Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01697/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02192/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2192 del 2025, proposto da
Clinica Mediterranea s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento dell’I.N.P.S. n. 25M3P2SA00002 del 26.02.2025 di rigetto dell’istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale di cui all'art.29 del D.Lgs 148/2015 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa GE FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale l’INPS ha respinto l’istanza della ricorrente volta ad accedere al fondo di integrazione salariale, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 148/2015, per il periodo dal 4.04.2024 al 2.10.2024, avendo indicato quale causale “ mancanza di lavoro e di commesse ”.
La ricorrente rappresenta di aver formulato la detta istanza al fine di aumentare l’offerta assistenziale, a seguito della contrazione delle prestazioni ordinarie determinata dalla pandemia, mediante la realizzazione di una serie di interventi di ristrutturazione funzionale volti a migliorare la qualità dei ricoveri anche in chiave sostenibile.
2. Il diniego impugnato è motivato sul fatto che la causa dichiarata di “mancanza di lavoro e commesse” non fosse integrabile in quanto, per come si evinceva dalla relazione tecnica, la richiesta era piuttosto finalizzata a realizzare interventi di tipo organizzativo-strutturale a beneficio dei quali sarebbe stato possibile per l’interessata accedere ad altre forme di sostegno.
3. Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna il detto diniego deducendone la illegittimità per profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
3.1 Secondo la prospettiva della ricorrente, l’atto impugnato sarebbe illegittimo per difetto di motivazione; per violazione degli artt. 1, 3, 8 e 11 del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 e degli artt. 11, 15, 16 e 29 del D. Lgs. n. 148 del 2015, oltre che per eccesso di potere.
Nel caso di specie, la società avrebbe riportato una riduzione di lavoro e commesse, quale presupposto per accesso al FIS, ben esposte nella Relazione tecnica di accompagnamento, dove sono state specificate le ragioni che hanno determinato la sospensione dell'attività lavorativa fornendo anche prova del fatto, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato .
L’istanza si fonderebbe sulla riduzione del numero dei ricoveri e delle nascite del reparto di ostetricia con specifico riferimento al c.d. “punto nascita”, a causa delle misure volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19 che ha generato una ricaduta non solo in termini occupazionali ma anche organizzativi e strutturali.
L’INPS, nel rilevare una contraddittorietà tra la causale dichiarata e le circostanze esposte nella relazione tecnica, avrebbe dovuto richiedere all’interessata chiarimenti e specificazioni assunti i quali avrebbe dovuto concludere positivamente il procedimento: l’omessa attivazione del soccorso istruttorio avrebbe pregiudicato l’accoglimento della istanza.
3.2 Con ulteriori censure, la ricorrente deduce la illegittimità del diniego impugnato in ragione della formalistica e parziale valutazione da parte dell’INPS degli elementi a sostegno della istanza.
L’INPS, infatti, nel rilevare la già richiamata contraddizione tra causale dichiarata e contenuto della relazione tecnica, si sarebbe fermata ad un riscontro solo formale e superficiale dei dati esposti, ritenendo che l’istanza fosse finalizzata a realizzare interventi di ristrutturazione e non già a porre in essere azioni per la ripresa e l’incremento della attività aziendale.
4. L’INPS si è costituita chiedendo che il ricorso sia respinto.
Con l’ordinanza n. 1091 del 2025 è stata respinta la domanda cautelare.
La stessa è stata riformata con l’ordinanza n. 2638 del 2025 con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover favorevolmente valutare i presupposti del periculum dedotto dalla ricorrente, ritenendo che le altre questioni dovessero essere approfondite nel merito.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 21 gennaio 2026.
5. L’esame degli atti del procedimento consente di pervenire ad un giudizio di infondatezza dei motivi di ricorso.
5.1 La ricorrente in data 1 marzo 2024 ha informato le OO.SS. della prossima chiusura del punto nascita al fine di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia dello stesso il che avrebbe comportato una riduzione delle prestazioni lavorative; in ragione di ciò la clinica avrebbe chiesto l’accesso al Fondo di Integrazione salariale, avrebbe richiesto l’integrazione salariale per i 9 medici per 26 settimane a partire dal successivo 1 aprile; per il personale amministrativo sarebbero state avviate le procedure amministrative. (all. 2 del ricorso).
Il successivo 20 marzo, le parti (datore di lavoro ed OO.SS.) hanno redatto un verbale di accordo sindacale, relativo alla fruizione degli incentivi salariali.
