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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32847/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32847/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Ludovica Palmieri, sono comparsi:
Per l'avv. CONTE FABRIZIO e l'avv. RUSSI LEONARDO ( ) Parte_1 C.F._1
VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO;
( VIA Controparte_2 C.F._2
FREGUGLIA 8/A 20122 MILANO;
Per 'avv. RAIMONDI FABIO Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Le parti vengono ammesse alla discussione al termine della quale precisano le conclusioni, come da fogli già depositati nel fascicolo telematico che vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio ad ore 11.35, al termine della quale, ad ore 12.50 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti in udienza
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32847/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE FABRIZIO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RUSSI LEONARDO ( ) VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO;
C.F._1 [...]
( VIA FREGUGLIA 8/A 20122 MILANO;
CP_2 C.F._2 Parte_2
( ) VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO;
elettivamente
[...] C.F._3
domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANOpresso il difensore avv. CONTE FABRIZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. RAIMONDI FABIO elettivamente domiciliato in VIA DEI CARRARESI, 2/A
00164 ROMApresso il difensore avv. RAIMONDI FABIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza. e di seguito riportate pagina 2 di 10 CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, previo ogni più opportuno accertamento, compreso (nel caso in cui se ne ritenesse la necessità/opportunità:
a) quello relativo alla legittimità del recesso comunicato da in data 19 Parte_1 dicembre 2023 in forza della previsione dell'art. 7.1 (ii) del contratto inter partes prodotto da parte ricorrente sub docc. 1 e 2;
b) quello relativo alla circostanza che l'importo di € 122.000,00 è stato versato da Pt_1
a titolo di acconto e non di caparra confirmatoria;
[...]
c) (per il caso in cui la domanda di cui appresso sub 1 non venisse accolta in relazione all'avvenuto recesso di quello re-lativo alla circostanza che, in ogni caso, in relazione Parte_1 alla avversa domanda di risoluzione del contratto (se pur infondata come appresso), non accompagnata da una domanda di deduzio-ne/accertamento di danni sofferti, il versamento dell'importo di € 122.000,00 specificamente effettuato da a titolo di acconto (e non di Parte_1 caparra confirmatoria) risulta non avere più causa, con conseguente obbligo di restituzione in capo alla con-venuta anche ex art. 2033 c.c.;
nel merito:
condannare la C.F.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (00164) Roma P.IVA_2
(RM), alla Via di Bravetta n. 202/C (pec: , alla Email_1 restituzione in favore di dell'importo di € 122.000,00 (pari a € 100.000,00 oltre Iva). Parte_1
Il tutto maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 27 di-cembre 2023, nonché degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di notifica del ricorso introduttivo al saldo;
2) rigettare la domanda di risoluzione ex adverso formulata e comunque l'eccezione ex adverso formulata in punto legittimità del-la trattenuta dell'importo di € 122.000,00;
3) in via istruttoria: ammettersi, solo occorrendo e senza accetta-zione dell'inversione dell'onere probatorio, prova per interpello e testi sulle circostanze articolate nella parte narrativa del ricorso introduttivo, da intendersi qui ritrascritte e precedute dalle paro-le “vero che”, previa eventuale espunzione di frasi ritenute valutative:
Testi su tutti i capitoli: sig. dott. ; Testimone_1 Testimone_2
4) con vittoria di spese (compreso il contributo unificato di € 759,00) e compensi professionali.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, per le ragioni in fatto e in diritto esposte con il presente atto:
- IN VIA PRELIMINARE dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o nulla la domanda formulata dalla con il ricorso art. 281-undecies c.p.c., giacché è assente la Parte_1 domanda di accertamento dell'inadempimento e di risoluzione del contratto, nonché perché il ricorso è privo del petitum e della causa petendi;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, nel caso di mancato accoglimento della prima doglianza, dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda formulata dalla Pt_1
[... a causa dell'erroneità del rito adottato, stante l'assenza dei presupposti stabiliti per il rito semplificato;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO nel caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi di doglianza, rigettare la domanda di restituzione dell'importo di € 122.000,00 (pari a € 100.000,00 oltre Iva) oltre gli interessi come da domanda in favore di poiché Parte_1 pagina 3 di 10 infondata nel rito e nel merito, disponendo che la Controparte_1 nulla deve alla con conseguente riconoscimento del
[...] Parte_1 diritto della trattenere Controparte_1 la caparra confirmatoria, nonché accertare e dichiarare - occorrendo in via riconvenzionale
- la responsabilità pre-contrattuale e l'inadempimento della e per l'effetto Parte_1 dichiarare la risoluzione del contratto, disponendo che la
[...] ulla deve alla con conseguente Controparte_1 Parte_1 riconoscimento del diritto della Controparte_1
a trattenere la caparra confirmatoria;
[...]
ANCORA IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO – occorrendo via riconvenzionale – rigettare, in ogni caso, la domanda di restituzione dell'importo di € 122.000,00 (pari a €
100.000,00 oltre Iva) oltre gli interessi come da domanda in favore di poiché Parte_1 infondata nel rito e nel merito, per i motivi articolati e stante la completa assenza di elementi probatori a sostegno di quanto ex adverso dedotto e richiesto e per l'effetto dichiarare, , la risoluzione del contratto e che, quindi, la
[...] ulla deve alla con conseguente Controparte_1 Parte_1 riconoscimento del diritto della Controparte_1
a trattenere la caparra confirmatoria;
[...]
