atto dell’1 aprile 2019.
5.1 – Tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.
6 - Con il successivo atto n. 63 dell’1.10.2019, il Comune – a seguito di nuovi accertamenti tecnici disposti in data 20.8.2019, acclarata la realizzazione di ulteriori opere sine titulo sul corpo di fabbrica, ormai rifinito in ogni sua parte, sia internamente che esternamente – ha emesso una nuova ingiunzione a demolire, avente complessivamente ad oggetto l’intero manufatto e già reiteratamente stigmatizzato con i precedenti provvedimenti repressivi.
6.1 – Anche tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.
7 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto “ il secondo atto recante motivi aggiunti, con assorbimento dell’originario ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti ”.
Secondo il Tar, infatti, “ la natura plurima e perdurante dell’agere abusivo posto in essere da parte ricorrente successivamente al permesso in sanatoria del 2017: - assume carattere assorbente, in quanto tale giustificante la adozione dei provvedimenti repressivi del 2019 e, segnatamente, quello posto in essere con la ordinanza n. 63 dell’1 ottobre 2019; - consente di tenere in non cale il pur – per certi versi “perplesso”- iter procedimentale che ha indotto al fine la Amministrazione a denegare –con provvedimento del 31 maggio 2019- il permesso in sanatoria ab origine richiesto dal ricorrente, e già concesso con il più volte ricordato provvedimento n. 6078/17 … ”; ne deriva che “ I successivi abusi commessi dal ricorrente, in altre parole, valgono ex se a giustificare la azione repressiva della Amministrazione civica, da ultimo concretatasi con la ingiunzione n. 63/19, in quanto determinanti, al fine, la realizzazione di una opera completamente diversa da quella (originario comodo rurale) posta a fondamento della originaria istanza di sanatoria …”.
8 – Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’originario ricorrente per i motivi di seguito esaminati.
8.1 – Con il primo motivo l’appellante contesta la motivazione della sentenza impugnata che:
- avrebbe portato all’illegittimo assorbimento dei motivi contenuti nell’originario ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti;
- ha erroneamente accertato un’ipotesi di una “nuova costruzione”, per effetto di reiterati e successivi interventi di trasformazione dell’immobile;
- collide con la diversa motivazione che invece è stata posta a fondamento di entrambe le ingiunzioni, che consiste nell’asserita inesistenza dei provvedimenti di sanatoria, benché (al contrario) essi fossero stati rilasciati quanto al profilo urbanistico e quanto al profilo paesaggistico.
A sostegno dell’impugnazione, l’appellante deduce che:
- l’originaria contestazione, sempre confermata ed integrata con i successivi provvedimenti, a seguito della realizzazione di successive opere di completamento, è consistita nell’affermazione dell’asserita illegittimità del corpo di fabbrica originario, siccome mancante di accertamento di compatibilità urbanistica ex art. 36 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm. e di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/04;
- la sanatoria è da ritenersi rilasciata, anche per quelle opere realizzate sino alla data della domanda di sanatoria (17.03.2016), anteriori all’accertamento prot. n. 10555 del 20.12.2018, tra cui quelle di realizzazione degli impianti idrico ed elettrico;
- la stessa legittimità urbanistica, alla stessa data del 17.03.2016, sia originaria che successiva, relativa all’avvenuta riqualificazione di un ex comodo rurale, era stata invece riconosciuta in modo definitivo a mezzo del conseguito permesso di costruire (prot. n. 6078 del 07.08.2017), nonché a mezzo dell’avvenuto accertamento di compatibilità paesaggistica (parere favorevole prot. n. 3222 del 01.03.2017);
- dalla relazione tecnica prodotta a corredo della pratica edilizia erano inoltre emerse le prove della preesistenza del cespite, quantomeno alla data del 03.12.1906, in cui era avvenuta la stipula di un originario atto di compravendita per Notaio Giuseppe D’Aveta rep. n. 800.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appellante insiste nell’affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, a mezzo del permesso di costruire in sanatoria risulta senz’altro acclarata la legittima preesistenza del cespite e la sua successiva ristrutturazione, come compiuta al momento della relativa istanza prot. 4452 del 17.03.2016.
