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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 403/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROTO Parte_1 C.F._1
ENRICO, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore avv. PROTO ENRICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPOGRECO GIUSEPPE DOMENICO, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore avv. CAPOGRECO GIUSEPPE DOMENICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 5.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato qualificatosi come erede legittimo dei Parte_1
genitori e , conveniva in giudizio Persona_1 Persona_2 Controparte_1 chiedendo condannarsi quest'ultima al risarcimento dei danni occorsi per avere la banca permesso ad estranei di operare prelievi sul conto corrente del defunto padre e per non avere consegnato la documentazione relativa ai contratti dei depositi amministrati e l'estratto del conto corrente alla data del decesso del de cuius.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- di essere erede legittimo dei genitori (deceduto in data 8.6.2005) e Persona_1 Persona_2
(deceduta in data 25.9.2014);
- che al fine di provvedere alla denuncia di successione l'attore, in data 7.6.2019, chiedeva alla banca convenuta di conoscere la posizione e i rapporti in essere del defunto padre (v. doc. 5 fasc. parte attrice);
- che una dipendente della banca anticipava verbalmente all'attore che erano state compiute diverse operazioni bancarie sul conto di successivamente al suo decesso;
Persona_1
- che tale circostanza sarebbe confermata dalla documentazione versata in atti da parte attrice (cfr. estratto conto al 31.05.2007, v. doc. 2 fasc. parte attrice), da cui si rilevano una serie di operazioni compiute dopo il decesso di Persona_1
- che in data 9.08.2019 la comunicava a l'impossibilità di procedere ad una CP_1 Parte_1
ricostruzione della situazione stante il decorso del termine decennale, oltre il quale la banca non è tenuta alla conservazione delle scritture contabili (art. 2220 c.c.);
- che per tutto quanto precede è configurabile un inadempimento contrattuale da parte della che CP_1 ha cagionato all'attore un danno quantificabile in € 1.000.000,00 ovvero l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia per la quota di un quarto spettante all'attore, in qualità di erede legittimo del de cuius Persona_1
1).1 Ritualmente si costituiva eccependo, in via preliminare, la carenza di Controparte_2 legittimazione attiva dell'attore essendo deceduto in data 8.6.2005 e non risultando Persona_1 compiuti atti di accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 480 c.c.
Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione evidenziando che il rapporto per cui è causa veniva chiuso nel mese di maggio 2007, ben oltre dieci anni prima dell'instaurazione del giudizio. pagina 2 di 5 Nel merito, contestava la domanda attorea in quanto generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio;
contestava altresì il quantum del risarcimento ritenuto abnorme precisando che parte attrice non aveva indicato né la natura del danno lamentato, né il criterio che abbia condotto alla sua quantificazione.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere e, nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con condanna dell'attore al pagamento di spese e competenze di lite.
1).2 Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 17.11.2022.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico di ruolo e per l'assenza per congedo del giudice assegnatario, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2) Deve premettersi che l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva dell'attore è infondata.
Dalla documentazione versata in atti da parte attrice possono infatti ricavarsi elementi sufficienti per ravvisare l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.
In particolare, assumono rilievo, ai fini dell'avvenuta accettazione di eredità, sia la costituzione nel giudizio R.G. n. 99/2012 avanti a questo Tribunale (v., sul punto, Cass. Civ. Sez. III, 8 giugno 2007, n.
13384, secondo cui l'accettazione tacita dell'eredità si può desumere dalla partecipazione dei chiamati all'eredità al giudizio), sia la raccomandata a/r del 5.01.2015 con la quale l'attore, unitamente ai suoi fratelli, si qualifica espressamente ed inequivocabilmente quale erede legittimo ed universale dei suoi genitori (cfr. doc. 5 fasc. parte attrice, allegato alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.).
3) Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione formulata da parte convenuta, deve anzitutto precisarsi che parte attrice lamenta l'inadempimento contrattuale della banca sotto un duplice profilo: da un lato, la banca avrebbe violato l'obbligo di conservare la documentazione relativa al conto corrente e ai depositi amministrati di cui era titolare, con conseguente impossibilità Persona_1 di ricostruire la posizione contrattuale del de cuius; dall'altro, la banca avrebbe permesso ad estranei di operare sul conto corrente bancario del de cuius.
pagina 3 di 5 3).1 Ebbene, quanto alla prima doglianza, non può ritenersi sussistente in capo alla banca convenuta un obbligo di conservazione (e produzione) dei contratti dei depositi amministrati ed estratto conto alla data del 18.06.2005, atteso che la prima richiesta dell'attore, secondo la documentazione prodotta dallo stesso, risale al maggio 2019, ben oltre dieci anni dopo la chiusura del conto.
La normativa di riferimento (artt. 2220 c.c. e 119 TUB) prevede infatti che la documentazione contabile (in riferimento a qualsiasi imprenditore commerciale, incluso quello bancario) deve essere conservata per dieci anni. L'unanime giurisprudenza di legittimità chiarisce poi che per scritture contabili, nel caso del rapporto bancario, si debbano intendere anche gli estratti conto e contratti, nonché tutta la documentazione relativa ai movimenti effettuati sul conto (ex multis, Cass. Civ. Sez. I,
29 novembre 2022, n. 35039).
Per tali ragioni deve essere disattesa qualsiasi pretesa correlata alla mancata consegna della documentazione relativa al rapporto per cui è causa;
parimenti, non può ritenersi accoglibile la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice che, oltre che di carattere generico ed esplorativo, si correla ad un diritto (consegna della documentazione bancaria) prescritto per decorso del termine decennale.
3).2 Come conseguenza di quanto precede, la domanda di responsabilità contrattuale per il compimento di operazioni indebite sul conto del de cuius risulta del tutto sprovvista di prova.
Peraltro, come correttamente osservato dalla convenuta, la documentazione versata in atti (v. stralcio di estratto conto del 30.4.2007 – doc. 2 fasc. parte attrice) non consente comunque di ritenere raggiunta
CP_ la prova della responsabilità dell' convenuto, non essendo tale produzione accompagnata dalla pattuizione contrattuale e da eventuali atti collegati al contratto, non potendosi – ad esempio – escludere che in ordine a detto conto vi fosse una delega conferita a terzi per eseguire operazioni contabili.
Ciò premesso, pur volendo analizzare tale unico estratto conto prodotto da parte attrice, le cifre ivi riportate, relative ad operazioni “avere”, sono di ammontare assolutamente irrisorio rispetto alla domanda di risarcimento del danno quantificato in € 1.000.000,00 - domanda che rimane comunque sprovvista di prova sull'an -.
Infine, il diritto al risarcimento del danno per tali lamentate operazioni indebite deve comunque ritenersi prescritto, posto che dalla documentazione prodotta dall'attore - ed in particolare dalla raccomandata del 14.01.2006, inviata da agli “Eredi di ” (v. doc. 4 CP_1 Persona_1
pagina 4 di 5 fasc. parte attrice) - emerge che il medesimo veniva tempestivamente portato a conoscenza di rilevate irregolarità nell'uso delle carte di credito intestate a Persona_1
Priva di pregio risulta dunque l'argomentazione di parte attrice, secondo cui solo nell'anno 2020 sarebbe venuto a conoscenza delle lamentate operazioni illecite sul conto del defunto padre;
al contrario, già a partire dall'anno 2005 l'attore avrebbe potuto esaminare i rapporti in essere presso la
NC (risulta infatti provato che già nell'ottobre 2005 la aveva interessato i chiamati all'eredità CP_1
affinché svolgessero i necessari adempimenti – v., sempre, doc. 4 fasc. parte attrice). Non risulta tuttavia che ad esito di tale comunicazione parte attrice si sia attivata per esaminare e verificare i rapporti intestati al de cuius, in quanto la prima richiesta dell'attore rivolta alla NC, secondo la documentazione prodotta dallo stesso, risale all'anno 2019. Ne consegue l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere.
4) Per tutte le ragioni esposte le domande di parte attrice devono essere rigettate. Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi (scaglione indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per Parte_1 Controparte_1 il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre 15% rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione all'ordinanza ex art. 127-ter c.p.c.