- IN VIA SUBORDINATA, nel caso di mancato accoglimento dei predetti motivi di impugnazione, stante l'assenza dei presupposti stabiliti per il rito semplificato, disporre il mutamento del rito nelle forme del procedimento ordinario, all'uopo fissando l'udienza di cui all'articolo 183, con l'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 171-ter per l'articolazione dei mezzi istruttori e al termine dello stesso giudizio accertare e dichiarare la responsabilità pre-contrattuale e l'inadempimento della la violazione dei Parte_1 principi di buona fede e correttezza da parte della nella conduzione delle trattative Parte_1
e conseguentemente dichiarare che la Controparte_1 nulla deve alla con conseguente perdita della caparra
[...] Parte_1 confirmatoria;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA qualora Cod. On.le Tribunale dovesse disporre la condanna al pagamento della somma di € 122.000,00, rigettare la domanda di maggiorazione degli interessi legali a decorrere dal 27 dicembre 2023, nonché degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di notifica del presente atto al saldo con la compensazione delle spese del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato in data 28.10.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di ottenere, previo ogni più opportuno Controparte_1 accertamento, la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di € 122.000,00 versato a titolo di acconto prezzo in virtù di un contratto preliminare avente ad oggetto una cessione di azienda stipulato inter partes in data 29.11.2023.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, ha fatto valere Controparte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa domanda per mancata richiesta dell'accertamento pagina 4 di 10 dell'inadempimento contrattuale e/o la nullità del ricorso per assenza del petitum e della causa petendi nonché per l'inidoneità del rito prescelto da Pt_1
Nel merito, la resistente ha fatto valere l'insussistenza del proprio inadempimento in ipotesi consistente la causa dell'avverso recesso con il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto de quo per responsabilità 'precontrattuale' della ricorrente resasi inadempiente all'obbligo di stipulare il definitivo dopo essere illegittimamente receduta dalle trattative, con accertamento del proprio diritto a trattenere la somma ricevuta da a titolo di caparra Pt_1
confirmatoria.
A seguito della domanda riconvenzionale della resistente, ha chiesto il rigetto della stessa Pt_1
e, comunque, per il caso di relativo accoglimento, la condanna della controparte alla restituzione dell'acconto versato, indebitamente trattenuto dalla resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vicende negoziali.
ln data 29.11.23 SE e ('Divulgazione') hanno Controparte_1 stipulato un contrato preliminare avente ad oggetto l'impegno al trasferimento del ramo d'azienda consistente nell'insieme dei rapporti giuridici e nel complesso dei beni organizzati come meglio identificati nel relativo art. 4 (doc. n. 2 SE), verso il corrispettivo complessivo di € 750.000,00, da versarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 5, con detrazione da tale somma dell'importo di €
100.000,00 già versato a titolo di acconto prezzo dalla promissaria acquirente, come indicato nelle premesse F, G L.
Per quanto di interesse in questa sede, all'art. 7 le parti hanno previsto in capo alla promissaria acquirente il diritto di recedere dal preliminare mediante comunicazione da far pervenire alla controparte entro la data del definitivo da stipularsi entro il 31.12.2023, nel caso in cui i debiti di qualsiasi natura o specie nei confronti di terzi risultanti dai libri contabili obbligatori fossero risultati pari o superiori complessivamente all'importo di € 200.000,00.
Corrispondentemente, la promittente cedente si è impegnata a trasmettere all'odierna attrice la documentazione societaria da cui fosse evincibile la situazione debitoria dell'azienda oggetto di trasferimento (estratti autentici notarili dei libri contabili, schede contabili a debito, estratto Agenzia delle Entrate, art. 6).
Dopo parecchi scambi via mail, in data 18.12.23, Divulgazione ha quindi trasmesso la necessaria documentazione (doc. n. 2 SE).
pagina 5 di 10 Verificato, sulla base della documentazione ricevuta, che l'ammontare dei debiti di era di molto superiore al citato importo di € 200.000,00, (risultando, dal conto CP_1 patrimoniale l'importo di € 108.613,30 per debiti verso fornitori e di € 503.103, 27, per 'altri debiti', - - con esclusione dell'importo di € 100.000,00 verso la medesima ricorrente relativo al contratto per cui è causa - cfr. doc. n. 4 SE), in virtù del richiamato art. 7, in data 19.12.23 l'attrice ha comunicato alla controparte il proprio recesso dal preliminare inter partes, chiedendo la restituzione della somma versata a titolo di acconto prezzo, facendo valere il punto 2 della medesima clausola 7 (doc. n. 5 SE).
Alla luce dell'inerzia di controparte, che non ha provveduto a restituire la somma richiesta e neppure ha dato seguito ad una ipotesi di conclusione posticipata dell'accordo dalla stessa sollecitata, ha agito in giudizio per la restituzione delle somme versate a titolo di acconto prezzo. Pt_1
Procedimento semplificato.
