TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7053 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 41530 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 17.6.2025 e vertente
TRA in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma, via Tuscolana n. 954 presso lo studio degli avv.ti Aurelio Muzzì, Norma Cecconi e Monica Muzzì che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2024 la società avente come oggetto Parte_1 sociale quello dell'attività di consulenza imprenditoriale, adiva il Tribunale del lavoro di Roma esponendo che l' in data 4.10.2024 le aveva notificato il CP_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024003829/ DDL e diffida ad adempiere contestando diverse violazioni (inerenti assenze ingiustificate, rimborsi spese, premi, recupero somme dovute ex art. 1, commi 755 e ss. L. 296/2006 - Fondo di Tesoreria ). CP_1 Concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare la nullità del verbale e degli atti prodromici per i vizi di legittimità indicati nel ricorso, nel merito di revocarlo, in subordine di dichiararne l'annullabilità e/o l'illegittimità e in via del tutto gradata di riesaminare le violazioni e sanzioni. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone CP_1 il rigetto. Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'udienza del 17.6.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Innanzitutto è necessario procedere alla qualificazione della domanda della ricorrente che, in omaggio al principio di conservazione degli atti processuali, deve essere interpretata come tendente al mero accertamento negativo del credito dell' e non già come tendente all'annullamento del verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione, atteso che questo è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività.
2. Tanto determina l'infondatezza del primo motivo di censura della società con cui questa eccepisce la nullità formale e sostanziale del provvedimento impugnato per mancata indicazione dei riferimenti normativi e degli organi amministrativi cui proporre l'opposizione e anche la tardiva notificazione avvenuta solo il 4.10.2024, ovvero oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge dopo il primo accesso.
2.a. Su questo ultimo punto, per mero scrupolo di completezza, deve peraltro evidenziarsi che ai sensi dell'art. 14 L. 681/89 il termine di 90 giorni per la notifica decorre non già dal primo accesso ma dall'accertamento: è consolidato e condivisibile l'orientamento della Suprema Corte per cui il termine decorra da quando l'illecito è stato scoperto e verificato (Cass. 27009/24), ciò che nel caso di specie è avvenuto all'esito della scadenza del termine per l'integrazione documentale (prorogato al 10.7.2024) con la conclusione dell'accertamento in data 4.10.2024.
3. Passando al merito, premesso che è società costituita il 23.11.2022 e Parte_1 che occupa alle sue dipendenze lavoratori subordinati iscritti alla gestione i CP_1 funzionari ispettivi nel verbale oggetto di causa hanno contestato alla società le seguenti violazioni: 1) dall'esame del LUL aziendale, nel periodo oggetto di accertamento (1.1.23- 31.5.24) sono stati accertati giorni / ore di assenza dal lavoro quali
“assenza ingiustificata” rispetto ai quali la società non ha fornito agli ispettori, nel termine concesso e prorogato, giustificazioni: pertanto con riferimento ai lavoratori indicati nelle tabelle allegate al verbale, sono state assoggettate a contribuzione le ore e/o giorni mensili sottratti ad imponibile previdenziale, nell'importo indicato dalla società a titolo di assenza ingiustificata in busta paga. Il credito deve ritenersi sussistente. Correttamente nel verbale sono richiamate la circolare n. 20/2008 del Ministero del Lavoro e P.S. e l'art. 1 co.2 del D.M. 9 luglio 2008 in base a cui le annotazioni relative alla presenza e assenza dei lavoratori devono essere effettuate utilizzando causali inequivoche, risultanti da apposita legenda tenuta anche separatamente dal libro unico: pertanto non basta registrare la sola assenza o le ore parzialmente lavorate, ma è necessario indicare la casistica dell'assenza giornaliera (ferie, malattie, etc.) o oraria (permesso, Rol, etc.), al fine di permettere la ricostruzione dello sviluppo dell'orario di lavoro. Né hanno pregio le difese svolte dalla ricorrente nella presente sede che afferma che i lavoratori si sono assentati ingiustificatamente e che “a tale riguardo le relative contestazioni sono state tutte comunicate ai lavoratori, a cui, poi, sono seguite le lettere di richiamo, come si evince dalla documentazione che si allega al presente atto” (doc. 3). Invero innanzitutto il doc. 3 cit. non dimostra affatto quanto dedotto, trattandosi di soli cinque documenti, sul più ampio numero di posizioni esaminate dagli ispettori, privi di data certa, che non comprovano neppure l'effettività della contestazione. In secondo luogo non vi è alcuna evidenza del provvedimento disciplinare irrogato (lettera di richiamo). In ogni caso appare inverosimile, anche in base ad un argomento di ordine logico-indiziario, sostenere che l'azienda potesse tollerare il fatto che sistematicamente i propri dipendenti si assentassero senza giustificazioni dal posto di lavoro per un periodo di tempo così lungo (gennaio 2023- maggio 2024), senza l'adozione di provvedimenti disciplinari. Infine e in via assorbente deve rimarcarsi che se è vero che in caso di assenza ingiustificata del dipendente il datore di lavoro può anche scegliere la via di attivare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., e di sospendere quindi l'erogazione della retribuzione, è anche vero che egli rimane comunque obbligato a versare su quella retribuzione (ancorchè non corrisposta) i contributi nel minimo previsto, adempimento questo che fuoriesce dalla sua disponibilità (Cass. 15120/19), essendo tassative, eccezionali ed espressamente previste dalla legge, le ipotesi in cui il contributo non è dovuto in caso di assenze, peraltro giustificate, del lavoratore. Nella specie, poi, non è specificamente contestato il quantum del credito, che deve ritenersi correttamente quantificato. 2) dall'analisi dei cedolini paga è stata accertata la presenza di voci relative a rimborso spese non assoggettate a contribuzione ai fini previdenziali rispetto alle quali la società non ha fornito agli ispettori, nel termine concesso e prorogato, giustificazioni: pertanto le somme inserite in busta paga a titolo di rimborso spese sono state assoggettate a contribuzione ai fini previdenziali. Il credito deve ritenersi sussistente. Nel verbale è infatti correttamente evidenziato che ai sensi dell'art. 51, c. 5 del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui redditi), “…. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio o al trasporto…” e che in base alla risoluzione del 30/10/2015, n. 92/E dell'Agenzia delle Entrate
“ …tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente. Con alcune eccezioni. Per quanto riguarda, in particolare, il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni), si deve distinguere a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove è ubicata la sede di lavoro: - le "indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito". Nella specie gli ispettori hanno chiesto alla società il supporto documentale degli esborsi sostenuti, ma i documenti non sono stati forniti. Premesso poi che non vi è specifica contestazione in merito all'an e al quantum delle spese erogate, la difesa della società si è limitata a sostenere che ai sensi dell'art. 51 del TUIR le spese non vanno documentate se inferiori ad un determinato importo (euro 15,49 in Italia e euro 25,82 all'estero), deduzione nella specie irrilevante trattandosi qui di importi superiori.
3) dall'esame dei cedolini paga è emersa la ricorrenza di somme corrisposte a titolo di “PREMIO” non assoggettate a contribuzione ai fini previdenziali, rispetto alle quali la società non ha fornito agli ispettori, nel termine concesso e prorogato, giustificazioni: pertanto l' ha provveduto al CP_1 recupero della contribuzione dovuta e non versata sulle somme corrisposte a titolo di premio indebitamente sottratte dall'imponibile previdenziale. Il credito deve ritenersi sussistente. Ai sensi degli art. 49 e 51 del TUIR ai fini imponibili, retribuzione è tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, con conseguente assoggettamento a contribuzione anche delle voci del trattamento economico accessorio, cioè quelle voci che per modalità di erogazione o non sono fisse, o non sono ricorrenti (ad esempio: produttività, incentivi, straordinario, turno, reperibilità, disagio, rischio, indennità per specifiche responsabilità, nido, tempo potenziato). Pertanto anche i premi sono soggetti a contribuzione e l'importo calcolato nel verbale è corretto nel suo ammontare. Nelle tabelle allegate al verbale sono riportati nel dettaglio gli imponibili previdenziali sui quali è stata quantificata la contribuzione dovuta, calcolata sul minimale di retribuzione oraria/giornaliera previsti dal CC CO IA (per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time) e dal CC IT SA OM (per i dipendenti con rapporto di lavoro full-time).
4) infine nel verbale è il recupero delle somme dovute ex art. 1, commi 755 e ss. L. 296/2006 (Fondo di Tesoreria ). CP_1
Anche tale credito è sussistente. Invero ai sensi dell'art. 1, commi 755 e seguenti, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Serie Generale) è stato istituito il “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”: il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 756. Il Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 c.c. maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al versamento sono i datori di lavoro del settore privato che, come la società ricorrente, abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Benchè dunque tenuta al versamento, l'azienda non ha fatto richiesta di attribuzione del codice autorizzazione per il versamento al Fondo delle quote di TFR, né comunque ha mai provveduto a tale versamento rispetto ai dipendenti oggetto dell'accertamento: infatti con verbale di primo accesso del 13.6.2024, gli ispettori hanno richiesto all'azienda documentazione relativa al TFR (Modelli TFR2, eventuali domande QUIR, ecc.) e nelle more dell'accertamento l'azienda ha fornito solo parte della documentazione richiesta (relativa a 30 dipendenti, a fronte di 232 complessivamente in forza durante il periodo oggetto dell'accertamento). Né la società ha fornito prova, con idonea documentazione, di avere provveduto al pagamento in epoca successiva. Correttamente, quindi, con il verbale oggetto di causa si è provveduto ad addebitare ad le quote TFR dovute al Fondo di Tesoreria per il Parte_1 periodo Gennaio 2023 – Maggio 2024, entro il termine quinquennale di prescrizione. Con riferimento alle modalità di calcolo dell'imponibile TFR, la circolare n. 70/2007 precisa che “la retribuzione da prendere a riferimento ai CP_1 fini del calcolo del contributo è quella determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile, e quindi non trovano applicazione le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali” Ai sensi di tale norma, la retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini dell'applicazione delle modalità di calcolo dalla stessa indicate comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di “rimborso spese” (ove opportunamente documentato). Nel caso di specie, si è provveduto a calcolare l'imponibile TFR sulla base degli imponibili previdenziali indicati nei cedolini paga, cui sono state aggiunte le somme non assoggettate a contribuzione come sopra evidenziato. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di CP_1 legge.
Roma 17.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 41530 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 17.6.2025 e vertente
TRA in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma, via Tuscolana n. 954 presso lo studio degli avv.ti Aurelio Muzzì, Norma Cecconi e Monica Muzzì che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2024 la società avente come oggetto Parte_1 sociale quello dell'attività di consulenza imprenditoriale, adiva il Tribunale del lavoro di Roma esponendo che l' in data 4.10.2024 le aveva notificato il CP_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024003829/ DDL e diffida ad adempiere contestando diverse violazioni (inerenti assenze ingiustificate, rimborsi spese, premi, recupero somme dovute ex art. 1, commi 755 e ss. L. 296/2006 - Fondo di Tesoreria ). CP_1 Concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare la nullità del verbale e degli atti prodromici per i vizi di legittimità indicati nel ricorso, nel merito di revocarlo, in subordine di dichiararne l'annullabilità e/o l'illegittimità e in via del tutto gradata di riesaminare le violazioni e sanzioni. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone CP_1 il rigetto. Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'udienza del 17.6.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Innanzitutto è necessario procedere alla qualificazione della domanda della ricorrente che, in omaggio al principio di conservazione degli atti processuali, deve essere interpretata come tendente al mero accertamento negativo del credito dell' e non già come tendente all'annullamento del verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione, atteso che questo è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività.
2. Tanto determina l'infondatezza del primo motivo di censura della società con cui questa eccepisce la nullità formale e sostanziale del provvedimento impugnato per mancata indicazione dei riferimenti normativi e degli organi amministrativi cui proporre l'opposizione e anche la tardiva notificazione avvenuta solo il 4.10.2024, ovvero oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge dopo il primo accesso.
2.a. Su questo ultimo punto, per mero scrupolo di completezza, deve peraltro evidenziarsi che ai sensi dell'art. 14 L. 681/89 il termine di 90 giorni per la notifica decorre non già dal primo accesso ma dall'accertamento: è consolidato e condivisibile l'orientamento della Suprema Corte per cui il termine decorra da quando l'illecito è stato scoperto e verificato (Cass. 27009/24), ciò che nel caso di specie è avvenuto all'esito della scadenza del termine per l'integrazione documentale (prorogato al 10.7.2024) con la conclusione dell'accertamento in data 4.10.2024.