La ricorrente, in data 18 aprile 2024 ha formulato istanza di accesso al FIS.
6. Come detto, nella istanza, la ricorrente ha indicato quale causa di integrazione la “mancanza di lavoro e commesse”.
Tuttavia, nella relazione tecnica, al punto 2, nell’indicare la causa di sospensione, è specificato che la clinica ha avuto un calo di prestazioni, a seguito della pandemia, di circa il 37 % complessivo e che la flessione del settore rende necessario un adeguamento strutturale ed organizzativo.
Per quanto riguarda le attività che la clinica intende porre in essere per recuperare il deficit, al punto 3, (elementi oggettivi su cui si fonda la possibilità di ripresa) è indicato come obiettivo quello di realizzare un adeguamento più moderno della struttura anche con acquisto di nuove tecnologie, costruzione di spazi funzionali all’accoglienza, e tanto allo scopo di migliorare la possibilità di ricoveri in chiave sostenibile.
Nella detta relazione, la ricorrente ha specificato che gli interventi, progressivamente estesi a tutta la struttura della clinica, avrebbero avuto inizio dal reparto di ginecologia.
7. A seguito dell’inoltro della istanza da parte della ricorrente, in data 16 luglio 2024, l’INPS chiedeva chiarimenti per la evidente incoerenza tra quanto esposto nella relazione e quanto indicato come causale.
I chiarimenti sono stati resi con una comunicazione del 30 luglio 2024 nella quale è stato rilevato che: si è verificata una contrazione degli accessi al punto nascita; per far fronte a tale sopravvenienza, la società ha inteso avviare lavori di manutenzione della struttura ed a sospendere le attività del punto ostetricia; senza l’accesso al Fondo di integrazione, non avrebbe potuto sostenere il costo del personale del reparto di ginecologia che non avrebbe potuto essere collocato in altra struttura.
7.1 Con la richiesta di chiarimenti, l’INPS ha attivato il soccorso istruttorio e, pertanto, va respinto il primo motivo di ricorso.
Faceva, poi, seguito da parte della Clinica Mediterranea la convocazione di un ulteriore Tavolo con le sigle sindacali - tenutosi in data 18.09.2024 - in cui le parti concordavano il completamento dei lavori e la riapertura di tutti i reparti per il giorno 1.01.2025.
8. Ciò posto, alla luce di quanto emerge dagli atti del procedimento, appare evidente che non sussistessero nel caso di specie, i presupposti in capo alla ricorrente, per accedere al FIS.
La sospensione dell’attività risulta solo secondariamente connessa alla riduzione delle domande di accesso del pubblico ai servizi del punto nascita ma, piuttosto, determinata dalla necessità di procedere alla ristrutturazione edilizia del reparto a cui avrebbe fatto seguito l’acquisto di macchinari più moderni e performanti.
Questo si evince in primis dalla prima informativa diretta alle OO.SS. e, successivamente dalla relazione tecnica ed anche dalla integrazione resa a seguito della richiesta di chiarimenti.
In particolare, nella comunicazione del 4 marzo 2024 alle OO.SS. è dichiarato che in presenza del cantiere per i lavori, il reparto di ginecologia non avrebbe potuto essere frequentato e che i medici e le ostetriche che ne facevano non avrebbero potuto rendere le prestazioni lavorative.
8.2 Legittimamente, dunque, l’INPS ha ritenuto la causale non integrabile per mancanza della non imputabilità dell’evento al datore di lavoro e risultando la scelta di procedere ad una ristrutturazione aziendale (mediante ristrutturazione edilizia ed acquisto di nuove tecnologie) presupposto per l’accesso ad una diversa misura di sostegno.
Come precisato dall’INPS nelle sue difese, la causale ristrutturazione aziendale, per i datori di lavoro che occupano, come nel caso della ricorrente, più di 15 dipendenti, non è integrabile con domanda di FIS bensì unicamente con domanda di CIGS indirizzata al Ministero del Lavoro ai sensi degli articoli 20 e 21 lett. a) D.Lgs.n.148/15 (Circolare INPS n.18 del 2022).
La medesima ricorrente, infatti, per il periodo immediatamente successivo a quello oggetto del giudizio, dal 03/10/2024 al 31/12/2024, ha presentato domanda di CIGS proprio per la causale riorganizzazione aziendale , regolarmente accolta con Decreto del Ministero del lavoro n.2514 del 15.10.2024 (versato in atti dall’INPS).
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
GE FO, Consigliere, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE FO | AN EL |
IL SEGRETARIO