Art. 14.
La presente legge si applica anche ai casi di malattia manifestatisi prima della sua entrata in vigore. Qualora alla data di entrata in vigore della presente, legge siano pendenti giudizi proposti da lavoratori o dai loro superstiti contro datori di lavoro per risarcimento a per liquidazione di danni da silicosi o da asbestosi sofferti da lavoratori adibiti a lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, non potra' essere pronunziata condanna del datore di lavoro fuori dei casi in cui, secondo le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, permane, nonostante l'assicurazione obbligatoria, la responsabilita' civile a carico del datore di lavoro.
Questa disposizione non puo' essere applicata se il datore di lavoro non prova di aver denunziato all'istituto assicuratore il caso relativo alla controversia pendente.
In relazione ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della presente legge, che per effetto della disposizione dei comma precedenti non hanno piu' corso, se il lavoratore e' riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi, le prestazioni di cui all'art. 7 e seguenti decorrono dal giorno della domanda giudiziale e sono a carico dell'istituto assicuratore.
Le spese di giudizio sono a carico del datore di lavoro, se il lavoratore e' riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi ai sensi della presente legge; in caso contrario sono compensate. Il giudice davanti al quale pende il procedimento provvede sulle spese con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo su ricorso della parte interessata e sentita l'altra parte.
La presente legge si applica anche ai casi di malattia manifestatisi prima della sua entrata in vigore. Qualora alla data di entrata in vigore della presente, legge siano pendenti giudizi proposti da lavoratori o dai loro superstiti contro datori di lavoro per risarcimento a per liquidazione di danni da silicosi o da asbestosi sofferti da lavoratori adibiti a lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, non potra' essere pronunziata condanna del datore di lavoro fuori dei casi in cui, secondo le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, permane, nonostante l'assicurazione obbligatoria, la responsabilita' civile a carico del datore di lavoro.
Questa disposizione non puo' essere applicata se il datore di lavoro non prova di aver denunziato all'istituto assicuratore il caso relativo alla controversia pendente.
In relazione ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della presente legge, che per effetto della disposizione dei comma precedenti non hanno piu' corso, se il lavoratore e' riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi, le prestazioni di cui all'art. 7 e seguenti decorrono dal giorno della domanda giudiziale e sono a carico dell'istituto assicuratore.
Le spese di giudizio sono a carico del datore di lavoro, se il lavoratore e' riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi ai sensi della presente legge; in caso contrario sono compensate. Il giudice davanti al quale pende il procedimento provvede sulle spese con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo su ricorso della parte interessata e sentita l'altra parte.