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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2025, n. 23793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23793 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Maria Rosaria Malvinni, difensore di LE LA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Potenza, sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 22 ottobre 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato nei confronti di LE LA la misura della custodia in carcere per avere fatto parte di una associazione di stampo mafioso, diretta ad esercitare il controllo della pesca nel tratto di mare ionico della costa lucana tra Metaponto e Nova Siri e le attività di rivendita del pesce, nonché del traffico di sostanze stupefacenti, con il ruolo di autista dei capi DA SC e SA SC oltre che di trait d'union tra i vertici delle varie compagini criminali. Al predetto ricorrente è stato contestato Ì1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23793 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 07/05/2025 anche il concorso ad una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ascritta al capo 63), per il quale il Giudice delle indagini preliminari ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria. 2. Nell'atto a firma dei propri difensori di fiducia, LE LA chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione per non avere il Tribunale proceduto a vagliare le deduzioni difensive sottopostegli in sede di riesame, essendosi limitato a riportare tramite la tecnica del copia-incolla il contenuto dell'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p., che già in buona parte aveva motivato per relationem, facendo propri i contenuti della richiesta del Pubblico Ministero, che a sua volta era un compendio delle informative di Polizia Giudiziaria, limitandosi a trattare in poche pagine (da 452 a 455) la posizione del ricorrente. In particolare, nell'ordinanza del riesame è stato fatto cenno ad una disponibilità continua del LA fondata sulla assunta partecipazione ad un summit organizzato da DA SC nel 2020, senza vagliare le censure difensive che ponevano in dubbio la sua identificazione, essendovi il riferimento nelle intercettazioni pure ad un altro soggetto di nome "LE" (ST LE). Con riferimento al ruolo di autista si era rappresentato che il LA aveva conseguito la patente di guida solo in data 23 novembre 2018, evidenziando altre censure volte a escludere la prova della stabilità del suo apporto all'associazione, alle quali il riesame non avrebbe risposto, avendo fatto riferimento ad una impropria riqualificazione del fatto in termini di concorso esterno, valorizzando solo i rapporti di frequentazione con SA SC. 2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di motivare o fornito una motivazione illogica in ordine a carattere mafioso dell'associazione desunto solo dal carisma e dalla reputazione del capo e non dalle caratteristiche oggettive del gruppo stesso. 2.3. Con l'ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari, non ancorata ad una valutazione della pericolosità in concreto, da escludersi in considerazione degli indizi a suo carico che ne definiscono un ruolo del tutto marginale, incentrato sul rapporto di amicizia con il solo SC SA, detenuto in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo ai motivi dedotti circa la carenza di motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria. 2 Si deve innanzitutto premettere che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta appesantita dalla riproduzione nel corpo dell'ordinanza di amplissimi stralci delle risultanze investigative poste a fondamento della richiesta della misura cautelare, con una tecnica espositiva che ne rende estremamente difficoltoso il vaglio alla stregua dei canoni di giudizio riservati al ricorso per cassazione. Tuttavia, nonostante la indubbia caotica riproduzione generalizzata degli elementi di prova, inutilmente operata nell'ordinanza impugnata - e che merita di essere stigmatizzata ancor più se fatta in sede di istanza di riesame, in cui il Tribunale è chiamato a vagliare gli elementi di prova attraverso una disamina della specifica posizione processuale dell'indagato impugnante - la valutazione della gravità indiziaria è stata certamente soppesata con riferimento alla riconosciuta esistenza di una associazione avente carattere mafioso, essendo stati passati in rassegna tutti gli aspetti essenziali utili a tale caratterizzazione, con specifici richiami alla sua concreta operatività nell'ambito territoriale interessato. Significativi sono i riferimenti a tutte le azioni intimidatorie poste in essere per il controllo della pesca nell'area costiera ricadente sotto l'egemonia delle famiglie mafiose degli SC e degli Scarci. In tale contesto si inseriscono