3. Passando al merito, premesso che è società costituita il 23.11.2022 e Parte_1 che occupa alle sue dipendenze lavoratori subordinati iscritti alla gestione i CP_1 funzionari ispettivi nel verbale oggetto di causa hanno contestato alla società le seguenti violazioni: 1) dall'esame del LUL aziendale, nel periodo oggetto di accertamento (1.1.23- 31.5.24) sono stati accertati giorni / ore di assenza dal lavoro quali
“assenza ingiustificata” rispetto ai quali la società non ha fornito agli ispettori, nel termine concesso e prorogato, giustificazioni: pertanto con riferimento ai lavoratori indicati nelle tabelle allegate al verbale, sono state assoggettate a contribuzione le ore e/o giorni mensili sottratti ad imponibile previdenziale, nell'importo indicato dalla società a titolo di assenza ingiustificata in busta paga. Il credito deve ritenersi sussistente. Correttamente nel verbale sono richiamate la circolare n. 20/2008 del Ministero del Lavoro e P.S. e l'art. 1 co.2 del D.M. 9 luglio 2008 in base a cui le annotazioni relative alla presenza e assenza dei lavoratori devono essere effettuate utilizzando causali inequivoche, risultanti da apposita legenda tenuta anche separatamente dal libro unico: pertanto non basta registrare la sola assenza o le ore parzialmente lavorate, ma è necessario indicare la casistica dell'assenza giornaliera (ferie, malattie, etc.) o oraria (permesso, Rol, etc.), al fine di permettere la ricostruzione dello sviluppo dell'orario di lavoro. Né hanno pregio le difese svolte dalla ricorrente nella presente sede che afferma che i lavoratori si sono assentati ingiustificatamente e che “a tale riguardo le relative contestazioni sono state tutte comunicate ai lavoratori, a cui, poi, sono seguite le lettere di richiamo, come si evince dalla documentazione che si allega al presente atto” (doc. 3). Invero innanzitutto il doc. 3 cit. non dimostra affatto quanto dedotto, trattandosi di soli cinque documenti, sul più ampio numero di posizioni esaminate dagli ispettori, privi di data certa, che non comprovano neppure l'effettività della contestazione. In secondo luogo non vi è alcuna evidenza del provvedimento disciplinare irrogato (lettera di richiamo). In ogni caso appare inverosimile, anche in base ad un argomento di ordine logico-indiziario, sostenere che l'azienda potesse tollerare il fatto che sistematicamente i propri dipendenti si assentassero senza giustificazioni dal posto di lavoro per un periodo di tempo così lungo (gennaio 2023- maggio 2024), senza l'adozione di provvedimenti disciplinari. Infine e in via assorbente deve rimarcarsi che se è vero che in caso di assenza ingiustificata del dipendente il datore di lavoro può anche scegliere la via di attivare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., e di sospendere quindi l'erogazione della retribuzione, è anche vero che egli rimane comunque obbligato a versare su quella retribuzione (ancorchè non corrisposta) i contributi nel minimo previsto, adempimento questo che fuoriesce dalla sua disponibilità (Cass. 15120/19), essendo tassative, eccezionali ed espressamente previste dalla legge, le ipotesi in cui il contributo non è dovuto in caso di assenze, peraltro giustificate, del lavoratore. Nella specie, poi, non è specificamente contestato il quantum del credito, che deve ritenersi correttamente quantificato. 2) dall'analisi dei cedolini paga è stata accertata la presenza di voci relative a rimborso spese non assoggettate a contribuzione ai fini previdenziali rispetto alle quali la società non ha fornito agli ispettori, nel termine concesso e prorogato, giustificazioni: pertanto le somme inserite in busta paga a titolo di rimborso spese sono state assoggettate a contribuzione ai fini previdenziali. Il credito deve ritenersi sussistente. Nel verbale è infatti correttamente evidenziato che ai sensi dell'art. 51, c. 5 del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui redditi), “…. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio o al trasporto…” e che in base alla risoluzione del 30/10/2015, n. 92/E dell'Agenzia delle Entrate
“ …tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente. Con alcune eccezioni. Per quanto riguarda, in particolare, il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni), si deve distinguere a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove è ubicata la sede di lavoro: - le "indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito". Nella specie gli ispettori hanno chiesto alla società il supporto documentale degli esborsi sostenuti, ma i documenti non sono stati forniti. Premesso poi che non vi è specifica contestazione in merito all'an e al quantum delle spese erogate, la difesa della società si è limitata a sostenere che ai sensi dell'art. 51 del TUIR le spese non vanno documentate se inferiori ad un determinato importo (euro 15,49 in Italia e euro 25,82 all'estero), deduzione nella specie irrilevante trattandosi qui di importi superiori.
3) dall'esame dei cedolini paga è emersa la ricorrenza di somme corrisposte a titolo di “PREMIO” non assoggettate a contribuzione ai fini previdenziali, rispetto alle quali la società non ha fornito agli ispettori, nel termine concesso e prorogato, giustificazioni: pertanto l' ha provveduto al CP_1 recupero della contribuzione dovuta e non versata sulle somme corrisposte a titolo di premio indebitamente sottratte dall'imponibile previdenziale. Il credito deve ritenersi sussistente. Ai sensi degli art. 49 e 51 del TUIR ai fini imponibili, retribuzione è tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, con conseguente assoggettamento a contribuzione anche delle voci del trattamento economico accessorio, cioè quelle voci che per modalità di erogazione o non sono fisse, o non sono ricorrenti (ad esempio: produttività, incentivi, straordinario, turno, reperibilità, disagio, rischio, indennità per specifiche responsabilità, nido, tempo potenziato). Pertanto anche i premi sono soggetti a contribuzione e l'importo calcolato nel verbale è corretto nel suo ammontare. Nelle tabelle allegate al verbale sono riportati nel dettaglio gli imponibili previdenziali sui quali è stata quantificata la contribuzione dovuta, calcolata sul minimale di retribuzione oraria/giornaliera previsti dal CC CO IA (per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time) e dal CC IT SA OM (per i dipendenti con rapporto di lavoro full-time).
4) infine nel verbale è il recupero delle somme dovute ex art. 1, commi 755 e ss. L. 296/2006 (Fondo di Tesoreria ). CP_1
Anche tale credito è sussistente. Invero ai sensi dell'art. 1, commi 755 e seguenti, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Serie Generale) è stato istituito il “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”: il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 756. Il Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 c.c. maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al versamento sono i datori di lavoro del settore privato che, come la società ricorrente, abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Benchè dunque tenuta al versamento, l'azienda non ha fatto richiesta di attribuzione del codice autorizzazione per il versamento al Fondo delle quote di TFR, né comunque ha mai provveduto a tale versamento rispetto ai dipendenti oggetto dell'accertamento: infatti con verbale di primo accesso del 13.6.2024, gli ispettori hanno richiesto all'azienda documentazione relativa al TFR (Modelli TFR2, eventuali domande QUIR, ecc.) e nelle more dell'accertamento l'azienda ha fornito solo parte della documentazione richiesta (relativa a 30 dipendenti, a fronte di 232 complessivamente in forza durante il periodo oggetto dell'accertamento). Né la società ha fornito prova, con idonea documentazione, di avere provveduto al pagamento in epoca successiva. Correttamente, quindi, con il verbale oggetto di causa si è provveduto ad addebitare ad le quote TFR dovute al Fondo di Tesoreria per il Parte_1 periodo Gennaio 2023 – Maggio 2024, entro il termine quinquennale di prescrizione. Con riferimento alle modalità di calcolo dell'imponibile TFR, la circolare n. 70/2007 precisa che “la retribuzione da prendere a riferimento ai CP_1 fini del calcolo del contributo è quella determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile, e quindi non trovano applicazione le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali” Ai sensi di tale norma, la retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini dell'applicazione delle modalità di calcolo dalla stessa indicate comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di “rimborso spese” (ove opportunamente documentato). Nel caso di specie, si è provveduto a calcolare l'imponibile TFR sulla base degli imponibili previdenziali indicati nei cedolini paga, cui sono state aggiunte le somme non assoggettate a contribuzione come sopra evidenziato. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di CP_1 legge.
Roma 17.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace