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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/10/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3368/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa ET MA Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3368/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._1 dell'avv. CIABO' ELISA ( ) VIALE G. MATTEOTTI 22 C.F._2
50052 CERTALDO;
( ) Parte_1 C.F._3
CAMOLLIA 30 53100 SIENA;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
LI AV e dell'avv. BECATTINI VERONICA
( ); C.F._5
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la separazione personale dal coniuge intervenuta con sentenza del Tribunale di Livorno n. 858/2021, dando atto delle condizioni ivi previste specificamente quanto alla collocazione delle figlie minori e e Per_1 Per_2 rilevando di essere stata assunta a tempo indeterminato con sede di lavoro a
RE, con necessià di spostare la residenza delle minori, non aventi
1 peraltro un effettivo legame con il luogo di attuale residenza, in San VI, con ricorso depositato in data 5.12.2023 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa il signor per sentir accogliere le CP_1 Controparte_2 condizioni che si riportano: “[…] confermare l'affidamento delle minori e Per_1
con collocazione prevalente presso la madre Autorizzare la madre a Persona_3 spostare la propria residenza, e quella delle minori presso la stessa collocate, da San
VI (LI) a RE (FI), Via Giachi 19. 3. Rideterminare la ripartizione dei tempi tra i genitori, tenendo conto della mutata distanza e degli impegni scolastici delle bambine, proponendo in tal senso la seguente possibile ipotesi:
1. WEEK END E
SETTIMANA SCOLASTICA - il padre terrà con sé le figlie minori a fine settimana alternati, dal venerdì sera, all'uscita di scuola, al lunedì mattina, riportandole a scuola il lunedì mattina. Durante tale settimana, inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie il mercoledì tenendole con sé dall'uscita di scuola, ove potrà prenderle, e riportandole a scuola il giovedì mattina. Naturalmente lo stesso per gli spostamenti potrà incaricare terze persone.
2. VACANZE DI NATALE Durante il periodo natalizio i genitori terranno con le figlie ad anni alterni dal 26 dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al
6 gennaio. Il giorno della Vigilia di Natale, le figlie staranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
il giorno di Natale le figlie staranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni 3. VACANZE PASQUALI – Durante le vacanze pasquali i genitori terranno con sé le figlie ad anni alterni, l'uno il giorno di Pasqua e l'altro il giorno di Pasquetta. Per quanto al resto delle vacanze scolastiche, il genitore che terrà le bimbe per la Pasqua, le terrà anche i due giorni precedenti, e quello che le terrà per la
Pasquetta, i due giorni successivi alla stessa, sempre ad anni alterni.
4. FESTIVITA'
VARIE Durante le festività (es. 25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre Santo Patrono), le figlie staranno con il padre o con la madre secondo il calendario disciplinante la ripartizione ordinaria dei tempi 5. COMPLEANNO DI MADRE E PADRE E FESTE
DEL PAPA' E DELLA MAMMA – Le minori trascorreranno il compleanno del padre
e la festa del papà con il padre;
trascorreranno il compleanno della madre e la festa della mamma con la madre.
6. VACANZE ESTIVE I genitori potranno tenere le minori con sé per il periodo estivo, di vacanza dagli impegni scolastici, per 20 (venti) giorni anche non consecutivi. Tali periodi dovranno essere concordati e comunicati tra i genitori entro e non oltre il 1° maggio di ciascun anno.
7. Entrambi i genitori dovranno vicendevolmente comunicarsi il luogo in cui si trovano le minori per il periodo nel quale sono affidati alle cure di ciascuno, cambiamenti di indirizzo, domicilio, anche temporaneo, e dimora, anche per brevi periodi di tempo, favorendo in ogni modo la comunicazione con le bambine, sia mezzo telefonica che con i moderni mezzi che consentano anche videochiamate e comunque comunicazioni in video, quali zoom, whatsapp ed altro. ● Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. ● Operando ai sensi di legge l'audizione di uno od entrambe le minori, nelle modalità che riterrà utili ed opportune”.
