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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 981/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF.RICORRENTE 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF RICORRENTE 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEE - 22000039 TASSE AUTOMOBIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato in data 10 settembre 2025, la ricorrente, Ricorrente_1,
“personalmente e in qualità di socio e liquidatore della società Ricorrente_2”, ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo ad omesso pagamento dell'addizionale erariale (c.d. superbollo) sulla tassa automobilistica per l'anno 2022 per il veicolo targato Targa_1
I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) nullità dell'atto impugnato per violazione dell'articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, in quanto l'Ufficio non avrebbe fornito prova della sussistenza del presupposto impositivo;
-2) nullità dell'accertamento, che, sebbene indirizzato alla società, sarebbe stato recapitato ed inviato alla ricorrente quale ex liquidatrice, laddove quest'ultima non aveva alcuna responsabilità solidale con la società in assenza di specifico provvedimento ex articolo 36 del DPR 602/1973; -3) mancata insorgenza di qualsivoglia obbligazione di pagamento in capo alla ricorrente, quale ex socia, poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese e nel bilancio finale di liquidazione non v'erano utili da distribuire ai soci, ma una perdita di € 52.904,00.
L'AdE DP di Avellino si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In primo luogo, sono destituite di fondamento le eccezioni relative all'assenza di prova del presupposto impositivo ed alla violazione dell'art. 7 co. 5 bis cit. del Codice del Processo Tributario.Invero, l'Ufficio ha depositato copia della visura ACI e del cronologico del PRA, da cui emerge che la società Ricorrente_2 era proprietaria del veicolo (con potenza superiore a 185 kW) nel periodo d'imposta oggetto di controllo (la cessione del bene è avvenuta solo in data il 15 marzo 2024).
Poi, quanto al motivo di ricorso attinente una presunta carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria giova osservare quanto segue.
In punto di fatto, sono emerse le seguenti circostanze: 1) la società risulta cessata il 23 dicembre 2024 e cancellata dal Registro delle Imprese il 10 febbraio 2025; -2) la ricorrente, quale socia, ha ricoperto la carica di legale rappresentante e liquidatrice sino alla chiusura della liquidazione;
-3) l'avviso di accertamento è stato emesso nei confronti della società ed indirizzato alla ricorrente “in qualità di attuale soggetto responsabile”.
Orbene, l'atto impugnato, anche se riferito ad un debito tributario della società, di cui la ricorrente era legale rappresentante e socia, è stato legittimamente notificato alla ricorrente personalmente.
Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che in ipotesi di estinzione della società -sia di capitali che di persone- è legittima e valida la notifica di un avviso di accertamento al legale rappresentate per il periodo di cinque anni successivi alla cancellazione delle società (cfr. Cass. 5246/2025) ai soli fini della validità degli atti tributari.
Del resto, la stessa AdE resistente ha chiarito che la notifica è stata effettuata solo per la validità dell'atto tributario ed in assenza di qualsivoglia specifico accertamento, ex art. 36 del DPR 602/1973, dell'insorgenza di una specifica responsabilità personale della ricorrente, quale socia liquidatrice e/o legale rappresentante della società.
Tale chiarimento è dirimente, atteso che nell'atto impugnato si usa genericamente l'espressione "soggetto responsabile", che verosimilmente ha indotto in errore parte ricorrente.
Poi, gli eventuali e successivi atti della riscossione qualora notificati alla ricorrente dovranno necessariamente tener conto del fatto che a seguito dell'estinzione della società si verifica un fenomeno successorio, per cui dei debiti tributari dell'estinta società rispondono i soci.
Tuttavia, la responsabilità dei soci nei confronti dell'Erario per i debiti dell'estinta società è limitata agli utili ricevuti in sede di liquidazione della società, come rilevato dalla ricorrente.
In definitiva il ricorso va rigettato.
La novità delle questioni esaminate e la generica espressione utilizzata nell'atto, giustificano la compensazione delle spese di lite.