8.2 – Con il secondo motivo di appello si contesta la violazione dell’art. 21-nonies L. 241/1990, già dedotta nel primo dei motivi aggiunti, nel caso in cui il provvedimento prot. n. 4239 del 31.05.2019, con l’apparenza di un atto di espresso e definitivo diniego, volesse invece sostanzialmente qualificarsi quale atto di annullamento di ufficio del già rilasciato permesso di costruire in sanatoria prot. n. 4452 del 17.06.2016.
8.3 – Con il terzo motivo l’appellante deduce la totale incongruenza della motivazione del provvedimento prot. 4239/2019 e delle impugnate ingiunzioni.
A tal riguardo, per l’appellate, senza alcuna compiuta istruttoria e con motivazione sicuramente generica, nel provvedimento di diniego prot. 4239/2019 si afferma che sono emerse talune “… discrasie significative ai fini dell’accertamento della consistenza ed esistenza che non consentono di acclarare con certezza l’effettiva preesistenza del corpo di fabbrica in oggetto …”; tuttavia, tali asserite discrasie non emergerebbe, se non in modo generico e in violazione dell’art. 3 L. 241/1990, nella relazione di accertamento prot. n. 10555/2018.
8.4 – Con il quarto motivo l’appellante contesta l’assunto del Tar, secondo il quale trattasi di ampliamento e trasformazione dell’“ex comodo rurale”, connotante un difetto di motivazione della sentenza, laddove non delimita il perimetro dell’intervento, che è stato oggetto del permesso in sanatoria, qualificato di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, siccome teso alla riqualificazione di un ex comodo rurale.
Al riguardo, l’appellante insiste nel sostenere che le opere accertate con relazione prot. n. 7549 del 29.08.2011, unitamente a quelle realizzate sino alla data del 17.03.2006, di avvenuta presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, mai oggetto accertamento, fossero state sicuramente comprese nella stessa richiesta di sanatoria, alla quale era seguito il rilascio del titolo.
9 – L’appello è infondato.
Il titolo in sanatoria n. 6078/17, sotto diversi profili valorizzato dall’appellante ha ad oggetto la sola “riqualificazione di un ex comodo rurale”, costituito da un fabbricato a pianta rettangolare su di un livello addossato per il lato est a terrapieno caratterizzata internamente da lamierato di zinco di vecchia fattura, mentre “ internamente si rilevano murature perimetrali di spessore medio cm. 30 rifinite allo stato rustico di abbozzo ”; è tale comodo rurale, in allora utilizzato “ per l’allevamento di pollame e conigli ” ed in parte come cantina, in quanto tale privo di “ alcuna finitura di tipo civile ” (relazione n. 7549 del 29 agosto 2011), ad essere oggetto del presupposto parere favorevole della Soprintendenza, n. 3222 dell’1 marzo 2017, reso peraltro con la espressa e vincolante prescrizione volta ad assicurare che “ il volume esistente sia in muratura ”.
Nella relazione allegata alla domanda il fabbricato veniva così individuato: “ leggendo l’istrumento del 2008, tale fabbricato veniva indicato come vetusto piccolo manufatto, con antistante tettoia, grotta cavata in terrapieno, cisterna interrata e comodi rurali. ”
Va evidenziato che nella domanda di sanatoria si dichiarava espressamente che “ l’intervento non modifica la destinazione d’uso esistente dell’immobile ” e che l’intervento “ non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici. ”
Anche nella relazione relativa allo stato dei luoghi del 2011, le cui difformità emerse nella prospettazione dell’appellante sarebbero state sanate con il provvedimento del 2017, veniva accertato che il fabbricato era connesso all’uso agricolo, “ utilizzato per l’allevamento di pollame e conigli, non riscontrandosi alcuna finitura di tipo civile ”.