Crotone, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROTO Parte_1 C.F._1
ENRICO, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore avv. PROTO ENRICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPOGRECO GIUSEPPE DOMENICO, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore avv. CAPOGRECO GIUSEPPE DOMENICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 5.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato qualificatosi come erede legittimo dei Parte_1
genitori e , conveniva in giudizio Persona_1 Persona_2 Controparte_1 chiedendo condannarsi quest'ultima al risarcimento dei danni occorsi per avere la banca permesso ad estranei di operare prelievi sul conto corrente del defunto padre e per non avere consegnato la documentazione relativa ai contratti dei depositi amministrati e l'estratto del conto corrente alla data del decesso del de cuius.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- di essere erede legittimo dei genitori (deceduto in data 8.6.2005) e Persona_1 Persona_2
(deceduta in data 25.9.2014);
- che al fine di provvedere alla denuncia di successione l'attore, in data 7.6.2019, chiedeva alla banca convenuta di conoscere la posizione e i rapporti in essere del defunto padre (v. doc. 5 fasc. parte attrice);
- che una dipendente della banca anticipava verbalmente all'attore che erano state compiute diverse operazioni bancarie sul conto di successivamente al suo decesso;
Persona_1
- che tale circostanza sarebbe confermata dalla documentazione versata in atti da parte attrice (cfr. estratto conto al 31.05.2007, v. doc. 2 fasc. parte attrice), da cui si rilevano una serie di operazioni compiute dopo il decesso di Persona_1
- che in data 9.08.2019 la comunicava a l'impossibilità di procedere ad una CP_1 Parte_1
ricostruzione della situazione stante il decorso del termine decennale, oltre il quale la banca non è tenuta alla conservazione delle scritture contabili (art. 2220 c.c.);
- che per tutto quanto precede è configurabile un inadempimento contrattuale da parte della che CP_1 ha cagionato all'attore un danno quantificabile in € 1.000.000,00 ovvero l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia per la quota di un quarto spettante all'attore, in qualità di erede legittimo del de cuius Persona_1
1).1 Ritualmente si costituiva eccependo, in via preliminare, la carenza di Controparte_2 legittimazione attiva dell'attore essendo deceduto in data 8.6.2005 e non risultando Persona_1 compiuti atti di accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 480 c.c.
Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione evidenziando che il rapporto per cui è causa veniva chiuso nel mese di maggio 2007, ben oltre dieci anni prima dell'instaurazione del giudizio. pagina 2 di 5 Nel merito, contestava la domanda attorea in quanto generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio;
contestava altresì il quantum del risarcimento ritenuto abnorme precisando che parte attrice non aveva indicato né la natura del danno lamentato, né il criterio che abbia condotto alla sua quantificazione.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere e, nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con condanna dell'attore al pagamento di spese e competenze di lite.
1).2 Dopo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 17.11.2022.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico di ruolo e per l'assenza per congedo del giudice assegnatario, la causa veniva rinviata all'udienza del 5.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2) Deve premettersi che l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva dell'attore è infondata.
Dalla documentazione versata in atti da parte attrice possono infatti ricavarsi elementi sufficienti per ravvisare l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.
In particolare, assumono rilievo, ai fini dell'avvenuta accettazione di eredità, sia la costituzione nel giudizio R.G. n. 99/2012 avanti a questo Tribunale (v., sul punto, Cass. Civ. Sez. III, 8 giugno 2007, n.
13384, secondo cui l'accettazione tacita dell'eredità si può desumere dalla partecipazione dei chiamati all'eredità al giudizio), sia la raccomandata a/r del 5.01.2015 con la quale l'attore, unitamente ai suoi fratelli, si qualifica espressamente ed inequivocabilmente quale erede legittimo ed universale dei suoi genitori (cfr. doc. 5 fasc. parte attrice, allegato alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.).
3) Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione formulata da parte convenuta, deve anzitutto precisarsi che parte attrice lamenta l'inadempimento contrattuale della banca sotto un duplice profilo: da un lato, la banca avrebbe violato l'obbligo di conservare la documentazione relativa al conto corrente e ai depositi amministrati di cui era titolare, con conseguente impossibilità Persona_1 di ricostruire la posizione contrattuale del de cuius; dall'altro, la banca avrebbe permesso ad estranei di operare sul conto corrente bancario del de cuius.
pagina 3 di 5 3).1 Ebbene, quanto alla prima doglianza, non può ritenersi sussistente in capo alla banca convenuta un obbligo di conservazione (e produzione) dei contratti dei depositi amministrati ed estratto conto alla data del 18.06.2005, atteso che la prima richiesta dell'attore, secondo la documentazione prodotta dallo stesso, risale al maggio 2019, ben oltre dieci anni dopo la chiusura del conto.
La normativa di riferimento (artt. 2220 c.c. e 119 TUB) prevede infatti che la documentazione contabile (in riferimento a qualsiasi imprenditore commerciale, incluso quello bancario) deve essere conservata per dieci anni. L'unanime giurisprudenza di legittimità chiarisce poi che per scritture contabili, nel caso del rapporto bancario, si debbano intendere anche gli estratti conto e contratti, nonché tutta la documentazione relativa ai movimenti effettuati sul conto (ex multis, Cass. Civ. Sez. I,
29 novembre 2022, n. 35039).
Per tali ragioni deve essere disattesa qualsiasi pretesa correlata alla mancata consegna della documentazione relativa al rapporto per cui è causa;
parimenti, non può ritenersi accoglibile la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice che, oltre che di carattere generico ed esplorativo, si correla ad un diritto (consegna della documentazione bancaria) prescritto per decorso del termine decennale.
3).2 Come conseguenza di quanto precede, la domanda di responsabilità contrattuale per il compimento di operazioni indebite sul conto del de cuius risulta del tutto sprovvista di prova.
Peraltro, come correttamente osservato dalla convenuta, la documentazione versata in atti (v. stralcio di estratto conto del 30.4.2007 – doc. 2 fasc. parte attrice) non consente comunque di ritenere raggiunta
CP_ la prova della responsabilità dell' convenuto, non essendo tale produzione accompagnata dalla pattuizione contrattuale e da eventuali atti collegati al contratto, non potendosi – ad esempio – escludere che in ordine a detto conto vi fosse una delega conferita a terzi per eseguire operazioni contabili.
Ciò premesso, pur volendo analizzare tale unico estratto conto prodotto da parte attrice, le cifre ivi riportate, relative ad operazioni “avere”, sono di ammontare assolutamente irrisorio rispetto alla domanda di risarcimento del danno quantificato in € 1.000.000,00 - domanda che rimane comunque sprovvista di prova sull'an -.
Infine, il diritto al risarcimento del danno per tali lamentate operazioni indebite deve comunque ritenersi prescritto, posto che dalla documentazione prodotta dall'attore - ed in particolare dalla raccomandata del 14.01.2006, inviata da agli “Eredi di ” (v. doc. 4 CP_1 Persona_1
pagina 4 di 5 fasc. parte attrice) - emerge che il medesimo veniva tempestivamente portato a conoscenza di rilevate irregolarità nell'uso delle carte di credito intestate a Persona_1
Priva di pregio risulta dunque l'argomentazione di parte attrice, secondo cui solo nell'anno 2020 sarebbe venuto a conoscenza delle lamentate operazioni illecite sul conto del defunto padre;
al contrario, già a partire dall'anno 2005 l'attore avrebbe potuto esaminare i rapporti in essere presso la
NC (risulta infatti provato che già nell'ottobre 2005 la aveva interessato i chiamati all'eredità CP_1
affinché svolgessero i necessari adempimenti – v., sempre, doc. 4 fasc. parte attrice). Non risulta tuttavia che ad esito di tale comunicazione parte attrice si sia attivata per esaminare e verificare i rapporti intestati al de cuius, in quanto la prima richiesta dell'attore rivolta alla NC, secondo la documentazione prodotta dallo stesso, risale all'anno 2019. Ne consegue l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere.
4) Per tutte le ragioni esposte le domande di parte attrice devono essere rigettate. Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi (scaglione indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per Parte_1 Controparte_1 il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre 15% rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione all'ordinanza ex art. 127-ter c.p.c.
Crotone, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 5 di 5