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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 713 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 713 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Novara, via Baluardo Lamarmora n. 19, presso lo studio dell'avv. LEONI
MICHELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Borgosesia (VC) Piazza Mazzini n. 26, presso lo studio dell'avv. MORETTI SANDRA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previo parere del PM., 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Ciriè, atto n. 21, Parte I, anno 2013;
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ciriè di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di marimonio;
3. Dare atto che i coniugi sono autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento è dovuta;
4. Dichiarare la perdita del cognome da parte della signora ” CP_1 Parte_1
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Ciriè in data Parte_1 Controparte_1
12/12/2013 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 21, parte I, anno
2013.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (28/06/2014) e (26/07/2015), ancora Per_1 Persona_2 minorenni.
I ricorrenti hanno dato atto e documentato che in relazione ai figli minori il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, la Corte d'Appello di Torino sezione per i Minorenni - Famiglia ed il Giudice tutelare presso il Tribunale di Verbania hanno emesso gli opportuni provvedimenti e che, pertanto, con il ricorso introduttivo del presente giudizio hanno chiesto soltanto la pronuncia di divorzio senza corresponsione di alcun assegno, tenuto conto della loro reciproca autosufficienza economica.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 09/07/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Pag. 2 di 3 Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un decreto di omologa della separazione consensuale.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni di divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Ciriè in data 12/12/2013 da e con atto iscritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del predetto comune al n. 21, parte I, anno 2013;
2. omologa le condizioni inerenti ai loro rapporti economici;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ciriè di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 713 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Novara, via Baluardo Lamarmora n. 19, presso lo studio dell'avv. LEONI
MICHELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Borgosesia (VC) Piazza Mazzini n. 26, presso lo studio dell'avv. MORETTI SANDRA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previo parere del PM., 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Ciriè, atto n. 21, Parte I, anno 2013;
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ciriè di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di marimonio;
3. Dare atto che i coniugi sono autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento è dovuta;
4. Dichiarare la perdita del cognome da parte della signora ” CP_1 Parte_1
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Ciriè in data Parte_1 Controparte_1
12/12/2013 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 21, parte I, anno
2013.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (28/06/2014) e (26/07/2015), ancora Per_1 Persona_2 minorenni.
I ricorrenti hanno dato atto e documentato che in relazione ai figli minori il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, la Corte d'Appello di Torino sezione per i Minorenni - Famiglia ed il Giudice tutelare presso il Tribunale di Verbania hanno emesso gli opportuni provvedimenti e che, pertanto, con il ricorso introduttivo del presente giudizio hanno chiesto soltanto la pronuncia di divorzio senza corresponsione di alcun assegno, tenuto conto della loro reciproca autosufficienza economica.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 09/07/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Pag. 2 di 3 Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un decreto di omologa della separazione consensuale.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni di divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Ciriè in data 12/12/2013 da e con atto iscritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del predetto comune al n. 21, parte I, anno 2013;
2. omologa le condizioni inerenti ai loro rapporti economici;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ciriè di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3 di 3