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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente
CELOTTO GUIDO, LA
LUCA DELI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società Semplice - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Società Agricola Semplice - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale EV - Piazza Delle Istituzioni 10 31100 EV TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024TV0198691 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.s. di Nominativo_2 fino a novembre 2023, era proprietaria di una villa sita in Luogo_1, dichiarata in catasto il 25.12.1940, prot. 196, e censita nel catasto fabbricati, sez. B, foglio 6, particella 24, sub. 2.- L'unità immobiliare, sin dall'impianto, risultava registrata nella categoria A/8 - abitazioni in ville - di classe U (unica).
Con riferimento a detto immobile, in data 19.11.2023 la Ricorrente_1 presentava la dichiarazione di variazione Do.C.Fa. prot. TV0139740, proponendo il diverso classamento nella categoria D/10 - immobile strumentale all'attività agricola (al quale la normativa riconnette i requisiti di ruralità).-
Alla variazione Do.C.Fa. veniva altresì allegata la richiesta di iscrizione negli atti del catasto della sussistenza dei requisiti di ruralità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i fabbricati rurali strumentali ad uso non abitativo ( doc. n. 3).
Pochi giorni più tardi, in data 28.11.2023, la Ricorrente_1 alienava l'unità immobiliare in oggetto alla Tenuta Agricola Società_1 s.s. di Soci Società_1., con atto di compravendita a rogito del Notaio Nominativo_3 di Pordenone (Rep. n. 2.971), registrato il 29.11.2023, n. 15097, serie 1T.-
Con ricorso congiunto del 27.01.2025 le società Ricorrente_1 e Società_11 impugnavano l'avviso di accertamento catastale adducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 9 c. 3 bis, lett. c) del D.L. 557/1993 e dell'art. 2 della L. n. 96/2006 stante la sussistenza dei caratteri di ruralità del fabbricato per destinazione agrituristica;
2) la contraddittorietà dell'azione amministrativa per violazione dell'art. 1 della L. 241/1990 e dell'art. 10 della L. 212/2000 ( diverse conclusioni raggiunte dall'Ufficio rispetto a quelle dell'Ente competente alla certificazione dell'attività agrituristica a cui è tutt'ora destinato il fabbricato);
3) il difetto di effettiva attività di accertamento, sopralluogo e prova.
Chiedono l'accoglimento del ricorso, previa istanza di sospensione del provvedimento impugnato alla quale poi in sede di udienza per tale istanza hanno rinunciato ( vedi Ord. n. 150/2025 di questa C.G.T.P. di
EV ), con la condanna di parte resistente alle spese del giudizio.
La Agenzia delle Entrate, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato e per l'effetto chiede: - in via principale, il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato con la conferma del valori accertati;
- in ogni caso, la condanna delle società ricorrenti alle spese di lite.-
Alla data del 19.11.2023 ( presentazione del Docfa) da parte della Ricorrente_1, l'Ufficio ha verificato se la stessa società fosse inserita nel registro operatori agrituristici della Regione del Veneto, ottenendo esito negativo
( doc. sub. 4 alle controdeduzioni). Ciò basterebbe per la rideterminazione del classamento e della rendita catastale contestata dalla società.- Successivamente alla presentazione del ricorso, la difesa delle parti ricorrenti ha prodotto istanza di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite.-
La Agenzia delle Entrate dichiara di accettare tale istanza di rinuncia al ricorso. Vi è accettazione anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra esposto e dedotto, dichiara la estinzione del giudizio, ex art. 44 del D.
Lgs. n. 546 del 1992, per rinunzia al ricorso. Nulla per le spese di lite, in ordine alle quali vi è peraltro accettazione per la compensazione delle stesse fra le parti in causa.-
P.Q.M.
dichiara la estinzione del processo per rinunzia al ricorso nulla sulle spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente
CELOTTO GUIDO, LA
LUCA DELI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società Semplice - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Società Agricola Semplice - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale EV - Piazza Delle Istituzioni 10 31100 EV TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024TV0198691 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.s. di Nominativo_2 fino a novembre 2023, era proprietaria di una villa sita in Luogo_1, dichiarata in catasto il 25.12.1940, prot. 196, e censita nel catasto fabbricati, sez. B, foglio 6, particella 24, sub. 2.- L'unità immobiliare, sin dall'impianto, risultava registrata nella categoria A/8 - abitazioni in ville - di classe U (unica).
Con riferimento a detto immobile, in data 19.11.2023 la Ricorrente_1 presentava la dichiarazione di variazione Do.C.Fa. prot. TV0139740, proponendo il diverso classamento nella categoria D/10 - immobile strumentale all'attività agricola (al quale la normativa riconnette i requisiti di ruralità).-
Alla variazione Do.C.Fa. veniva altresì allegata la richiesta di iscrizione negli atti del catasto della sussistenza dei requisiti di ruralità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i fabbricati rurali strumentali ad uso non abitativo ( doc. n. 3).
Pochi giorni più tardi, in data 28.11.2023, la Ricorrente_1 alienava l'unità immobiliare in oggetto alla Tenuta Agricola Società_1 s.s. di Soci Società_1., con atto di compravendita a rogito del Notaio Nominativo_3 di Pordenone (Rep. n. 2.971), registrato il 29.11.2023, n. 15097, serie 1T.-
Con ricorso congiunto del 27.01.2025 le società Ricorrente_1 e Società_11 impugnavano l'avviso di accertamento catastale adducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 9 c. 3 bis, lett. c) del D.L. 557/1993 e dell'art. 2 della L. n. 96/2006 stante la sussistenza dei caratteri di ruralità del fabbricato per destinazione agrituristica;
2) la contraddittorietà dell'azione amministrativa per violazione dell'art. 1 della L. 241/1990 e dell'art. 10 della L. 212/2000 ( diverse conclusioni raggiunte dall'Ufficio rispetto a quelle dell'Ente competente alla certificazione dell'attività agrituristica a cui è tutt'ora destinato il fabbricato);
3) il difetto di effettiva attività di accertamento, sopralluogo e prova.
Chiedono l'accoglimento del ricorso, previa istanza di sospensione del provvedimento impugnato alla quale poi in sede di udienza per tale istanza hanno rinunciato ( vedi Ord. n. 150/2025 di questa C.G.T.P. di
EV ), con la condanna di parte resistente alle spese del giudizio.
La Agenzia delle Entrate, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato e per l'effetto chiede: - in via principale, il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato con la conferma del valori accertati;
- in ogni caso, la condanna delle società ricorrenti alle spese di lite.-
Alla data del 19.11.2023 ( presentazione del Docfa) da parte della Ricorrente_1, l'Ufficio ha verificato se la stessa società fosse inserita nel registro operatori agrituristici della Regione del Veneto, ottenendo esito negativo
( doc. sub. 4 alle controdeduzioni). Ciò basterebbe per la rideterminazione del classamento e della rendita catastale contestata dalla società.- Successivamente alla presentazione del ricorso, la difesa delle parti ricorrenti ha prodotto istanza di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite.-
La Agenzia delle Entrate dichiara di accettare tale istanza di rinuncia al ricorso. Vi è accettazione anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra esposto e dedotto, dichiara la estinzione del giudizio, ex art. 44 del D.
Lgs. n. 546 del 1992, per rinunzia al ricorso. Nulla per le spese di lite, in ordine alle quali vi è peraltro accettazione per la compensazione delle stesse fra le parti in causa.-
P.Q.M.
dichiara la estinzione del processo per rinunzia al ricorso nulla sulle spese