In via preliminare, viste le contestazioni di Divulgazione circa l'inammissibilità del rito semplificato, è sufficiente spendere poche parole per rilevare che la natura documentale della causa avente ad oggetto questioni non complesse determina l'infondatezza di tali contestazioni con rigetto della pronuncia di inammissibilità della domanda attorea.
Domanda attorea.
Nelle conclusioni del ricorso, la ricorrente ha chiesto la condanna di Divulgazione, previo ogni più opportuno accertamento, alla restituzione della somma pagata a quest'ultima a titolo di acconto prezzo, ponendo a fondamento della propria pretesa il diritto di recesso per il caso del superamento del prefissato ammontare dei debiti risultanti in capo all'azienda ceduta, previsto dall'art. 7 dell'azionato contratto
Al riguardo, per quanto non abbia espressamente formulato una domanda volta ad Pt_1 accertare la legittimità dell'esercizio di recesso (esplicitata all'udienza del 15.1. 2025 e nel foglio di precisazione delle conclusioni), tuttavia detta domanda deve ritenersi contenuta nella richiesta degli opportuni accertamenti da effettuare in via preventiva da parte del Tribunale al fine della richiesta pronuncia di condanna.
D'altra parte, la giurisprudenza della Suprema Corte pacificamente riconosce il contenimento della domanda di recesso in quella di condanna alla restituzione dell'acconto qualora la stessa, come nella specie, sia funzionale all'esame della domanda di condanna alla restituzione della somma versata alla controparte che subisce il recesso (Cass. 2017/22657, in tema di recesso ex art. 1385 c.c., applicabile per identità di ratio al recesso ex art. 1373 c.c.).
Art. 7 contratto.
pagina 6 di 10 Ciò premesso, come visto, nella clausola intitolata 'recesso', le parti hanno riconosciuto il diritto di recesso in capo alla promissaria acquirente per il caso in cui, dall'esame della documentazione contabile che la promittente alienante si era impegnata a fornirle, fosse risultato che l'ammontare dei debiti aziendali era superiore all'importo di € 200.000,00.
L'interpretazione della volontà delle contraenti, con l'ausilio dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. induce a ritenere che esse abbiano inteso prevedere un'ipotesi di recesso convenzionale dal contratto e non una condizione potestativa risolutiva.
La terminologia dalle stesse utilizzata, il fatto (ammontare dei debiti aziendali risultanti dai libri contabili nel breve periodo previsto tra la firma del preliminare e la firma del definitivo) al cui accertamento era subordinato il diritto di scioglimento del contratto, futuro e incerto solo per la promissaria acquirente, nonché, ancora, il comportamento delle parti successivo alla stipula del preliminare con la dichiarazione di recesso di da cui risulta l'ipotesi, non contestata ai sensi e Pt_1 per gli effetti dell'art. 115 cpc., di 'tenere in sospeso - su sollecitazione della Divulgazione- le cose fino a marzo prossimo per poi riaprire il possibile acquisto o restituire la somma di acconto' contenuta nella mail inviata dalla ricorrente in data 19.7.24 (doc. 10 , costituiscono elementi idonei a far Pt_1
ritenere che lo scioglimento del contratto fosse ancorato ad una libera dichiarazione di volontà di Pt_1
e non costituisse l'effetto automatico del verificarsi dell'accertamento di un determinato ammontare dei debiti aziendali (Cass.2014/26365; 1992/812).
Le esposte considerazioni conducono alla conclusione che con la clausola in esame le parti abbiano inteso riconoscere a la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. Pt_1
Tenuto conto che detto istituto, come noto, è differente da quello di cui all'art. 1385 c.c., il cui esercizio è ammesso nel caso di inadempimento della parte destinataria del recesso, occorre a questo punto verificare la legittimità della condotta di Pt_1
Esercizio del diritto di recesso.
Al riguardo, giova innanzitutto considerare che non costituisce elemento ostativo a tale legittimità il pagamento da parte della ricorrente della somma di € 100.000,00 oltre Iva a titolo di acconto prezzo, che ha effettuato nel giugno 2022. Pt_1
Dalle pattuizioni delle parti si evince che il pagamento di tale somma è avvenuto addirittura in data precedente la sottoscrizione del preliminare di vendita in esame.
Detta circostanza evidenzia la volontà delle contraenti di derogare, come propria facoltà in virtù del comma 4 dell'art. 1373 c.c. agli altri commi di cui all'art. 1373 c.c., che in via generale, nega la facoltà di recesso nel caso in cui il contratto abbia avuto un principio di esecuzione.
pagina 7 di 10 Quanto alla sussistenza dei presupposti del recesso previsto dall'art. 7, risulta dai documenti di causa, e non è contestato, che al 18.12.23, quindi in prossimità della scadenza del termine per la stipula del definitivo, i debiti dell'azienda ammontassero, come visto e ad esclusione del debito contabilizzato verso ad oltre € 500.000,00 e quindi ad una somma ben superiore a quella il cui superamento Pt_1 costituiva l'evento legittimante il recesso di ai sensi dell'art. 7 (in ordine alla quantificazione dei Pt_1
debiti ritenuta accettabile da parte della promissaria acquirente, cfr. premessa J del contratto).
Del resto la previsione del recesso in ipotesi di un ammontare di debiti liberamente fissato dalle parti nella relativa autonomia contrattuale, trova la propria ragione giustificatrice nella responsabilità solidale eccezionalmente prevista dall'art. 2560 c.c. in capo al cessionario di azienda per i debiti maturati quando l'azienda era nella titolarità di un altro soggetto i.e. la parte alienante.
Alla luce delle esposte considerazioni ritiene il Tribunale che il recesso esercitato da nella Pt_1
ricorrenza dei presupposti contrattuali sia corrispondente a buona fede e anche meritevole di tutela.
Prive di fondamento sono le contestazioni della resistente secondo cui avrebbe Pt_1
tempestivamente ricevuto la documentazione contabile per essere messa a conoscenza dello stato economico-finanziario dell'azienda oggetto di trasferimento.
La questione fatta valere da non attiene, infatti, al momento dell'intervenuta conoscenza Pt_1 della situazione debitoria dell'azienda, ma all'entità dei debiti di quest'ultima ai fini della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., come, del resto, espressamente evidenziato nello stesso contratto preliminare (art. 6).
Analogamente non pertinenti sono le difese della resistente volte ad ottenere il rigetto della domanda attorea per l'insussistenza di alcun inadempimento da parte propria.
Come si è visto, la ricorrente non ha fatto valere una violazione contrattuale da parte di ma il verificarsi dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ex art. 1373 c.c. CP_1
pattuito a proprio favore nell'accordo, che, infatti, non qualifica le somme ricevute come caparra confirmatoria ma come acconto prezzo.
Da quanto precede risulta che legittimamente SE è receduta dal contratto inter partes e che pertanto il contratto è stato sciolto.
Effetti restitutori.
Ciò osservato, occorre a questo punto esaminare il conseguente diritto di quest'ultima alla restituzione della somma asseritamente pagata alla CP_1
A fondamento di tale richiesta la ricorrente ha invocato il più volte menzionato art. 7, che al punto 2 prevede l'obbligo di tale società di restituire l'acconto sul prezzo entro 5 giorni dalla comunicazione del recesso.
pagina 8 di 10 Dall'accordo in esame nonché dalle contabili bancarie sub doc. n. 3 di si evince che in Pt_1 date 6-13 giugno.22 e 3.11 novembre 22 ha corrisposto alla controparte la somma di € 100.000, Pt_1
00 oltre IVA (premessa F) da qualificarsi come acconto sul prezzo di acquisto del ramo di azienda
(premessa L): 'il pagamento del prezzo complessivo determinato al precedente art. 5.1, detratto
l'importo già corrisposto a titolo di Acconto sul Prezzo sarà effettuato alla Data del Closing (…)'
(art.5.2).
Ne consegue che la domanda circa la condanna della resistente alla restituzione dell'acconto prezzo ricevuto è fondata.
Divulgazione viene pertanto condannata a pagare a la somma di € 122.000,00 Pt_1
(comprensiva di Iva), oltre interessi nella misura legale codicistica dalla data del 28.12.23 (5 giorni lavorativi dall'esercizio del recesso ex art.
7.2 contratto) alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e da tale data al saldo nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c.
Domande di Divulgazione.
Come si è visto, in maniera per la verità molto confusa, la resistente ha fatto valere la responsabilità, in alcuni momenti definita contrattuale in altri precontrattuale, di rispetto alla Pt_1 violazione dell'obbligo di buona fede, in ipotesi costituente causa di risoluzione del contratto.
In particolare, avrebbe ingiustificatamente abbandonato le trattative, pur essendo stata Pt_1
adeguatamente messa a conoscenza della situazione economica e finanziaria della convenuta prima della stipula del definitivo, avendo la promittente alienante tempestivamente consegnato la documentazione contabile.
L'accertamento dell'ammontare dei debiti della trasferenda azienda, risultato di molto superiore al limite previsto dall'accordo inter partes, costituisce proprio l'elemento legittimante il recesso da parte di con la conseguente impossibilità di riconoscere in capo alla ricorrente la sussistenza di Pt_1
alcun inadempimento
Le domande della resistente vengono pertanto tutte rigettate.
Spese di lite
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono pertanto poste a carico della resistente, nella misura liquidata nel dispositivo, applicando le determinazioni di cui al D.M.
10.03.2014 n 55, tenendo conto del rito semplificato, della natura della causa, del tipo di questioni trattate, dell'attività svolta e della nota spese inserita in data odierna nel fascicolo cartaceo.
PQM
pagina 9 di 10 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda della resistente relativa all'inammissibilità del rito semplificato per infondatezza della stessa;
2) accertata la legittimità del recesso dal contratto 29.11.23 inter partes, esercitato da condanna a Parte_1 Controparte_1 restituire a a somma di € 122.000,00 versata a titolo di acconto prezzo di cessione, Parte_1
oltre interessi come in motivazione;
3) condanna a Controparte_1 pagare a le spese del giudizio liquidate nella somma di € 7.180,00, oltre € 759,00 Parte_1
per contributo unificato e spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Ludovica Palmieri
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32847/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Ludovica Palmieri, sono comparsi:
Per l'avv. CONTE FABRIZIO e l'avv. RUSSI LEONARDO ( ) Parte_1 C.F._1
VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO;
( VIA Controparte_2 C.F._2
FREGUGLIA 8/A 20122 MILANO;
Per 'avv. RAIMONDI FABIO Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Le parti vengono ammesse alla discussione al termine della quale precisano le conclusioni, come da fogli già depositati nel fascicolo telematico che vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio ad ore 11.35, al termine della quale, ad ore 12.50 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti in udienza
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32847/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE FABRIZIO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RUSSI LEONARDO ( ) VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO;
C.F._1 [...]
( VIA FREGUGLIA 8/A 20122 MILANO;
CP_2 C.F._2 Parte_2
( ) VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO;
elettivamente
[...] C.F._3
domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANOpresso il difensore avv. CONTE FABRIZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. RAIMONDI FABIO elettivamente domiciliato in VIA DEI CARRARESI, 2/A
00164 ROMApresso il difensore avv. RAIMONDI FABIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza. e di seguito riportate pagina 2 di 10 CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, previo ogni più opportuno accertamento, compreso (nel caso in cui se ne ritenesse la necessità/opportunità:
a) quello relativo alla legittimità del recesso comunicato da in data 19 Parte_1 dicembre 2023 in forza della previsione dell'art. 7.1 (ii) del contratto inter partes prodotto da parte ricorrente sub docc. 1 e 2;
b) quello relativo alla circostanza che l'importo di € 122.000,00 è stato versato da Pt_1
a titolo di acconto e non di caparra confirmatoria;
[...]
c) (per il caso in cui la domanda di cui appresso sub 1 non venisse accolta in relazione all'avvenuto recesso di quello re-lativo alla circostanza che, in ogni caso, in relazione Parte_1 alla avversa domanda di risoluzione del contratto (se pur infondata come appresso), non accompagnata da una domanda di deduzio-ne/accertamento di danni sofferti, il versamento dell'importo di € 122.000,00 specificamente effettuato da a titolo di acconto (e non di Parte_1 caparra confirmatoria) risulta non avere più causa, con conseguente obbligo di restituzione in capo alla con-venuta anche ex art. 2033 c.c.;
nel merito:
condannare la C.F.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (00164) Roma P.IVA_2
(RM), alla Via di Bravetta n. 202/C (pec: , alla Email_1 restituzione in favore di dell'importo di € 122.000,00 (pari a € 100.000,00 oltre Iva). Parte_1
Il tutto maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 27 di-cembre 2023, nonché degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di notifica del ricorso introduttivo al saldo;
2) rigettare la domanda di risoluzione ex adverso formulata e comunque l'eccezione ex adverso formulata in punto legittimità del-la trattenuta dell'importo di € 122.000,00;
3) in via istruttoria: ammettersi, solo occorrendo e senza accetta-zione dell'inversione dell'onere probatorio, prova per interpello e testi sulle circostanze articolate nella parte narrativa del ricorso introduttivo, da intendersi qui ritrascritte e precedute dalle paro-le “vero che”, previa eventuale espunzione di frasi ritenute valutative:
Testi su tutti i capitoli: sig. dott. ; Testimone_1 Testimone_2
4) con vittoria di spese (compreso il contributo unificato di € 759,00) e compensi professionali.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, per le ragioni in fatto e in diritto esposte con il presente atto:
- IN VIA PRELIMINARE dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o nulla la domanda formulata dalla con il ricorso art. 281-undecies c.p.c., giacché è assente la Parte_1 domanda di accertamento dell'inadempimento e di risoluzione del contratto, nonché perché il ricorso è privo del petitum e della causa petendi;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, nel caso di mancato accoglimento della prima doglianza, dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda formulata dalla Pt_1
[... a causa dell'erroneità del rito adottato, stante l'assenza dei presupposti stabiliti per il rito semplificato;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO nel caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi di doglianza, rigettare la domanda di restituzione dell'importo di € 122.000,00 (pari a € 100.000,00 oltre Iva) oltre gli interessi come da domanda in favore di poiché Parte_1 pagina 3 di 10 infondata nel rito e nel merito, disponendo che la Controparte_1 nulla deve alla con conseguente riconoscimento del
[...] Parte_1 diritto della trattenere Controparte_1 la caparra confirmatoria, nonché accertare e dichiarare - occorrendo in via riconvenzionale
- la responsabilità pre-contrattuale e l'inadempimento della e per l'effetto Parte_1 dichiarare la risoluzione del contratto, disponendo che la
[...] ulla deve alla con conseguente Controparte_1 Parte_1 riconoscimento del diritto della Controparte_1
a trattenere la caparra confirmatoria;
[...]
ANCORA IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO – occorrendo via riconvenzionale – rigettare, in ogni caso, la domanda di restituzione dell'importo di € 122.000,00 (pari a €
100.000,00 oltre Iva) oltre gli interessi come da domanda in favore di poiché Parte_1 infondata nel rito e nel merito, per i motivi articolati e stante la completa assenza di elementi probatori a sostegno di quanto ex adverso dedotto e richiesto e per l'effetto dichiarare, , la risoluzione del contratto e che, quindi, la
[...] ulla deve alla con conseguente Controparte_1 Parte_1 riconoscimento del diritto della Controparte_1
a trattenere la caparra confirmatoria;
[...]
- IN VIA SUBORDINATA, nel caso di mancato accoglimento dei predetti motivi di impugnazione, stante l'assenza dei presupposti stabiliti per il rito semplificato, disporre il mutamento del rito nelle forme del procedimento ordinario, all'uopo fissando l'udienza di cui all'articolo 183, con l'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 171-ter per l'articolazione dei mezzi istruttori e al termine dello stesso giudizio accertare e dichiarare la responsabilità pre-contrattuale e l'inadempimento della la violazione dei Parte_1 principi di buona fede e correttezza da parte della nella conduzione delle trattative Parte_1
e conseguentemente dichiarare che la Controparte_1 nulla deve alla con conseguente perdita della caparra
[...] Parte_1 confirmatoria;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA qualora Cod. On.le Tribunale dovesse disporre la condanna al pagamento della somma di € 122.000,00, rigettare la domanda di maggiorazione degli interessi legali a decorrere dal 27 dicembre 2023, nonché degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di notifica del presente atto al saldo con la compensazione delle spese del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato in data 28.10.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di ottenere, previo ogni più opportuno Controparte_1 accertamento, la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di € 122.000,00 versato a titolo di acconto prezzo in virtù di un contratto preliminare avente ad oggetto una cessione di azienda stipulato inter partes in data 29.11.2023.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, ha fatto valere Controparte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa domanda per mancata richiesta dell'accertamento pagina 4 di 10 dell'inadempimento contrattuale e/o la nullità del ricorso per assenza del petitum e della causa petendi nonché per l'inidoneità del rito prescelto da Pt_1
Nel merito, la resistente ha fatto valere l'insussistenza del proprio inadempimento in ipotesi consistente la causa dell'avverso recesso con il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto de quo per responsabilità 'precontrattuale' della ricorrente resasi inadempiente all'obbligo di stipulare il definitivo dopo essere illegittimamente receduta dalle trattative, con accertamento del proprio diritto a trattenere la somma ricevuta da a titolo di caparra Pt_1
confirmatoria.
A seguito della domanda riconvenzionale della resistente, ha chiesto il rigetto della stessa Pt_1
e, comunque, per il caso di relativo accoglimento, la condanna della controparte alla restituzione dell'acconto versato, indebitamente trattenuto dalla resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vicende negoziali.
ln data 29.11.23 SE e ('Divulgazione') hanno Controparte_1 stipulato un contrato preliminare avente ad oggetto l'impegno al trasferimento del ramo d'azienda consistente nell'insieme dei rapporti giuridici e nel complesso dei beni organizzati come meglio identificati nel relativo art. 4 (doc. n. 2 SE), verso il corrispettivo complessivo di € 750.000,00, da versarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 5, con detrazione da tale somma dell'importo di €
100.000,00 già versato a titolo di acconto prezzo dalla promissaria acquirente, come indicato nelle premesse F, G L.
Per quanto di interesse in questa sede, all'art. 7 le parti hanno previsto in capo alla promissaria acquirente il diritto di recedere dal preliminare mediante comunicazione da far pervenire alla controparte entro la data del definitivo da stipularsi entro il 31.12.2023, nel caso in cui i debiti di qualsiasi natura o specie nei confronti di terzi risultanti dai libri contabili obbligatori fossero risultati pari o superiori complessivamente all'importo di € 200.000,00.
Corrispondentemente, la promittente cedente si è impegnata a trasmettere all'odierna attrice la documentazione societaria da cui fosse evincibile la situazione debitoria dell'azienda oggetto di trasferimento (estratti autentici notarili dei libri contabili, schede contabili a debito, estratto Agenzia delle Entrate, art. 6).
Dopo parecchi scambi via mail, in data 18.12.23, Divulgazione ha quindi trasmesso la necessaria documentazione (doc. n. 2 SE).
pagina 5 di 10 Verificato, sulla base della documentazione ricevuta, che l'ammontare dei debiti di era di molto superiore al citato importo di € 200.000,00, (risultando, dal conto CP_1 patrimoniale l'importo di € 108.613,30 per debiti verso fornitori e di € 503.103, 27, per 'altri debiti', - - con esclusione dell'importo di € 100.000,00 verso la medesima ricorrente relativo al contratto per cui è causa - cfr. doc. n. 4 SE), in virtù del richiamato art. 7, in data 19.12.23 l'attrice ha comunicato alla controparte il proprio recesso dal preliminare inter partes, chiedendo la restituzione della somma versata a titolo di acconto prezzo, facendo valere il punto 2 della medesima clausola 7 (doc. n. 5 SE).
Alla luce dell'inerzia di controparte, che non ha provveduto a restituire la somma richiesta e neppure ha dato seguito ad una ipotesi di conclusione posticipata dell'accordo dalla stessa sollecitata, ha agito in giudizio per la restituzione delle somme versate a titolo di acconto prezzo. Pt_1
Procedimento semplificato.
In via preliminare, viste le contestazioni di Divulgazione circa l'inammissibilità del rito semplificato, è sufficiente spendere poche parole per rilevare che la natura documentale della causa avente ad oggetto questioni non complesse determina l'infondatezza di tali contestazioni con rigetto della pronuncia di inammissibilità della domanda attorea.
Domanda attorea.
Nelle conclusioni del ricorso, la ricorrente ha chiesto la condanna di Divulgazione, previo ogni più opportuno accertamento, alla restituzione della somma pagata a quest'ultima a titolo di acconto prezzo, ponendo a fondamento della propria pretesa il diritto di recesso per il caso del superamento del prefissato ammontare dei debiti risultanti in capo all'azienda ceduta, previsto dall'art. 7 dell'azionato contratto
Al riguardo, per quanto non abbia espressamente formulato una domanda volta ad Pt_1 accertare la legittimità dell'esercizio di recesso (esplicitata all'udienza del 15.1. 2025 e nel foglio di precisazione delle conclusioni), tuttavia detta domanda deve ritenersi contenuta nella richiesta degli opportuni accertamenti da effettuare in via preventiva da parte del Tribunale al fine della richiesta pronuncia di condanna.
D'altra parte, la giurisprudenza della Suprema Corte pacificamente riconosce il contenimento della domanda di recesso in quella di condanna alla restituzione dell'acconto qualora la stessa, come nella specie, sia funzionale all'esame della domanda di condanna alla restituzione della somma versata alla controparte che subisce il recesso (Cass. 2017/22657, in tema di recesso ex art. 1385 c.c., applicabile per identità di ratio al recesso ex art. 1373 c.c.).
Art. 7 contratto.
pagina 6 di 10 Ciò premesso, come visto, nella clausola intitolata 'recesso', le parti hanno riconosciuto il diritto di recesso in capo alla promissaria acquirente per il caso in cui, dall'esame della documentazione contabile che la promittente alienante si era impegnata a fornirle, fosse risultato che l'ammontare dei debiti aziendali era superiore all'importo di € 200.000,00.
L'interpretazione della volontà delle contraenti, con l'ausilio dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. induce a ritenere che esse abbiano inteso prevedere un'ipotesi di recesso convenzionale dal contratto e non una condizione potestativa risolutiva.
La terminologia dalle stesse utilizzata, il fatto (ammontare dei debiti aziendali risultanti dai libri contabili nel breve periodo previsto tra la firma del preliminare e la firma del definitivo) al cui accertamento era subordinato il diritto di scioglimento del contratto, futuro e incerto solo per la promissaria acquirente, nonché, ancora, il comportamento delle parti successivo alla stipula del preliminare con la dichiarazione di recesso di da cui risulta l'ipotesi, non contestata ai sensi e Pt_1 per gli effetti dell'art. 115 cpc., di 'tenere in sospeso - su sollecitazione della Divulgazione- le cose fino a marzo prossimo per poi riaprire il possibile acquisto o restituire la somma di acconto' contenuta nella mail inviata dalla ricorrente in data 19.7.24 (doc. 10 , costituiscono elementi idonei a far Pt_1
ritenere che lo scioglimento del contratto fosse ancorato ad una libera dichiarazione di volontà di Pt_1
e non costituisse l'effetto automatico del verificarsi dell'accertamento di un determinato ammontare dei debiti aziendali (Cass.2014/26365; 1992/812).
Le esposte considerazioni conducono alla conclusione che con la clausola in esame le parti abbiano inteso riconoscere a la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. Pt_1
Tenuto conto che detto istituto, come noto, è differente da quello di cui all'art. 1385 c.c., il cui esercizio è ammesso nel caso di inadempimento della parte destinataria del recesso, occorre a questo punto verificare la legittimità della condotta di Pt_1
Esercizio del diritto di recesso.
Al riguardo, giova innanzitutto considerare che non costituisce elemento ostativo a tale legittimità il pagamento da parte della ricorrente della somma di € 100.000,00 oltre Iva a titolo di acconto prezzo, che ha effettuato nel giugno 2022. Pt_1
Dalle pattuizioni delle parti si evince che il pagamento di tale somma è avvenuto addirittura in data precedente la sottoscrizione del preliminare di vendita in esame.
Detta circostanza evidenzia la volontà delle contraenti di derogare, come propria facoltà in virtù del comma 4 dell'art. 1373 c.c. agli altri commi di cui all'art. 1373 c.c., che in via generale, nega la facoltà di recesso nel caso in cui il contratto abbia avuto un principio di esecuzione.
pagina 7 di 10 Quanto alla sussistenza dei presupposti del recesso previsto dall'art. 7, risulta dai documenti di causa, e non è contestato, che al 18.12.23, quindi in prossimità della scadenza del termine per la stipula del definitivo, i debiti dell'azienda ammontassero, come visto e ad esclusione del debito contabilizzato verso ad oltre € 500.000,00 e quindi ad una somma ben superiore a quella il cui superamento Pt_1 costituiva l'evento legittimante il recesso di ai sensi dell'art. 7 (in ordine alla quantificazione dei Pt_1
debiti ritenuta accettabile da parte della promissaria acquirente, cfr. premessa J del contratto).
Del resto la previsione del recesso in ipotesi di un ammontare di debiti liberamente fissato dalle parti nella relativa autonomia contrattuale, trova la propria ragione giustificatrice nella responsabilità solidale eccezionalmente prevista dall'art. 2560 c.c. in capo al cessionario di azienda per i debiti maturati quando l'azienda era nella titolarità di un altro soggetto i.e. la parte alienante.
Alla luce delle esposte considerazioni ritiene il Tribunale che il recesso esercitato da nella Pt_1
ricorrenza dei presupposti contrattuali sia corrispondente a buona fede e anche meritevole di tutela.
Prive di fondamento sono le contestazioni della resistente secondo cui avrebbe Pt_1
tempestivamente ricevuto la documentazione contabile per essere messa a conoscenza dello stato economico-finanziario dell'azienda oggetto di trasferimento.
La questione fatta valere da non attiene, infatti, al momento dell'intervenuta conoscenza Pt_1 della situazione debitoria dell'azienda, ma all'entità dei debiti di quest'ultima ai fini della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., come, del resto, espressamente evidenziato nello stesso contratto preliminare (art. 6).
Analogamente non pertinenti sono le difese della resistente volte ad ottenere il rigetto della domanda attorea per l'insussistenza di alcun inadempimento da parte propria.
Come si è visto, la ricorrente non ha fatto valere una violazione contrattuale da parte di ma il verificarsi dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ex art. 1373 c.c. CP_1
pattuito a proprio favore nell'accordo, che, infatti, non qualifica le somme ricevute come caparra confirmatoria ma come acconto prezzo.
Da quanto precede risulta che legittimamente SE è receduta dal contratto inter partes e che pertanto il contratto è stato sciolto.
Effetti restitutori.
Ciò osservato, occorre a questo punto esaminare il conseguente diritto di quest'ultima alla restituzione della somma asseritamente pagata alla CP_1
A fondamento di tale richiesta la ricorrente ha invocato il più volte menzionato art. 7, che al punto 2 prevede l'obbligo di tale società di restituire l'acconto sul prezzo entro 5 giorni dalla comunicazione del recesso.
pagina 8 di 10 Dall'accordo in esame nonché dalle contabili bancarie sub doc. n. 3 di si evince che in Pt_1 date 6-13 giugno.22 e 3.11 novembre 22 ha corrisposto alla controparte la somma di € 100.000, Pt_1
00 oltre IVA (premessa F) da qualificarsi come acconto sul prezzo di acquisto del ramo di azienda
(premessa L): 'il pagamento del prezzo complessivo determinato al precedente art. 5.1, detratto
l'importo già corrisposto a titolo di Acconto sul Prezzo sarà effettuato alla Data del Closing (…)'
(art.5.2).
Ne consegue che la domanda circa la condanna della resistente alla restituzione dell'acconto prezzo ricevuto è fondata.
Divulgazione viene pertanto condannata a pagare a la somma di € 122.000,00 Pt_1
(comprensiva di Iva), oltre interessi nella misura legale codicistica dalla data del 28.12.23 (5 giorni lavorativi dall'esercizio del recesso ex art.
7.2 contratto) alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e da tale data al saldo nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c.
Domande di Divulgazione.
Come si è visto, in maniera per la verità molto confusa, la resistente ha fatto valere la responsabilità, in alcuni momenti definita contrattuale in altri precontrattuale, di rispetto alla Pt_1 violazione dell'obbligo di buona fede, in ipotesi costituente causa di risoluzione del contratto.
In particolare, avrebbe ingiustificatamente abbandonato le trattative, pur essendo stata Pt_1
adeguatamente messa a conoscenza della situazione economica e finanziaria della convenuta prima della stipula del definitivo, avendo la promittente alienante tempestivamente consegnato la documentazione contabile.
L'accertamento dell'ammontare dei debiti della trasferenda azienda, risultato di molto superiore al limite previsto dall'accordo inter partes, costituisce proprio l'elemento legittimante il recesso da parte di con la conseguente impossibilità di riconoscere in capo alla ricorrente la sussistenza di Pt_1
alcun inadempimento
Le domande della resistente vengono pertanto tutte rigettate.
Spese di lite
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono pertanto poste a carico della resistente, nella misura liquidata nel dispositivo, applicando le determinazioni di cui al D.M.
10.03.2014 n 55, tenendo conto del rito semplificato, della natura della causa, del tipo di questioni trattate, dell'attività svolta e della nota spese inserita in data odierna nel fascicolo cartaceo.
PQM
pagina 9 di 10 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda della resistente relativa all'inammissibilità del rito semplificato per infondatezza della stessa;
2) accertata la legittimità del recesso dal contratto 29.11.23 inter partes, esercitato da condanna a Parte_1 Controparte_1 restituire a a somma di € 122.000,00 versata a titolo di acconto prezzo di cessione, Parte_1
oltre interessi come in motivazione;
3) condanna a Controparte_1 pagare a le spese del giudizio liquidate nella somma di € 7.180,00, oltre € 759,00 Parte_1
per contributo unificato e spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Ludovica Palmieri
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