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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2024, n. 25057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25057 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svòlta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25057 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/04/2024 Ritenuto in fatto IN ZO ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 324 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame, che ha confermato il decreto del g.i.p. presso il Tribunale di Noia, che aveva ordinato il sequestro preventivo dell'importo di euro 38.740 nei confronti del prevenuto in relazione a vari delitti di cui agli artt. 81, 110, 459 e 464, 648 cod. pen., commessi come acquirente, detentore e venditore di diversi contrassegni telematici contraffatti ed in qualità di cancelliere in servizio presso il Tribunale di Noia. 1.11 ricorso, depositato tramite patrocinatore abilitato, si è affidato ad un solo composito motivo, che ha denunciato la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per difetto assoluto e apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe giustificato la conferma del decreto di sequestro preventivo con l'aggancio ad un reato associativo non addebitato al ricorrente e affermando, a sostegno della permanenza del periculum in mora, un insussistente nesso di pertinenzialità della somma sequestrata all'aggravamento dei reati contestati o alla futura commissione di ulteriori reati, a diversi anni di distanza e pur in presenza di circostanze sopravvenute, evidenziate dalla difesa, rappresentate dall'entrata in vigore del Decr. Lgs. n. 149 del 2022 sulla dismissione delle marche da bollo, rimpiazzate dai contrassegni telematici a mezzo accesso alla piattaforma tecnologica PAGO PA. 2. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in relazione all'attualità delle esigenze cautelari. Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non previsti dalla legge e comunque manifestamente infondati. 1.Deve essere in premessa ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è meritevole di vaglio soltanto in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo invece consentita la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque 1 privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.1. Già sotto tale, originario e decisivo profilo il motivo di doglianza deve ritenersi non consentito in subiecta materia, perché - pur formalmente evocando l'inesistenza o l'apparenza della motivazione - si sostanzia, nella struttura espositiva, nei termini di estesa confutazione delle ragioni logiche del provvedimento impugnato, censurato, per un verso, a riguardo dell'impossibilità di ancorare il "periculum in mora" all'inserimento della condotta illecita del prevenuto in un più ampio contesto di delinquenza organizzata, in assenza della contestazione del reato associativo e, per altro verso, con riferimento all'irrealizzabilità di una protrazione del comportamento delittuoso una volta introdotta la modalità telematica dei pagamenti di tasse e contributi di cancelleria nei procedimenti giudiziari. Si tratta, di tutta evidenza, di declinazioni pertinenti la tenuta argomentativa interna dell'apparato motivazionale, che esulano dal novero dei vizi denunciabili in questa sede. 1.2. Sotto altro, non meno rilevante, aspetto valutativo, è costante principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che l'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., richiede, per poter disporre il sequestro preventivo di una cosa pertinente al reato, che vi sia il pericolo che la sua libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, che possono anche essere diversi da quello per cui si procede, non essendo richiesto, come per le misure cautelari personali dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che il pericolo di commissione di nuovi reati riguardi quelli della stessa specie (cfr. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018, Polifroni, Rv. 272928; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173). Il Tribunale del riesame, con il provvedimento impugnato, con enunciati conformi a tale orientamento ed intrinsecamente non illogici, sottratti al perimetro del sindacato di legittimità (tra le tante, sez. U n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), ha dato conto della concretezza ed attualità del "periculum", ravvisandone i presupposti nella riconducibilità della significativa somma contante al profitto ("frutto") dei delitti per i quali è in corso il processo di merito a carico del ricorrente;
alla riferibilità della condotta contestata al pubblico ufficiale infedele ad un più ampio, dunque più pernicioso ed allarmante, scenario organizzativo nel quale hanno operato una pluralità di persone;
