Art. 2.
La somma indicata al precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 e potra' essere utilizzata negli esercizi successivi.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al 40 provvedimento di variazione della entrata per l'esercizio predetto ( legge 4 novembre 1951, n. 1197 ).
Per ulteriori finanziamenti sara' disposto con apposita autorizzazione di impegni nei successivi esercizi.
La somma indicata al precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 e potra' essere utilizzata negli esercizi successivi.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al 40 provvedimento di variazione della entrata per l'esercizio predetto ( legge 4 novembre 1951, n. 1197 ).
Per ulteriori finanziamenti sara' disposto con apposita autorizzazione di impegni nei successivi esercizi.