2 Si costituiva in causa il signor il quale contestava i Controparte_2 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta, dando anche atto del CP_ procedimento n. 2022/2366 proposto dalla signora e conclusosi con rigetto della domanda di trasferimento delle minori contro la loro libera volontà.
Narrando diffusamente le vicende familiari e giudiziali già intercorse tra le parti, il signor concludeva per sentir come di seguito: “[…] In rito: CP_2 pronunziare la inammissibilità del ricorso.
Nel merito:
1) respingere il ricorso di modifica delle condizioni di separazione promosso dalla signora , con il quale essa chiede di essere autorizzata a trasferire la CP_1 residenza propria e delle figlie, da San VI a RE, nonché di modificare le condizioni di frequentazione delle figlie col padre;
2) ove, nonostante il rigetto del ricorso, la madre trasferisca la propria residenza in
RE, disporre che le figlie vengano collocate presso il padre, in San
VI, presso l'abitazione posta in via Matteotti 86, disponendo che la frequentazione della madre con le figlie avvenga secondo le modalità di seguito indicate:
= nei periodi scolastici: a fine settimana alternati, da venerdì dopo la scuola (ove si recherà a prenderle la madre), a domenica sera, entro le 21, quando il padre si recherà a prenderle presso la casa di . Il padre, una volta al mese, si farà Parte_2 carico, la domenica, di recarsi a prendere le figlie in RE, alle ore 18. Gli altri spostamenti, tenuto conto delle esigenze, anche di orario, delle bambine, degli impegni lavorativi del resistente e della disponibilità sinora mostrata dai nonni materni, i quali posseggono anche un appartamento in San VI, avverranno a cura della ricorrente;
= nei periodi extrascolastici: nel periodo natalizio, ad anni alterni, le bambine trascorreranno con la madre, il periodo dalla fine della scuola, fino alle ore 12 del 31 dicembre o quello dal 31 dicembre (ore 12) al 6 gennaio (prima della cena); ogni anno, per tutto il periodo delle vacanze pasquali (dal giorno successivo alle vacanze dalla scuola (ore 16) fino alla sera prima (ora 21) della fine delle vacanze medesime, le minori permarranno presso la madre;
nel periodo estivo, le bambine trascorreranno con la madre 4 settimane, da suddividersi in due periodi di 2 settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
nel periodo extrascolastico gli spostamenti saranno a cura del padre che porterà le bambine alla casa della Famiglia CP_
a San VI il venerdì mattina (entro le 12) e le andrà a riprendere, nello stesso luogo, la domenica sera entro le ore 22.00;
= in caso di ponti o di festività minori, della durata di almeno due giorni e due notti, le minori si intratterranno con la madre;
3) disporre in ogni caso, considerato che anche la madre gode di un reddito fisso ed adeguato, la revoca dell'assegno di mantenimento a carico di e disporre Controparte_2 il pagamento, in ragione della metà ciascuno dei genitori, delle spese straordinarie previamente concordate;
3 4) per i motivi esposti in narrativa, condannare la signora ai sensi CP_1 dell'art. 96 C.p.c.;
5) vittoria di spese e onorari.”.
All'udienza di comparizione del 28.6.2024 venivano sentite le parti costituite e, resi provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., la causa veniva istruita con CTU affidata alla dott.ssa e diretta, tra l'altro, a verificare la Persona_4 soluzione maggiormente rispondente all'interesse delle minori quanto al trasferimento richiesto. In esito al deposito della relazione di consulenza le parti chiedevano alcuni rinvii al fine della verifica di possibilità transattiva.
Fissata infine udienza di remissione della causa in decisione, con il preverbale depositato in data 8.10.2025 le parti davano atto del buon esito delle trattative chiedendo accogliersi le conclusioni congiunte rassegante, secondo gli accordi sottoscritti dalle parti e allegati in PCT.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse delle figlie minori.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- 1. l'affidamento della prole minorenne.
Le figlie e rimarranno affidate in modo condiviso a Per_2 Persona_5 entrambi i genitori, con collocamento paritetico delle medesime, stante, appunto, le modalità paritetiche di frequentazione delle stesse con i genitori.
