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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/12/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2230/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2230/2025 R.G. promosso con ricorso in data 21 ottobre 2025 da parte di:
(c.f. ), nata a San Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
06/09/1964
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], ed entrambi rappresentati e assistiti dall'Avv.
AN CA (c.f. , nonché elettivamente domiciliati nel di lei CodiceFiscale_3 studio in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 16, difensore che richiede sin d'ora di ricevere comunicazioni e/o notificazioni inerenti l'instaurando procedimento anche a mezzo fax al n.
0532/205532 ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC:
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) Omissis.
2) I coniugi vivranno separati nei seguenti termini: la Sig.ra continuerà ad abitare Parte_1 nella casa coniugale insieme ai figli e Il Sig. trasferirà Per_1 Per_2 Parte_2 la residenza c/o l'abitazione limitrofa dei di lui genitori.
3) I coniugi continueranno a pagare le rate a scadere del mutuo cointestato per quota di ½ ciascuno e, a tal fine, manterranno attivo il conto corrente bancario già cointestato.
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra mediante bonifico bancario Parte_2 Parte_1
(codice IBAN [...]) da effettuarsi entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 500,00 concordata quale contributo cumulativo al mantenimento ordinario dei figli e somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Per_1 Per_2
ISTAT.
5) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione, da parte del genitore che ha anticipato l'intero esborso, della relativa documentazione giustificativa, in conformità all'accordo sottoscritto il 25.10.2017 che di seguito si riporta: A) SPESE MEDICHE: 1) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) farmaci particolari e prodotti parafarmaceutici necessari;
B) SPESE SCOLASTICHE: 1) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa;
2) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero;
e) lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
C) SPESE EXTRA SCOLASTICHE: 1) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scu ola;
b) centro ricreativo e gruppo estivo, previo accordo sul limite di spesa;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
2) spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo
2 consenso: a) corsi di istruzione;
b) attività sportive;
c) attività ricreative e ludiche;
d) spese di custodia (baby-sitter), e) viaggi e vacanze.
6) I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico fra i medesimi pendente e di nulla aver ulteriormente a pretendere in ragione del rapporto di coniugio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza del 9 dicembre 2025 le parti comparivano personalmente dichiarando di non volersi riconciliare e confermando le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in Parte_1
CE (BO) il 06.09.1964, e nato a [...] il [...] Parte_2 unitisi in matrimonio a San Giovanni in CE (BO) in data 09.05.1998 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di San Giovanni in CE: Atto n. 16 Parte II Serie A
Anno 1998).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3 3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in CE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 11 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2230/2025 R.G. promosso con ricorso in data 21 ottobre 2025 da parte di:
(c.f. ), nata a San Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
06/09/1964
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], ed entrambi rappresentati e assistiti dall'Avv.
AN CA (c.f. , nonché elettivamente domiciliati nel di lei CodiceFiscale_3 studio in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 16, difensore che richiede sin d'ora di ricevere comunicazioni e/o notificazioni inerenti l'instaurando procedimento anche a mezzo fax al n.
0532/205532 ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC:
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) Omissis.
2) I coniugi vivranno separati nei seguenti termini: la Sig.ra continuerà ad abitare Parte_1 nella casa coniugale insieme ai figli e Il Sig. trasferirà Per_1 Per_2 Parte_2 la residenza c/o l'abitazione limitrofa dei di lui genitori.
3) I coniugi continueranno a pagare le rate a scadere del mutuo cointestato per quota di ½ ciascuno e, a tal fine, manterranno attivo il conto corrente bancario già cointestato.
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra mediante bonifico bancario Parte_2 Parte_1
(codice IBAN [...]) da effettuarsi entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 500,00 concordata quale contributo cumulativo al mantenimento ordinario dei figli e somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Per_1 Per_2
ISTAT.
5) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione, da parte del genitore che ha anticipato l'intero esborso, della relativa documentazione giustificativa, in conformità all'accordo sottoscritto il 25.10.2017 che di seguito si riporta: A) SPESE MEDICHE: 1) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) farmaci particolari e prodotti parafarmaceutici necessari;
B) SPESE SCOLASTICHE: 1) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa;
2) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero;
e) lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
C) SPESE EXTRA SCOLASTICHE: 1) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scu ola;
b) centro ricreativo e gruppo estivo, previo accordo sul limite di spesa;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
2) spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo
2 consenso: a) corsi di istruzione;
b) attività sportive;
c) attività ricreative e ludiche;
d) spese di custodia (baby-sitter), e) viaggi e vacanze.
6) I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico fra i medesimi pendente e di nulla aver ulteriormente a pretendere in ragione del rapporto di coniugio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza del 9 dicembre 2025 le parti comparivano personalmente dichiarando di non volersi riconciliare e confermando le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in Parte_1
CE (BO) il 06.09.1964, e nato a [...] il [...] Parte_2 unitisi in matrimonio a San Giovanni in CE (BO) in data 09.05.1998 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di San Giovanni in CE: Atto n. 16 Parte II Serie A
Anno 1998).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3 3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in CE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 11 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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