9.1 - L’amministrazione ha accertato, attraverso i sopralluoghi richiamati dallo stesso appellante, che su tale fabbricato rurale, così come sanato, sono state realizzate senza titolo: a) opere di finitura della costruzione, con una S.C. pari a 69 mq e una S.U. pari a 61 mq S.C., con un ampliamento della dimensione esterna (10,15 mt) e della larghezza media (6 mt); all’interno: massetto di pavimento a copertura di impianto elettrici ed idrici in fase di realizzazione, abbattimento tramezzatura con realizzazione di due ambienti di altezza pari a mt 2,90 circa, copertura caratterizzata da pannelli coibentati su armatura metallica; esternamente: massetto in cls rialzato dalla quota pavimento sui lati sud, ovest e nord; asporto di terreno a configurare un tracciato su terra di lunghezza pari a 30 mt e larghezza di circa mt 2,50, in luogo di un precedente sentiero largo circa mt 1 (così, relazione n. 10555 del 20 dicembre 2018, richiamata nel preambolo della ingiunzione a demolire n. 20 dell’1 aprile 2019); b) opere di integrale rifinitura, sia all’esterno che all’interno; su lato sud, tettoia con copertura metallica e sottostante dogato ligneo per mq 12,98; sul lato est, realizzazione di un vano di mt 1,90 x 2,85 circoscritto da tre murature e coperto dalla tettoia sul lato ovest; lato sud, che nella precedente relazione tecnica del 20 dicembre 2018 era chiuso da un lamierato, costituito perimetralmente da una muratura di circa cm 25 con due porte finestre, la prima di larghezza mt 1,50 circa, la seconda di mt 0,80, che costituisce il vano d’accesso all’abitazione; due nuovi vani porta finestra su lato ovest; internamente, realizzazione di un unico ambiente soggiorno principale, con angolo cottura, da cui si accede a camera con relativo wc; ambienti completamente rifiniti, con infissi interni ed esterni, e impianti elettrici e idrici (relazione n. 6638 del 20 agosto 2019, richiamata nel preambolo della ingiunzione a demolire n. 63 dell’1 ottobre 2019).
Al riguardo è utile ricordare che i rilievi svolti dagli agenti assumo una significativa valenza istruttoria, in quanto il relativo verbale di accertamento redatto in esito a sopralluoghi o ispezioni ha efficacia probatoria qualificata, cioè sino a querela di falso ex art. 2700 c.c., delle attività ivi riportate ( ex multis Cons. St., sez VI, 11 dicembre 2013, n. 5943).
Viceversa, “ una perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e pertanto non è qualificabile come mezzo di prova ” ( cfr . Cons. St., Sez. IV, 19 luglio 2018, n. 5128).
9.2 – Avuto riguardo all’ampliamento e alla trasformazione subita dell’“ex comodo rurale”, in origine utilizzato per scopi connessi alla attività agricola (allevamento pollame e conigli e cantina) e divenuto un vero proprio appartamento, le valutazioni del Tar meritano integrale conferma, dovendosi invero ribadire che l’immobile – dopo l’ottenimento del titolo in sanatoria per un manufatto “ex comodo rurale” - ha assunto una conformazione fisica ed una funzione radicalmente differenti.
Tale circostanza, da un lato, rende irrilevante il titolo in sanatoria invocato dall’appellante, che aveva ad oggetto un fabbricato sostanzialmente differente, poi radicalmente modificato. Per altro verso, siccome la trasformazione dell’immobile è avvenuta senza alcun titolo edilizio, né paesaggistico, risulta confermata la legittimità dell’ordine di demolizione che lo investe.
Avuto riguardo alle caratteristiche dell’abuso, consistente della radicale trasformazione dell’immobile a suo tempo sanato non può escludersi la demolizione dell’intero fabbricato, dal momento che gli interventi abusivi successivi appaiono tali da rendere non più identificabile e ripristinabile quanto originariamente sanato ( cfr . Cons. St., Sez. VI, n. 3179 del 2015).
9.3 – Alla luce delle considerazioni che precedono, come anticipato, appaio irrilevanti i rilievi facenti leva sul titolo in sanatoria conseguito dall’appellante; ne deriva, per un verso la correttezza dell’assorbimento del Tar dei motivi di ricorso avverso gli atti precedenti all’ordine di demolizione da ultimo emesso, avendo quest’ultimo ad oggetto “ la definitiva determinazione repressiva adottata dalla Amministrazione (ingiunzione a demolire n. 63/19), all’esito della complessiva della natura abusiva dell’attività edilizia e del risultato finale che ne è disceso, con la realizzazione di un appartamento rifinito in dettaglio in luogo di un originario comodo rurale adoperato per usi connessi alla attività agricola ”; dall’altro, l’irrilevanza delle censure svolte anche in appello volte a valorizzare il titolo in sanatoria, sia sotto il profilo della violazione dell’art. 21-nonies della l. 241/90, sia sotto il profilo della sussistenza di un legittimo affidamento dell’appellante, da ritenersi insussistente stanti i reiterati interventi abusivi da questo posto in essere.
10 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Non è necessario provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO