Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    L'Ufficio ha depositato copia della visura ACI e del cronologico del PRA, da cui emerge che la società era proprietaria del veicolo con potenza superiore a 185 kW nel periodo d'imposta oggetto di controllo.

  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per errata notifica alla ex liquidatrice

    La notifica di un avviso di accertamento al legale rappresentante è legittima e valida per cinque anni successivi alla cancellazione della società, ai soli fini della validità degli atti tributari. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la notifica è stata effettuata solo per la validità dell'atto tributario e in assenza di specifico accertamento di responsabilità personale.

  • Rigettato
    Mancata insorgenza di obbligazione di pagamento in capo alla ricorrente come ex socia

    La responsabilità dei soci nei confronti dell'Erario per i debiti dell'estinta società è limitata agli utili ricevuti in sede di liquidazione. La notifica è stata effettuata solo per la validità dell'atto tributario e in assenza di specifico accertamento di responsabilità personale della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 21
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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