Le bambine avranno la loro residenza presso la madre, in San VI, via del Castelluccio,
n. 34.
Ella, infatti, ha acquistato l'immobile (il rogito verrà effettuato il prossimo
28.10, sicché, all'esito vi trasferirà la propria residenza, unitamente, come detto, a quella delle minori).
4 CP_ La signora , sempre in ottica transattiva, ritenuta tale scelta conforme all'interesse delle figlie, ha inoltre modificato la propria sede di lavoro, da
RE a Campiglia -LI-.
Entrambi i genitori, in ragione della tipologia di affidamento, eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle minori, concordando le scelte e gli indirizzi circa la loro educazione, istruzione, formazione e cura, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con esercizio separato della responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione, durante i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di essi;
2 le modalità di frequentazione delle figlie con i genitori.
- Durante il periodo scolastico:
- la 1° SETTIMANA.
Con il padre: dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) del martedì fino al mercoledì mattina, al rientro a scuola (o fino alla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) e dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) del giovedì fino al venerdì mattina, al rientro a scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica).
Con la madre: il lunedì dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) fino al martedì mattina, al rientro a scuola
(o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) e il mercoledì, dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica), fino al giovedì mattina al rientro a scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica).
Il fine settimana lo trascorreranno con la madre, dall'uscita di scuola del venerdì (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) fino al lunedì mattina, al rientro a scuola;
- la 2° SETTIMANA:
Con il padre: dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) del martedì fino al mercoledì mattina, al rientro a scuola (o fino alla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) e dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) del giovedì fino al venerdì mattina, al rientro a scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica).
Con la madre: il lunedì dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) fino al martedì mattina, al rientro a scuola
(o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) e il mercoledì, dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica), fino al giovedì mattina al rientro a scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica).
Il fine settimana lo trascorreranno con il padre, dall'uscita di scuola del venerdì
(o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) fino al
5 lunedì mattina, al rientro a scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica);
- la 3° settimana come la 1° e la 4° come la 2°.
Di seguito lo schema riassuntivo:
Ove le figlie siano affette da una malattia che ne renda impossibile lo spostamento, esse rimarranno con il genitore presso cui si trovano fino a quando le loro condizioni non ne consentiranno il trasferimento. Il genitore che avrebbe dovuto tenerle in quei giorni, avrà diritto di recuperare le giornate e/o le ore non fruite, previo accordo con l'altro, sempre nel rispetto del benessere e delle esigenze delle bambine;
- Durante le vacanze estive (per tali intendendosi il periodo dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo):
Ciascun genitore potrà recarsi in vacanza con le figlie per 2 settimane, anche non consecutive. Il relativo calendario dovrà essere deciso tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno.
Per il rimanente periodo, troverà applicazione il calendario di frequentazione ordinario.
- Durante le vacanze natalizie:
Ad anni alterni, le bambine trascorreranno la giornata del 25.12 con un genitore e quella del 26.12 con l'altro.
Le minori, sempre ad anni alterni, trascorreranno il giorno 31 dicembre ed il 1° gennaio con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale, mentre l'Epifania verrà trascorsa con il genitore con cui hanno trascorso il Natale.
6 Il genitore che trascorra con le figlie il giorno di Natale non vi trascorrerà quello di Pasqua. Per l'anno 2025, e trascorreranno col padre il Per_2 Per_1 giorno di Natale.
- Durante le vacanze pasquali:
Ad anni alterni, le bambine trascorreranno la giornata di Pasqua con un genitore e quella di Pasquetta con l'altro. Gli altri giorni delle vacanze seguiranno il calendario ordinario.
Come sopra detto, il genitore che trascorra con le figlie il giorno di Pasqua non vi trascorrerà il Natale.
- Nel corso dell'anno, ove ciò non interferisca con gli impegni delle figlie
(primariamente, quelli scolastici) e previo accordo tra i genitori, ciascuno di essi potrà tenere con sé le bambine per 1 settimana.
Le ulteriori festività (a titolo esemplificativo e non esaustivo il 25.4, il 1.5, il 2.6) seguiranno il criterio dell'alternanza.
Resta inteso che il calendario di cui sopra potrà essere modificato previo accordo tra i coniugi e tenuto conto, in via prioritaria, delle esigenze delle figlie, nonché degli impegni lavorativi dei genitori;
3. la casa familiare.
In ossequio a quanto stabilito dal Tribunale in sede separativa e in mancanza di domanda di assegnazione da parte di ciascun coniuge, il Tribunale non dovrà pronunciarsi in merito a tale questione;
4. il mantenimento delle figlie minori.
Quanto al mantenimento ordinario, in ragione delle modalità paritetiche di frequentazione delle figlie minori con i genitori, nonché dell'assenza di sperequazione tra i redditi dei medesimi, ciascuno di essi provvederà al mantenimento diretto delle figlie, sicché nessun contributo verrà stabilito a carico dell'uno e a favore dell'altro.
La spesa per la mensa scolastica verrà sostenuta dai genitori, nella misura del
50% ciascuno.
Le spese straordinarie, regolate come da Protocollo del CNF, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Nel caso in cui i genitori necessitino di essere coadiuvati nella gestione delle figlie da una baby sitter, quello che ne abbia l'esigenza, sosterrà la relativa spesa. Ciò premesso, i genitori, nell'interesse delle minori, si impegnano a individuare, ove possibile, un'unica persona di riferimento.
L'assegno unico per le due figlie verrà percepito integralmente dalla madre.
5. il mantenimento a favore dei coniugi.
Stante l'autosufficienza economica di ciascun coniuge, nessun contributo dovrà essere disposto a carico dell'uno e a favore dell'altro;
6. effetti dell'accordo
Gli effetti del presente accordo decoreranno dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà il presente procedimento;
7 7. spese processuali.
Ciascuna parte sosterrà autonomamente le proprie spese legali.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 17.10.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa ET MA)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa ET MA Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3368/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._1 dell'avv. CIABO' ELISA ( ) VIALE G. MATTEOTTI 22 C.F._2
50052 CERTALDO;
( ) Parte_1 C.F._3
CAMOLLIA 30 53100 SIENA;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
LI AV e dell'avv. BECATTINI VERONICA
( ); C.F._5
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la separazione personale dal coniuge intervenuta con sentenza del Tribunale di Livorno n. 858/2021, dando atto delle condizioni ivi previste specificamente quanto alla collocazione delle figlie minori e e Per_1 Per_2 rilevando di essere stata assunta a tempo indeterminato con sede di lavoro a
RE, con necessià di spostare la residenza delle minori, non aventi
1 peraltro un effettivo legame con il luogo di attuale residenza, in San VI, con ricorso depositato in data 5.12.2023 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa il signor per sentir accogliere le CP_1 Controparte_2 condizioni che si riportano: “[…] confermare l'affidamento delle minori e Per_1
con collocazione prevalente presso la madre Autorizzare la madre a Persona_3 spostare la propria residenza, e quella delle minori presso la stessa collocate, da San
VI (LI) a RE (FI), Via Giachi 19. 3. Rideterminare la ripartizione dei tempi tra i genitori, tenendo conto della mutata distanza e degli impegni scolastici delle bambine, proponendo in tal senso la seguente possibile ipotesi:
1. WEEK END E
SETTIMANA SCOLASTICA - il padre terrà con sé le figlie minori a fine settimana alternati, dal venerdì sera, all'uscita di scuola, al lunedì mattina, riportandole a scuola il lunedì mattina. Durante tale settimana, inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie il mercoledì tenendole con sé dall'uscita di scuola, ove potrà prenderle, e riportandole a scuola il giovedì mattina. Naturalmente lo stesso per gli spostamenti potrà incaricare terze persone.