anche le estorsioni ai danni di imprenditori della zona che sono costretti a versare somme di denaro quale contributo per sostenere le spese legali del capo-mafia SA SC, che trovano indubbio riscontro nelle intercettazioni dei colloqui in carcere tra il predetto SA (il boss) con i figli EL e NA SC, che si occupano di recuperare le somme di denaro direttamente o tramite gli altri associati incaricati dell'esecuzione delle estorsioni. Significative sono le conversazioni che riscontrano gli accordi e le discussioni intercorse tra DA SC, una volta libero, e gli altri sodali, in particolare con GI TO, che aveva svolto lo stesso ruolo di reggente prima della liberazione di DA, e che viene messo da parte per volontà del capomafia ancora detenuto. Il variegato quadro in tal modo delineato dal Tribunale dà conto tutt'altro che illogicamente della rilevanza probatoria delle intercettazioni ritenuta a ragione di gran lunga superiore a quella delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che concorrono sinergicamente a dimostrare come l'attività del sodalizio non sia cessata dopo l'arresto dei capi (SC SA e SC DA), ma sia proseguita con la riproduzione delle stesse dinamiche criminose che ne avevano già giustificato l'inquadramento nella fattispecie dell'associazione di tipo mafioso. In conclusione, l'ordinanza opera correttamente l'inquadramento giuridico della associazione mafiosa quale "gruppo mafioso a soggettività differente" (v. 3 pag. 448 e ss.), richiamando il recente orientamento espresso da Sez. 2 n. 24901 del 15/5/2024, De Cotiis, RV. 286689). 2. Con riferimento alla posizione di LE LA, attesa la sua palese estraneità alla enorme mole di elementi probatori posti a carico degli altri coindagati, sui quali pure si soffermano le numerose pagine dell'ordinanza impugnata (per oltre 400 pagine), deve rilevarsi che risulta, invece, del tutto insoddisfacente la risposta fornita con riferimentc ai punti salienti dell'istanza di riesame che vertevano sulla identificazione del ricorrente e sulla stabilità del ruolo svolto in seno al sodalizio mafioso. In particolare, con riferimento al tema della identificazione della persona indicata con il nome di "LE", emerso dalle intercettazioni richiamate a pagina 455 dell'ordinanza, non si comprende perché tale soggetto sia stato identificato nel ricorrente, in assenza dell'indicazione delle modalità con le quali si è pervenuti alla sua identificazione. Nell'ordinanza non si specifica né se la sua identificazione sia sorretta da attività di osservazione, pedinamento e controllo della Polizia Giudiziaria a supporto delle operazioni di intercettazione, né se i in mancanza di esse, la sua identificazione sia stata riscontrata da inequivocabili riferimenti alla sua persona, evincibili dal contenuto delle intercettazioni o da altre fonti di prova. Il fugace cenno che viene fatto ai dialoghi in cui si parla dei rapporti con AL RE ed alla attività di spaccio di sostanze stupefacenti non spiega perché e in che modo sia stato possibile pervenire, con ragionevole elevato grado di probabilità, alla sua identificazione, né perché il soggetto indicato con il nome di "LE" che avrebbe assicurato i contatti tra SC DA e SC SA con gli altri affiliati, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, dovrebbe essere identificato nel ricorrente. Viene fatto riferimento a pagina 454 ad un controllo stradale in cui il LA sarebbe stato fermato in macchina insieme a DA SC, ma risulta estremamente fumosa e poco chiara la spiegazione della ragione per la quale tale circostanza avrebbe dimostrato il ruolo svolto dal LA, sebbene risulterebbe anche smentito il fatto che in quell'occasione il predetto fosse alla guida dell'autovettura. Quanto, poi, al carattere mafioso della riunione, cui si assume avrebbe preso parte anche il LA, ugualmente carenti risultano le indicazioni degli elementi da cui è stata desunta la ragione di tale incontro e la consapevolezza da parte del LA degli argomenti da trattare. Neppure si può delegare al Giudice di legittimità la valutazione diretta e l'individuazione degli elementi di prova confusamente riprodotti nelle circa 400 4 pagine di cui si compone la motivazione a supporto delle ragioni di tale ricostruzione dei fatti, non potendosi supplire in tale modo alla carenza di una precisa enucleazione e conseguente disamina da parte del Tribunale degli elementi di prova a carico con riferimento alla specifica posizione del ricorrente. Deve, inoltre, rilevarsi anche l'ambiguità della ricostruzione del rapporto del LA con l'associazione in chiave di concorso esterno. A tale proposito, si deve ricordare che nel concorso esterno assume rilevanza la importanza del contributo prestato dal concorrente all'esistenza e rafforzamento del sodalizio che non può essere desunto da elementi generici come quelli evidenziati nell'ordinanza impugnata. In modo contraddittorio nell'ordinanza impugnata è stato affermato che, essendo il ruolo del ricorrente quello di collaborare con il capo cosca per l'organizzazione degli incontri con gli altri sodali volti a pianificare le nuove strategie del clan, difficilmente un tale incarico potrebbe essere affidato ad un "extraneus". Sostenere che un tale incarico, pure se sporadico ed isolato, avrebbe assunto per la sua importanza per la vita del clan rilevanza a titolo di prova del concorso eventuale nel reato di associazione, ridimensiona inevitabilmente la gravità degli indizi a suo carico. Detta riqualificazione, essendo frutto di un sostanziale depotenziamento del quadro indiziario, si pone in contraddizione con la stessa valutazione del compendio probatorio,che non legittima una tale derubricazione, essendovi una strutturale diversità tra il reato di partecipazione ad una associazione mafiosa e quello di concorso esterno in associazione mafiosa. La ricostruzione del rapporto con la cosca mafiosa degli SC in termini di intraneità, quale soggetto incaricato stabilmente di curare i contatti con gli altri affiliati, non può essere degradata a concorso esterno. Nel caso in cui le risultanze probatorie non siano ritenute idonee a supportare tale assunto, le stesse non possono essere poste a sostegno della diversa fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, senza considerare la radicale diversità che sussiste tra le predette fattispecie penali, tra loro infungibili, quasi a voler compensare la debolezza del quadro indiziario attraverso la configurazione del concorso esterno come una sorta di "partecipazione nana" all'associazione mafiosa. In definitiva, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta fortemente inficiata dalla assenza di un tessuto argornentativo incentrato sulla specifica posizione dell'indagato e ciò ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. 5 ensore Il Presidente Il Cons È necessario che in sede di rinvio il Giudice ne sfrondi il contenuto, eliminando tutte quelle parti che non interessano il ricorrente e che ne appesantiscono inutilmente la lettura ed enuclei specificamente gli elementi a suo carico per procedere ad una disamina analitica della sua posizione processuale. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94- comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell'art.309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 maggio 2025
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Maria Rosaria Malvinni, difensore di LE LA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Potenza, sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 22 ottobre 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato nei confronti di LE LA la misura della custodia in carcere per avere fatto parte di una associazione di stampo mafioso, diretta ad esercitare il controllo della pesca nel tratto di mare ionico della costa lucana tra Metaponto e Nova Siri e le attività di rivendita del pesce, nonché del traffico di sostanze stupefacenti, con il ruolo di autista dei capi DA SC e SA SC oltre che di trait d'union tra i vertici delle varie compagini criminali. Al predetto ricorrente è stato contestato Ì1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23793 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 07/05/2025 anche il concorso ad una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ascritta al capo 63), per il quale il Giudice delle indagini preliminari ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria. 2. Nell'atto a firma dei propri difensori di fiducia, LE LA chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione per non avere il Tribunale proceduto a vagliare le deduzioni difensive sottopostegli in sede di riesame, essendosi limitato a riportare tramite la tecnica del copia-incolla il contenuto dell'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p., che già in buona parte aveva motivato per relationem, facendo propri i contenuti della richiesta del Pubblico Ministero, che a sua volta era un compendio delle informative di Polizia Giudiziaria, limitandosi a trattare in poche pagine (da 452 a 455) la posizione del ricorrente. In particolare, nell'ordinanza del riesame è stato fatto cenno ad una disponibilità continua del LA fondata sulla assunta partecipazione ad un summit organizzato da DA SC nel 2020, senza vagliare le censure difensive che ponevano in dubbio la sua identificazione, essendovi il riferimento nelle intercettazioni pure ad un altro soggetto di nome "LE" (ST LE). Con riferimento al ruolo di autista si era rappresentato che il LA aveva conseguito la patente di guida solo in data 23 novembre 2018, evidenziando altre censure volte a escludere la prova della stabilità del suo apporto all'associazione, alle quali il riesame non avrebbe risposto, avendo fatto riferimento ad una impropria riqualificazione del fatto in termini di concorso esterno, valorizzando solo i rapporti di frequentazione con SA SC. 2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di motivare o fornito una motivazione illogica in ordine a carattere mafioso dell'associazione desunto solo dal carisma e dalla reputazione del capo e non dalle caratteristiche oggettive del gruppo stesso. 2.3. Con l'ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari, non ancorata ad una valutazione della pericolosità in concreto, da escludersi in considerazione degli indizi a suo carico che ne definiscono un ruolo del tutto marginale, incentrato sul rapporto di amicizia con il solo SC SA, detenuto in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo ai motivi dedotti circa la carenza di motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria. 2 Si deve innanzitutto premettere che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta appesantita dalla riproduzione nel corpo dell'ordinanza di amplissimi stralci delle risultanze investigative poste a fondamento della richiesta della misura cautelare, con una tecnica espositiva che ne rende estremamente difficoltoso il vaglio alla stregua dei canoni di giudizio riservati al ricorso per cassazione. Tuttavia, nonostante la indubbia caotica riproduzione generalizzata degli elementi di prova, inutilmente operata nell'ordinanza impugnata - e che merita di essere stigmatizzata ancor più se fatta in sede di istanza di riesame, in cui il Tribunale è chiamato a vagliare gli elementi di prova attraverso una disamina della specifica posizione processuale dell'indagato impugnante - la valutazione della gravità indiziaria è stata certamente soppesata con riferimento alla riconosciuta esistenza di una associazione avente carattere mafioso, essendo stati passati in rassegna tutti gli aspetti essenziali utili a tale caratterizzazione, con specifici richiami alla sua concreta operatività nell'ambito territoriale interessato. Significativi sono i riferimenti a tutte le azioni intimidatorie poste in essere per il controllo della pesca nell'area costiera ricadente sotto l'egemonia delle famiglie mafiose degli SC e degli Scarci. In tale contesto si inseriscono anche le estorsioni ai danni di imprenditori della zona che sono costretti a versare somme di denaro quale contributo per sostenere le spese legali del capo-mafia SA SC, che trovano indubbio riscontro nelle intercettazioni dei colloqui in carcere tra il predetto SA (il boss) con i figli EL e NA SC, che si occupano di recuperare le somme di denaro direttamente o tramite gli altri associati incaricati dell'esecuzione delle estorsioni. Significative sono le conversazioni che riscontrano gli accordi e le discussioni intercorse tra DA SC, una volta libero, e gli altri sodali, in particolare con GI TO, che aveva svolto lo stesso ruolo di reggente prima della liberazione di DA, e che viene messo da parte per volontà del capomafia ancora detenuto. Il variegato quadro in tal modo delineato dal Tribunale dà conto tutt'altro che illogicamente della rilevanza probatoria delle intercettazioni ritenuta a ragione di gran lunga superiore a quella delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che concorrono sinergicamente a dimostrare come l'attività del sodalizio non sia cessata dopo l'arresto dei capi (SC SA e SC DA), ma sia proseguita con la riproduzione delle stesse dinamiche criminose che ne avevano già giustificato l'inquadramento nella fattispecie dell'associazione di tipo mafioso. In conclusione, l'ordinanza opera correttamente l'inquadramento giuridico della associazione mafiosa quale "gruppo mafioso a soggettività differente" (v. 3 pag. 448 e ss.), richiamando il recente orientamento espresso da Sez. 2 n. 24901 del 15/5/2024, De Cotiis, RV. 286689). 2. Con riferimento alla posizione di LE LA, attesa la sua palese estraneità alla enorme mole di elementi probatori posti a carico degli altri coindagati, sui quali pure si soffermano le numerose pagine dell'ordinanza impugnata (per oltre 400 pagine), deve rilevarsi che risulta, invece, del tutto insoddisfacente la risposta fornita con riferimentc ai punti salienti dell'istanza di riesame che vertevano sulla identificazione del ricorrente e sulla stabilità del ruolo svolto in seno al sodalizio mafioso. In particolare, con riferimento al tema della identificazione della persona indicata con il nome di "LE", emerso dalle intercettazioni richiamate a pagina 455 dell'ordinanza, non si comprende perché tale soggetto sia stato identificato nel ricorrente, in assenza dell'indicazione delle modalità con le quali si è pervenuti alla sua identificazione. Nell'ordinanza non si specifica né se la sua identificazione sia sorretta da attività di osservazione, pedinamento e controllo della Polizia Giudiziaria a supporto delle operazioni di intercettazione, né se i in mancanza di esse, la sua identificazione sia stata riscontrata da inequivocabili riferimenti alla sua persona, evincibili dal contenuto delle intercettazioni o da altre fonti di prova. Il fugace cenno che viene fatto ai dialoghi in cui si parla dei rapporti con AL RE ed alla attività di spaccio di sostanze stupefacenti non spiega perché e in che modo sia stato possibile pervenire, con ragionevole elevato grado di probabilità, alla sua identificazione, né perché il soggetto indicato con il nome di "LE" che avrebbe assicurato i contatti tra SC DA e SC SA con gli altri affiliati, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, dovrebbe essere identificato nel ricorrente. Viene fatto riferimento a pagina 454 ad un controllo stradale in cui il LA sarebbe stato fermato in macchina insieme a DA SC, ma risulta estremamente fumosa e poco chiara la spiegazione della ragione per la quale tale circostanza avrebbe dimostrato il ruolo svolto dal LA, sebbene risulterebbe anche smentito il fatto che in quell'occasione il predetto fosse alla guida dell'autovettura. Quanto, poi, al carattere mafioso della riunione, cui si assume avrebbe preso parte anche il LA, ugualmente carenti risultano le indicazioni degli elementi da cui è stata desunta la ragione di tale incontro e la consapevolezza da parte del LA degli argomenti da trattare. Neppure si può delegare al Giudice di legittimità la valutazione diretta e l'individuazione degli elementi di prova confusamente riprodotti nelle circa 400 4 pagine di cui si compone la motivazione a supporto delle ragioni di tale ricostruzione dei fatti, non potendosi supplire in tale modo alla carenza di una precisa enucleazione e conseguente disamina da parte del Tribunale degli elementi di prova a carico con riferimento alla specifica posizione del ricorrente. Deve, inoltre, rilevarsi anche l'ambiguità della ricostruzione del rapporto del LA con l'associazione in chiave di concorso esterno. A tale proposito, si deve ricordare che nel concorso esterno assume rilevanza la importanza del contributo prestato dal concorrente all'esistenza e rafforzamento del sodalizio che non può essere desunto da elementi generici come quelli evidenziati nell'ordinanza impugnata. In modo contraddittorio nell'ordinanza impugnata è stato affermato che, essendo il ruolo del ricorrente quello di collaborare con il capo cosca per l'organizzazione degli incontri con gli altri sodali volti a pianificare le nuove strategie del clan, difficilmente un tale incarico potrebbe essere affidato ad un "extraneus". Sostenere che un tale incarico, pure se sporadico ed isolato, avrebbe assunto per la sua importanza per la vita del clan rilevanza a titolo di prova del concorso eventuale nel reato di associazione, ridimensiona inevitabilmente la gravità degli indizi a suo carico. Detta riqualificazione, essendo frutto di un sostanziale depotenziamento del quadro indiziario, si pone in contraddizione con la stessa valutazione del compendio probatorio,che non legittima una tale derubricazione, essendovi una strutturale diversità tra il reato di partecipazione ad una associazione mafiosa e quello di concorso esterno in associazione mafiosa. La ricostruzione del rapporto con la cosca mafiosa degli SC in termini di intraneità, quale soggetto incaricato stabilmente di curare i contatti con gli altri affiliati, non può essere degradata a concorso esterno. Nel caso in cui le risultanze probatorie non siano ritenute idonee a supportare tale assunto, le stesse non possono essere poste a sostegno della diversa fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, senza considerare la radicale diversità che sussiste tra le predette fattispecie penali, tra loro infungibili, quasi a voler compensare la debolezza del quadro indiziario attraverso la configurazione del concorso esterno come una sorta di "partecipazione nana" all'associazione mafiosa. In definitiva, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta fortemente inficiata dalla assenza di un tessuto argornentativo incentrato sulla specifica posizione dell'indagato e ciò ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. 5 ensore Il Presidente Il Cons È necessario che in sede di rinvio il Giudice ne sfrondi il contenuto, eliminando tutte quelle parti che non interessano il ricorrente e che ne appesantiscono inutilmente la lettura ed enuclei specificamente gli elementi a suo carico per procedere ad una disamina analitica della sua posizione processuale. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94- comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell'art.309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 maggio 2025