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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6711/2022 R.G., avente ad oggetto separazione personale, promossa da:
, nata a [...], il [...], c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giuseppe TESTAJ, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella BANNO', giusta procura C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore (originariamente rappr. e dif. dall'avv.
Fabrizio Becciu);
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di seprazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/05/2022, – premettendo di aver contratto matrimonio CP_1
con , in Catania, il 30/06/1982 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_2
di questo comune al n. 1061, parte 2, serie A, anno 1982), dal quale sono nati due figli, oggi
1 entrambi maggiorenni e con proprio nucleo familiare – ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale giudiziale dal marito e di disporre a carico dello stesso ed in proprio favore un assegno di mantenimento dell'importo di Euro 300,00 mensili.
A fondamento delle domande, la ricorrente, allegando che da tempo l'unione coniugale risentiva negativamente della diversità di intenti dei coniugi, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ha dedotto che per tutta la durata del consorzio coniugale si era sempre occupata della famiglia, essendo priva di redditi propri.
All'udienza presidenziale del 27/10/2022, comparsa la sola ricorrente, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione e con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 08.11.2022 è stato disposto a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile Controparte_2
di Euro 200,00, a titolo di mantenimento personale.
Costituendosi tardivamente, in data 17/03/2023, il ha aderito alla domanda di CP_2
separazione personale, mentre ha contestato la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente, chiedendone, in subordine, la riduzione dell'importo in € 100,00 mensili.
Quindi la casa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, senza ulteriore attività istruttoria, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass.
N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007).
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo che la ricorrente ha svolto per sé, in linea con quanto già disposto con l'ordinanza emessa l'08.11.2022, non essendo stato allegato nel corso del giudizio di merito alcun elemento ulteriore o diverso rispetto a quelli già esistenti all'epoca dell'adozione del predetto provvedimento provvisorio ed urgente (e dunque nella sostanziale “identità” della situazione fattuale), va posto a carico del l'obbligo di CP_2
corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il suo mantenimento, un assegno mensile, la
2 cui misura, in punto di quantum, va confermata in euro 200,00 mensili.
Al riguardo deve evidenziarsi che l'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
È necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre prima ponderare la situazione della parte richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre) e la sua idoneità a preservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (non richiedendosi affatto uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza della separazione, delle precedenti condizioni economiche) e quindi fissarne la misura in rapporto alle sostanze dell'obbligato, alla sua condizione personale e alla sua capacità di reddito.
Ora la ricorrente non risulta occupata, non è proprietaria di cespiti immobiliari ed è priva di titoli di studio professionali e di qualunque esperienza e qualifica lavorativa (per essersi sempre dedicata alla cura dei figli), a differenza del marito, titolare di una officina in cui ha sempre lavorato come carrozziere e che solo labialmente afferma di avere dovuto chiudere anche
“per colpa della moglie” (cfr pag. 4 della la comparsa di costituzione), sicché è innegabile che, per effetto della cessazione della comunione coniugale, la sig. ra - che ha già compiuto CP_1
60 anni - sia andata incontro ad un peggioramento delle sue personali condizioni finanziarie, avendo perso l'apporto economico e materiale del coniuge (unica fonte di sostentamento per la famiglia, in costanza di matrimonio, per come è pacifico) e non potendo verosimilmente aspirare ad alcun ingaggio lavorativo, a nulla rilevando la circostanza che dopo la separazione di fatto sia andata a risiedere presso l'abitazione della di lei madre e, successivamente, a convivere con un altro uomo.
Attesa la natura della causa e considerate le ragioni della decisione, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6711/2022 R.G.:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Controparte_2
pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di contributo Controparte_2 CP_1
3 per il relativo mantenimento, la somma mensile di euro 200,00, con decorrenza dalla data della domanda, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 1061, Parte 2, Serie A, anno 1982).
Così deciso in Catania, il 07/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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