2. VACANZE DI NATALE Durante il periodo natalizio i genitori terranno con le figlie ad anni alterni dal 26 dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al
6 gennaio. Il giorno della Vigilia di Natale, le figlie staranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
il giorno di Natale le figlie staranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni 3. VACANZE PASQUALI – Durante le vacanze pasquali i genitori terranno con sé le figlie ad anni alterni, l'uno il giorno di Pasqua e l'altro il giorno di Pasquetta. Per quanto al resto delle vacanze scolastiche, il genitore che terrà le bimbe per la Pasqua, le terrà anche i due giorni precedenti, e quello che le terrà per la
Pasquetta, i due giorni successivi alla stessa, sempre ad anni alterni.
4. FESTIVITA'
VARIE Durante le festività (es. 25 aprile, 1° maggio, 8 dicembre Santo Patrono), le figlie staranno con il padre o con la madre secondo il calendario disciplinante la ripartizione ordinaria dei tempi 5. COMPLEANNO DI MADRE E PADRE E FESTE
DEL PAPA' E DELLA MAMMA – Le minori trascorreranno il compleanno del padre
e la festa del papà con il padre;
trascorreranno il compleanno della madre e la festa della mamma con la madre.
6. VACANZE ESTIVE I genitori potranno tenere le minori con sé per il periodo estivo, di vacanza dagli impegni scolastici, per 20 (venti) giorni anche non consecutivi. Tali periodi dovranno essere concordati e comunicati tra i genitori entro e non oltre il 1° maggio di ciascun anno.
7. Entrambi i genitori dovranno vicendevolmente comunicarsi il luogo in cui si trovano le minori per il periodo nel quale sono affidati alle cure di ciascuno, cambiamenti di indirizzo, domicilio, anche temporaneo, e dimora, anche per brevi periodi di tempo, favorendo in ogni modo la comunicazione con le bambine, sia mezzo telefonica che con i moderni mezzi che consentano anche videochiamate e comunque comunicazioni in video, quali zoom, whatsapp ed altro. ● Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. ● Operando ai sensi di legge l'audizione di uno od entrambe le minori, nelle modalità che riterrà utili ed opportune”.
2 Si costituiva in causa il signor il quale contestava i Controparte_2 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta, dando anche atto del CP_ procedimento n. 2022/2366 proposto dalla signora e conclusosi con rigetto della domanda di trasferimento delle minori contro la loro libera volontà.
Narrando diffusamente le vicende familiari e giudiziali già intercorse tra le parti, il signor concludeva per sentir come di seguito: “[…] In rito: CP_2 pronunziare la inammissibilità del ricorso.
Nel merito:
1) respingere il ricorso di modifica delle condizioni di separazione promosso dalla signora , con il quale essa chiede di essere autorizzata a trasferire la CP_1 residenza propria e delle figlie, da San VI a RE, nonché di modificare le condizioni di frequentazione delle figlie col padre;
2) ove, nonostante il rigetto del ricorso, la madre trasferisca la propria residenza in
RE, disporre che le figlie vengano collocate presso il padre, in San
VI, presso l'abitazione posta in via Matteotti 86, disponendo che la frequentazione della madre con le figlie avvenga secondo le modalità di seguito indicate:
= nei periodi scolastici: a fine settimana alternati, da venerdì dopo la scuola (ove si recherà a prenderle la madre), a domenica sera, entro le 21, quando il padre si recherà a prenderle presso la casa di . Il padre, una volta al mese, si farà Parte_2 carico, la domenica, di recarsi a prendere le figlie in RE, alle ore 18. Gli altri spostamenti, tenuto conto delle esigenze, anche di orario, delle bambine, degli impegni lavorativi del resistente e della disponibilità sinora mostrata dai nonni materni, i quali posseggono anche un appartamento in San VI, avverranno a cura della ricorrente;
= nei periodi extrascolastici: nel periodo natalizio, ad anni alterni, le bambine trascorreranno con la madre, il periodo dalla fine della scuola, fino alle ore 12 del 31 dicembre o quello dal 31 dicembre (ore 12) al 6 gennaio (prima della cena); ogni anno, per tutto il periodo delle vacanze pasquali (dal giorno successivo alle vacanze dalla scuola (ore 16) fino alla sera prima (ora 21) della fine delle vacanze medesime, le minori permarranno presso la madre;
nel periodo estivo, le bambine trascorreranno con la madre 4 settimane, da suddividersi in due periodi di 2 settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
nel periodo extrascolastico gli spostamenti saranno a cura del padre che porterà le bambine alla casa della Famiglia CP_
a San VI il venerdì mattina (entro le 12) e le andrà a riprendere, nello stesso luogo, la domenica sera entro le ore 22.00;
= in caso di ponti o di festività minori, della durata di almeno due giorni e due notti, le minori si intratterranno con la madre;
3) disporre in ogni caso, considerato che anche la madre gode di un reddito fisso ed adeguato, la revoca dell'assegno di mantenimento a carico di e disporre Controparte_2 il pagamento, in ragione della metà ciascuno dei genitori, delle spese straordinarie previamente concordate;
3 4) per i motivi esposti in narrativa, condannare la signora ai sensi CP_1 dell'art. 96 C.p.c.;
5) vittoria di spese e onorari.”.
All'udienza di comparizione del 28.6.2024 venivano sentite le parti costituite e, resi provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., la causa veniva istruita con CTU affidata alla dott.ssa e diretta, tra l'altro, a verificare la Persona_4 soluzione maggiormente rispondente all'interesse delle minori quanto al trasferimento richiesto. In esito al deposito della relazione di consulenza le parti chiedevano alcuni rinvii al fine della verifica di possibilità transattiva.
Fissata infine udienza di remissione della causa in decisione, con il preverbale depositato in data 8.10.2025 le parti davano atto del buon esito delle trattative chiedendo accogliersi le conclusioni congiunte rassegante, secondo gli accordi sottoscritti dalle parti e allegati in PCT.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse delle figlie minori.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- 1. l'affidamento della prole minorenne.
Le figlie e rimarranno affidate in modo condiviso a Per_2 Persona_5 entrambi i genitori, con collocamento paritetico delle medesime, stante, appunto, le modalità paritetiche di frequentazione delle stesse con i genitori.
Le bambine avranno la loro residenza presso la madre, in San VI, via del Castelluccio,
n. 34.
Ella, infatti, ha acquistato l'immobile (il rogito verrà effettuato il prossimo
28.10, sicché, all'esito vi trasferirà la propria residenza, unitamente, come detto, a quella delle minori).
4 CP_ La signora , sempre in ottica transattiva, ritenuta tale scelta conforme all'interesse delle figlie, ha inoltre modificato la propria sede di lavoro, da
RE a Campiglia -LI-.
Entrambi i genitori, in ragione della tipologia di affidamento, eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle minori, concordando le scelte e gli indirizzi circa la loro educazione, istruzione, formazione e cura, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con esercizio separato della responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione, durante i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di essi;
2 le modalità di frequentazione delle figlie con i genitori.
- Durante il periodo scolastico:
- la 1° SETTIMANA.
Con il padre: dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) del martedì fino al mercoledì mattina, al rientro a scuola (o fino alla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) e dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) del giovedì fino al venerdì mattina, al rientro a scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica).
Con la madre: il lunedì dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) fino al martedì mattina, al rientro a scuola
(o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) e il mercoledì, dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica), fino al giovedì mattina al rientro a scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica).
Il fine settimana lo trascorreranno con la madre, dall'uscita di scuola del venerdì (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) fino al lunedì mattina, al rientro a scuola;
- la 2° SETTIMANA:
Con il padre: dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) del martedì fino al mercoledì mattina, al rientro a scuola (o fino alla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) e dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) del giovedì fino al venerdì mattina, al rientro a scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica).
Con la madre: il lunedì dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) fino al martedì mattina, al rientro a scuola
(o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) e il mercoledì, dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica), fino al giovedì mattina al rientro a scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica).
Il fine settimana lo trascorreranno con il padre, dall'uscita di scuola del venerdì
(o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica) fino al
5 lunedì mattina, al rientro a scuola (o dalla mattina alle ore 09.00 circa se non è prevista attività scolastica);
- la 3° settimana come la 1° e la 4° come la 2°.
Di seguito lo schema riassuntivo:
Ove le figlie siano affette da una malattia che ne renda impossibile lo spostamento, esse rimarranno con il genitore presso cui si trovano fino a quando le loro condizioni non ne consentiranno il trasferimento. Il genitore che avrebbe dovuto tenerle in quei giorni, avrà diritto di recuperare le giornate e/o le ore non fruite, previo accordo con l'altro, sempre nel rispetto del benessere e delle esigenze delle bambine;
- Durante le vacanze estive (per tali intendendosi il periodo dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo):
Ciascun genitore potrà recarsi in vacanza con le figlie per 2 settimane, anche non consecutive. Il relativo calendario dovrà essere deciso tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno.
Per il rimanente periodo, troverà applicazione il calendario di frequentazione ordinario.
- Durante le vacanze natalizie:
Ad anni alterni, le bambine trascorreranno la giornata del 25.12 con un genitore e quella del 26.12 con l'altro.
Le minori, sempre ad anni alterni, trascorreranno il giorno 31 dicembre ed il 1° gennaio con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale, mentre l'Epifania verrà trascorsa con il genitore con cui hanno trascorso il Natale.
6 Il genitore che trascorra con le figlie il giorno di Natale non vi trascorrerà quello di Pasqua. Per l'anno 2025, e trascorreranno col padre il Per_2 Per_1 giorno di Natale.
- Durante le vacanze pasquali:
Ad anni alterni, le bambine trascorreranno la giornata di Pasqua con un genitore e quella di Pasquetta con l'altro. Gli altri giorni delle vacanze seguiranno il calendario ordinario.
Come sopra detto, il genitore che trascorra con le figlie il giorno di Pasqua non vi trascorrerà il Natale.
- Nel corso dell'anno, ove ciò non interferisca con gli impegni delle figlie
(primariamente, quelli scolastici) e previo accordo tra i genitori, ciascuno di essi potrà tenere con sé le bambine per 1 settimana.
Le ulteriori festività (a titolo esemplificativo e non esaustivo il 25.4, il 1.5, il 2.6) seguiranno il criterio dell'alternanza.
Resta inteso che il calendario di cui sopra potrà essere modificato previo accordo tra i coniugi e tenuto conto, in via prioritaria, delle esigenze delle figlie, nonché degli impegni lavorativi dei genitori;
3. la casa familiare.
In ossequio a quanto stabilito dal Tribunale in sede separativa e in mancanza di domanda di assegnazione da parte di ciascun coniuge, il Tribunale non dovrà pronunciarsi in merito a tale questione;
4. il mantenimento delle figlie minori.
Quanto al mantenimento ordinario, in ragione delle modalità paritetiche di frequentazione delle figlie minori con i genitori, nonché dell'assenza di sperequazione tra i redditi dei medesimi, ciascuno di essi provvederà al mantenimento diretto delle figlie, sicché nessun contributo verrà stabilito a carico dell'uno e a favore dell'altro.
La spesa per la mensa scolastica verrà sostenuta dai genitori, nella misura del
50% ciascuno.
Le spese straordinarie, regolate come da Protocollo del CNF, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Nel caso in cui i genitori necessitino di essere coadiuvati nella gestione delle figlie da una baby sitter, quello che ne abbia l'esigenza, sosterrà la relativa spesa. Ciò premesso, i genitori, nell'interesse delle minori, si impegnano a individuare, ove possibile, un'unica persona di riferimento.
L'assegno unico per le due figlie verrà percepito integralmente dalla madre.
5. il mantenimento a favore dei coniugi.
Stante l'autosufficienza economica di ciascun coniuge, nessun contributo dovrà essere disposto a carico dell'uno e a favore dell'altro;
6. effetti dell'accordo
Gli effetti del presente accordo decoreranno dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà il presente procedimento;
7 7. spese processuali.
Ciascuna parte sosterrà autonomamente le proprie spese legali.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 17.10.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa ET MA)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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