alla suscettibilità del reimpiego del denaro, anche nelle forme di una loro agevolazione, in attività illecite ragionevolmente connesse all'esercizio delle mansioni istituzionali, tuttora espletate dal prevenuto e, soprattutto, omologhe a quelle del tempo di perpetrazione dei reati perché ancora in servizio di cancelleria presso il Giudice di Pace di Sant'Anastasia (ed a prescindere, dunque, dalla vigenza del nuovo regime tributario degli atti processuali e dalla sostituzione delle marche da bollo con "i contrassegni telematici a mezzo PAGO PA", anche a voler tacere del fatto che al IN sono 2 state giustappunto contestate diverse condotte di acquisto e vendita di falsi contrassegni "telematici", come da richiesta di rinvio a giudizio allegata in copia all'atto di ricorso). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/04/2024 Il conigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25057 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/04/2024 Ritenuto in fatto IN ZO ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 324 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame, che ha confermato il decreto del g.i.p. presso il Tribunale di Noia, che aveva ordinato il sequestro preventivo dell'importo di euro 38.740 nei confronti del prevenuto in relazione a vari delitti di cui agli artt. 81, 110, 459 e 464, 648 cod. pen., commessi come acquirente, detentore e venditore di diversi contrassegni telematici contraffatti ed in qualità di cancelliere in servizio presso il Tribunale di Noia. 1.11 ricorso, depositato tramite patrocinatore abilitato, si è affidato ad un solo composito motivo, che ha denunciato la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per difetto assoluto e apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe giustificato la conferma del decreto di sequestro preventivo con l'aggancio ad un reato associativo non addebitato al ricorrente e affermando, a sostegno della permanenza del periculum in mora, un insussistente nesso di pertinenzialità della somma sequestrata all'aggravamento dei reati contestati o alla futura commissione di ulteriori reati, a diversi anni di distanza e pur in presenza di circostanze sopravvenute, evidenziate dalla difesa, rappresentate dall'entrata in vigore del Decr. Lgs. n. 149 del 2022 sulla dismissione delle marche da bollo, rimpiazzate dai contrassegni telematici a mezzo accesso alla piattaforma tecnologica PAGO PA. 2. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in relazione all'attualità delle esigenze cautelari. Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non previsti dalla legge e comunque manifestamente infondati. 1.Deve essere in premessa ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è meritevole di vaglio soltanto in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo invece consentita la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque 1 privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.1. Già sotto tale, originario e decisivo profilo il motivo di doglianza deve ritenersi non consentito in subiecta materia, perché - pur formalmente evocando l'inesistenza o l'apparenza della motivazione - si sostanzia, nella struttura espositiva, nei termini di estesa confutazione delle ragioni logiche del provvedimento impugnato, censurato, per un verso, a riguardo dell'impossibilità di ancorare il "periculum in mora" all'inserimento della condotta illecita del prevenuto in un più ampio contesto di delinquenza organizzata, in assenza della contestazione del reato associativo e, per altro verso, con riferimento all'irrealizzabilità di una protrazione del comportamento delittuoso una volta introdotta la modalità telematica dei pagamenti di tasse e contributi di cancelleria nei procedimenti giudiziari. Si tratta, di tutta evidenza, di declinazioni pertinenti la tenuta argomentativa interna dell'apparato motivazionale, che esulano dal novero dei vizi denunciabili in questa sede. 1.2. Sotto altro, non meno rilevante, aspetto valutativo, è costante principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che l'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., richiede, per poter disporre il sequestro preventivo di una cosa pertinente al reato, che vi sia il pericolo che la sua libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, che possono anche essere diversi da quello per cui si procede, non essendo richiesto, come per le misure cautelari personali dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che il pericolo di commissione di nuovi reati riguardi quelli della stessa specie (cfr. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018, Polifroni, Rv. 272928; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173). Il Tribunale del riesame, con il provvedimento impugnato, con enunciati conformi a tale orientamento ed intrinsecamente non illogici, sottratti al perimetro del sindacato di legittimità (tra le tante, sez. U n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), ha dato conto della concretezza ed attualità del "periculum", ravvisandone i presupposti nella riconducibilità della significativa somma contante al profitto ("frutto") dei delitti per i quali è in corso il processo di merito a carico del ricorrente;
alla riferibilità della condotta contestata al pubblico ufficiale infedele ad un più ampio, dunque più pernicioso ed allarmante, scenario organizzativo nel quale hanno operato una pluralità di persone;
alla suscettibilità del reimpiego del denaro, anche nelle forme di una loro agevolazione, in attività illecite ragionevolmente connesse all'esercizio delle mansioni istituzionali, tuttora espletate dal prevenuto e, soprattutto, omologhe a quelle del tempo di perpetrazione dei reati perché ancora in servizio di cancelleria presso il Giudice di Pace di Sant'Anastasia (ed a prescindere, dunque, dalla vigenza del nuovo regime tributario degli atti processuali e dalla sostituzione delle marche da bollo con "i contrassegni telematici a mezzo PAGO PA", anche a voler tacere del fatto che al IN sono 2 state giustappunto contestate diverse condotte di acquisto e vendita di falsi contrassegni "telematici", come da richiesta di rinvio a giudizio allegata in copia all'atto di ricorso). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/04/2024 Il conigliere estensore Il Presidente