Compensa le spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 981/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF.RICORRENTE 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF RICORRENTE 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da RAPPRESENTANTE 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEE - 22000039 TASSE AUTOMOBIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato in data 10 settembre 2025, la ricorrente, Ricorrente_1,
“personalmente e in qualità di socio e liquidatore della società Ricorrente_2”, ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo ad omesso pagamento dell'addizionale erariale (c.d. superbollo) sulla tassa automobilistica per l'anno 2022 per il veicolo targato Targa_1
I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) nullità dell'atto impugnato per violazione dell'articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, in quanto l'Ufficio non avrebbe fornito prova della sussistenza del presupposto impositivo;
-2) nullità dell'accertamento, che, sebbene indirizzato alla società, sarebbe stato recapitato ed inviato alla ricorrente quale ex liquidatrice, laddove quest'ultima non aveva alcuna responsabilità solidale con la società in assenza di specifico provvedimento ex articolo 36 del DPR 602/1973; -3) mancata insorgenza di qualsivoglia obbligazione di pagamento in capo alla ricorrente, quale ex socia, poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese e nel bilancio finale di liquidazione non v'erano utili da distribuire ai soci, ma una perdita di € 52.904,00.
L'AdE DP di Avellino si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In primo luogo, sono destituite di fondamento le eccezioni relative all'assenza di prova del presupposto impositivo ed alla violazione dell'art. 7 co. 5 bis cit. del Codice del Processo Tributario.Invero, l'Ufficio ha depositato copia della visura ACI e del cronologico del PRA, da cui emerge che la società Ricorrente_2 era proprietaria del veicolo (con potenza superiore a 185 kW) nel periodo d'imposta oggetto di controllo (la cessione del bene è avvenuta solo in data il 15 marzo 2024).
Poi, quanto al motivo di ricorso attinente una presunta carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria giova osservare quanto segue.
In punto di fatto, sono emerse le seguenti circostanze: 1) la società risulta cessata il 23 dicembre 2024 e cancellata dal Registro delle Imprese il 10 febbraio 2025; -2) la ricorrente, quale socia, ha ricoperto la carica di legale rappresentante e liquidatrice sino alla chiusura della liquidazione;
-3) l'avviso di accertamento è stato emesso nei confronti della società ed indirizzato alla ricorrente “in qualità di attuale soggetto responsabile”.
Orbene, l'atto impugnato, anche se riferito ad un debito tributario della società, di cui la ricorrente era legale rappresentante e socia, è stato legittimamente notificato alla ricorrente personalmente.
Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che in ipotesi di estinzione della società -sia di capitali che di persone- è legittima e valida la notifica di un avviso di accertamento al legale rappresentate per il periodo di cinque anni successivi alla cancellazione delle società (cfr. Cass. 5246/2025) ai soli fini della validità degli atti tributari.
Del resto, la stessa AdE resistente ha chiarito che la notifica è stata effettuata solo per la validità dell'atto tributario ed in assenza di qualsivoglia specifico accertamento, ex art. 36 del DPR 602/1973, dell'insorgenza di una specifica responsabilità personale della ricorrente, quale socia liquidatrice e/o legale rappresentante della società.
Tale chiarimento è dirimente, atteso che nell'atto impugnato si usa genericamente l'espressione "soggetto responsabile", che verosimilmente ha indotto in errore parte ricorrente.
Poi, gli eventuali e successivi atti della riscossione qualora notificati alla ricorrente dovranno necessariamente tener conto del fatto che a seguito dell'estinzione della società si verifica un fenomeno successorio, per cui dei debiti tributari dell'estinta società rispondono i soci.
Tuttavia, la responsabilità dei soci nei confronti dell'Erario per i debiti dell'estinta società è limitata agli utili ricevuti in sede di liquidazione della società, come rilevato dalla ricorrente.
In definitiva il ricorso va rigettato.
La novità delle questioni esaminate e la generica espressione utilizzata nell'atto, giustificano la compensazione delle spese di lite.
Compensa le spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.