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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Erika Vivaldi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Massimo Tuticci;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore alle condizioni congiunte di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 04.12.2025 in trattazione scritta.
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.02.2025, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale, contenute nel provvedimento emesso il 14.03.2024 nel procedimento iscritto al n. rg. 3442/2022, in punto di collocamento,
pagina 1 di 5 frequentazione e mantenimento del figlio minore alle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, in parziale modifica del decreto del 14 marzo 2024 nel procedimento RG 3442/2022 modificare l'affidamento del minore alle seguenti Persona_1 condizioni 1) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni. 2) frequenterà i genitori in misura paritaria, secondo lo schema Per_1
2 giorni con la madre, 2 giorni con il padre e 3 giorni con la madre;
la settimana successiva il calendario sarà invertito e così via con alternanza settimanale;
Le maggiori festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dal figlio un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
le vacanze pasquali di una settimana saranno trascorse un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà due settimane di vacanza, anche non Per_1 consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento del figlio le spese scolastiche (ivi Per_1 comprese la mensa ed eventuali rette di scuole private), mediche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%. Per quanto concerne le spese straordinarie si rimanda al protocollo del CNF 4) L'assegno unico ed universale (od equivalenti) sarà percepito integralmente dalla madre. Con vittoria di spese”. A sostegno della domanda ha allegato di aver frequentato il Parte_1 figlio secondo i tempi e le modalità stabilite dal Tribunale di Livorno e dai Servizi Sociali incaricati. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.04.2025 si costituiva in giudizio , che si opponeva alle richieste ex adverso formulate CP_1
e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà Per_1 genitoriale, e disporre che lo stesso sia collocato prevalentemente presso la madre in Livorno via Sant'Andrea n. 16 e con residenza stabile presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo;
l'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando il figlio sarà presso lo stesso.
pagina 2 di 5 Relativamente ai tempi ed alle modalità di permanenza del figlio presso ciascun genitore, in ragione degli orari di lavoro del sig. , si chiede vengano confermate le statuizioni assunte con Pt_1 provvedimento del 14.3.2024 nel proc. RG n. 3442/2022 Tribunale di Livorno (doc. allegato da controparte sub. n. 2). Il tutto compatibilmente alle esigenze del figlio ed ai di lui desideri. Quanto sopra anche alla luce dell'attuale orario di lavoro del padre. Salva la valutazione e il monitoraggio dei SS e rimettendoci alla valutazione di questo Ill.mo Tribunale sempre nell'interesse esclusivo del minore. 2) ciascun genitore, poi, avrà facoltà di tenere il figlio durante le festività natalizie e pasquali ad anni alterni e nel periodo estivo potrà tenere con sè per Per_1 un periodo anche non continuativo di 10 giorni, da stabilirsi di comune accordo e con congruo anticipo;
3) disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, € Pt_1 CP_1
200,00 (duecento,00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed il pagamento in Per_1 misura pari al 50%, delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative e sportive) che dovessero rendersi necessarie per il figlio, previamente concordate e documentate come da linee guida del CNF;
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa”. Con provvedimento in data 25/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 05.06.2025, all'esito della quale il Presidente Relatore assegnava termine ai Servizi Sociali competenti per territorio per depositare una relazione di aggiornamento socio-familiare relativa al minore che desse conto degli esiti del monitoraggio disposto con il provvedimento del 14.03.2024, rinviando all'udienza del 10.07.2025, rinviata al 18.09.2025 su istanza di parte ricorrente a causa del mancato deposito della relazione, depositata dai Servizi Sociali il 04.09.2025. All'udienza del 18.09.2025 i procuratori chiedevano un breve rinvio per tentare una soluzione transattiva e il Presidente Relatore rinviava all'udienza del 22.10.2025 in trattazione scritta, rinviata al 04.12.2025 a seguito di istanza congiunta delle parti. All'udienza del 04.12.2025 in trattazione scritta il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate, tratteneva la causa in decisione, assegnando termine di dieci giorni alle parti per depositare copia delle condizioni congiunte in formato editabile, sollecitata con provvedimento del 15.12.2025 e depositata nella medesima data.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di collocazione,
pagina 3 di 5 frequentazione e mantenimento concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione del minore con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici; inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno manifestato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni congiunte di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 04.12.2025 in trattazione scritta. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno il 14.03.2024 nel procedimento iscritto al n. rg. 3442/2022, invariato il resto, come segue:
1) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
2) frequenterà i genitori in misura paritaria, secondo il seguente schema: Per_1 lunedì con il babbo, martedì, mercoledì, giovedì con la mamma, venerdì, sabato e domenica con il babbo;
la seconda settimana lunedì con la mamma, martedì, mercoledì, giovedì con il babbo, venerdì, sabato e domenica con la mamma. Nei giorni di frequenza della scuola il genitore, presso il quale pagina 4 di 5 pernotterà, accompagnerà il figlio a scuola e l'altro lo andrà a Per_1 prendere presso la scuola, mentre nei giorni nei quali non frequenterà Per_1 la scuola il genitore, presso il quale pernotterà, accompagnerà il figlio Per_1 presso la residenza dell'altro genitore entro le ore 11. Le maggiori festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dal figlio un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore (da intendersi: un anno, rimarrà con la Per_1 madre i giorni del 25 e 31 dicembre e con il padre i giorni del 26 dicembre e 1 gennaio e l'anno successivo con l'altro, mentre gli altri giorni seguiranno lo schema generale); le vacanze pasquali di una settimana saranno trascorse un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà due settimane di vacanza, anche non Per_1 consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. 3) In considerazione del tempo paritario il sig. verserà alla Parte_1 madre a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 150,00 mensili oltre al 50% della mensa scolastica ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF. L'assegno unico ed universale (od equivalenti) sarà percepito integralmente dalla madre. Dichiara interamente compensate le spese di lite. Livorno, 22.12.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Erika Vivaldi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Massimo Tuticci;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore alle condizioni congiunte di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 04.12.2025 in trattazione scritta.
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.02.2025, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale, contenute nel provvedimento emesso il 14.03.2024 nel procedimento iscritto al n. rg. 3442/2022, in punto di collocamento,
pagina 1 di 5 frequentazione e mantenimento del figlio minore alle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, in parziale modifica del decreto del 14 marzo 2024 nel procedimento RG 3442/2022 modificare l'affidamento del minore alle seguenti Persona_1 condizioni 1) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni. 2) frequenterà i genitori in misura paritaria, secondo lo schema Per_1
2 giorni con la madre, 2 giorni con il padre e 3 giorni con la madre;
la settimana successiva il calendario sarà invertito e così via con alternanza settimanale;
Le maggiori festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dal figlio un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
le vacanze pasquali di una settimana saranno trascorse un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà due settimane di vacanza, anche non Per_1 consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
3) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento del figlio le spese scolastiche (ivi Per_1 comprese la mensa ed eventuali rette di scuole private), mediche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%. Per quanto concerne le spese straordinarie si rimanda al protocollo del CNF 4) L'assegno unico ed universale (od equivalenti) sarà percepito integralmente dalla madre. Con vittoria di spese”. A sostegno della domanda ha allegato di aver frequentato il Parte_1 figlio secondo i tempi e le modalità stabilite dal Tribunale di Livorno e dai Servizi Sociali incaricati. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.04.2025 si costituiva in giudizio , che si opponeva alle richieste ex adverso formulate CP_1
e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà Per_1 genitoriale, e disporre che lo stesso sia collocato prevalentemente presso la madre in Livorno via Sant'Andrea n. 16 e con residenza stabile presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo;
l'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando il figlio sarà presso lo stesso.
pagina 2 di 5 Relativamente ai tempi ed alle modalità di permanenza del figlio presso ciascun genitore, in ragione degli orari di lavoro del sig. , si chiede vengano confermate le statuizioni assunte con Pt_1 provvedimento del 14.3.2024 nel proc. RG n. 3442/2022 Tribunale di Livorno (doc. allegato da controparte sub. n. 2). Il tutto compatibilmente alle esigenze del figlio ed ai di lui desideri. Quanto sopra anche alla luce dell'attuale orario di lavoro del padre. Salva la valutazione e il monitoraggio dei SS e rimettendoci alla valutazione di questo Ill.mo Tribunale sempre nell'interesse esclusivo del minore. 2) ciascun genitore, poi, avrà facoltà di tenere il figlio durante le festività natalizie e pasquali ad anni alterni e nel periodo estivo potrà tenere con sè per Per_1 un periodo anche non continuativo di 10 giorni, da stabilirsi di comune accordo e con congruo anticipo;
3) disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, € Pt_1 CP_1
200,00 (duecento,00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed il pagamento in Per_1 misura pari al 50%, delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative e sportive) che dovessero rendersi necessarie per il figlio, previamente concordate e documentate come da linee guida del CNF;
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa”. Con provvedimento in data 25/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 05.06.2025, all'esito della quale il Presidente Relatore assegnava termine ai Servizi Sociali competenti per territorio per depositare una relazione di aggiornamento socio-familiare relativa al minore che desse conto degli esiti del monitoraggio disposto con il provvedimento del 14.03.2024, rinviando all'udienza del 10.07.2025, rinviata al 18.09.2025 su istanza di parte ricorrente a causa del mancato deposito della relazione, depositata dai Servizi Sociali il 04.09.2025. All'udienza del 18.09.2025 i procuratori chiedevano un breve rinvio per tentare una soluzione transattiva e il Presidente Relatore rinviava all'udienza del 22.10.2025 in trattazione scritta, rinviata al 04.12.2025 a seguito di istanza congiunta delle parti. All'udienza del 04.12.2025 in trattazione scritta il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate, tratteneva la causa in decisione, assegnando termine di dieci giorni alle parti per depositare copia delle condizioni congiunte in formato editabile, sollecitata con provvedimento del 15.12.2025 e depositata nella medesima data.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di collocazione,
pagina 3 di 5 frequentazione e mantenimento concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione del minore con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio, il cui ascolto risulta, pertanto, superfluo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici; inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno manifestato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni congiunte di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 04.12.2025 in trattazione scritta. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno il 14.03.2024 nel procedimento iscritto al n. rg. 3442/2022, invariato il resto, come segue:
1) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
2) frequenterà i genitori in misura paritaria, secondo il seguente schema: Per_1 lunedì con il babbo, martedì, mercoledì, giovedì con la mamma, venerdì, sabato e domenica con il babbo;
la seconda settimana lunedì con la mamma, martedì, mercoledì, giovedì con il babbo, venerdì, sabato e domenica con la mamma. Nei giorni di frequenza della scuola il genitore, presso il quale pagina 4 di 5 pernotterà, accompagnerà il figlio a scuola e l'altro lo andrà a Per_1 prendere presso la scuola, mentre nei giorni nei quali non frequenterà Per_1 la scuola il genitore, presso il quale pernotterà, accompagnerà il figlio Per_1 presso la residenza dell'altro genitore entro le ore 11. Le maggiori festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dal figlio un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore (da intendersi: un anno, rimarrà con la Per_1 madre i giorni del 25 e 31 dicembre e con il padre i giorni del 26 dicembre e 1 gennaio e l'anno successivo con l'altro, mentre gli altri giorni seguiranno lo schema generale); le vacanze pasquali di una settimana saranno trascorse un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà due settimane di vacanza, anche non Per_1 consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. 3) In considerazione del tempo paritario il sig. verserà alla Parte_1 madre a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 150,00 mensili oltre al 50% della mensa scolastica ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF. L'assegno unico ed universale (od equivalenti) sarà percepito integralmente dalla madre. Dichiara interamente compensate le spese di lite. Livorno, 22.12.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
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