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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 27/01/2026, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1286/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14695/2025 depositato il 03/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
PI S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002435620218994111 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 995/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e di condannare parte resistente al pagamento di tutte le spese processuali, nonché diritti ed onorari, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Resistente/Appellato: CI RL e PI SP (terzo intervenuto volontario) chiedono la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giustizia. Il Comune di Napoli chiede di essere estromesso dal processo per difetto di legittimazione passiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 24/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti del Comune di Napoli e di CI RL, impugnando la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativa a TARI 2020, per €.691,56.
Il 3/8/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'illegittimità perchè trattavasi di veicolo cointestato ma i debiti tributari erano imputabili esclusivamente a uno soltanto dei comproprietari,
l'indivisibilità del bene e la tutela del diritto di proprietà del cointestatario, l'omissione della notifica dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso di fermo amministrativo.
Il 7/1/2026 si costituiva tempestivamente in giudizio il Comune di Napoli, dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva.
In data 12/1/2026 si costituiva in giudizio CI RL e PI SP (terzo intervenuto volontariamente ex art.14 D.Lgs.546/1992), depositando l'atto di revoca del fermo amministrativo e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto della revoca del fermo depositata in giudizio, che annulla l'atto impugnato come richiesto dal ricorrente, che pone fine alla materia del contendere.
Questa Corte, a seguito di una valutazione complessiva, ritiene di dover condannare la parte resistente alla refusione delle spese di lite, poiché l'annullamento dell'atto impugnato è stato comunicato oltre i termini di legge, pochi giorni prima dell'udienza e quindi il ricorrente ha dovuto impiantare la sua difesa, restando fino all'ultimo soggetto alla decisione del Concessionario.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna CI RL e PI SP, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio per €.400,00 oltre accessori se dovuti per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna CI RL e PI SP, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio per €.400,00 oltre accessori se dovuti per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14695/2025 depositato il 03/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
PI S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002435620218994111 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 995/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e di condannare parte resistente al pagamento di tutte le spese processuali, nonché diritti ed onorari, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Resistente/Appellato: CI RL e PI SP (terzo intervenuto volontario) chiedono la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giustizia. Il Comune di Napoli chiede di essere estromesso dal processo per difetto di legittimazione passiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 24/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti del Comune di Napoli e di CI RL, impugnando la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativa a TARI 2020, per €.691,56.
Il 3/8/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'illegittimità perchè trattavasi di veicolo cointestato ma i debiti tributari erano imputabili esclusivamente a uno soltanto dei comproprietari,
l'indivisibilità del bene e la tutela del diritto di proprietà del cointestatario, l'omissione della notifica dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso di fermo amministrativo.
Il 7/1/2026 si costituiva tempestivamente in giudizio il Comune di Napoli, dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva.
In data 12/1/2026 si costituiva in giudizio CI RL e PI SP (terzo intervenuto volontariamente ex art.14 D.Lgs.546/1992), depositando l'atto di revoca del fermo amministrativo e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto della revoca del fermo depositata in giudizio, che annulla l'atto impugnato come richiesto dal ricorrente, che pone fine alla materia del contendere.
Questa Corte, a seguito di una valutazione complessiva, ritiene di dover condannare la parte resistente alla refusione delle spese di lite, poiché l'annullamento dell'atto impugnato è stato comunicato oltre i termini di legge, pochi giorni prima dell'udienza e quindi il ricorrente ha dovuto impiantare la sua difesa, restando fino all'ultimo soggetto alla decisione del Concessionario.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna CI RL e PI SP, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio per €.400,00 oltre accessori se dovuti per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna CI RL e PI SP, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio per €.400,00 oltre accessori se dovuti per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.