TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/03/2026, n. 5098
TAR
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Omessa effettuazione della procedura di VAS

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Mancata valutazione dell’opzione zero e di soluzioni alternative

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale del D.L. 31 marzo 2023, n. 35

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Effettuazione di una VIA frammentata e limitata

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Limitazione della VIA alle sole varianti apportate al progetto preliminare

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Postergazione dell’ottemperanza delle prescrizioni VIA alla fase di progettazione esecutiva

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Prosecuzione dell’iter approvativo nonostante valutazione di incidenza negativa

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Assenza di compiuta previsione delle opere di mitigazione

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Prescrizioni sostanziali prive di autoesecutività

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Difetto istruttorio per mancata considerazione di faglie attive

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Assenza di controdeduzioni del Proponente alle osservazioni comunali

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Irrealizzabilità del progetto e scelta progettuale non conveniente

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Incompatibilità del progetto con la pianificazione territoriale

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dall'atto impugnato con ricorso introduttivo

    Il decreto impugnato è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Riproposizione delle doglianze dell'atto introduttivo

    Il decreto impugnato è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Illegittimità propria e/o derivata

    La deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la relazione RO sono atti endoprocedimentali, non autonomamente impugnabili. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e del principio di precauzione

    La deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la relazione RO sono atti endoprocedimentali, non autonomamente impugnabili. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Violazione della Direttiva 92/43/CEE e del principio di precauzione

    La deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la relazione RO sono atti endoprocedimentali, non autonomamente impugnabili. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Illegittimità propria e/o derivata

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e del principio di precauzione

    Il parere della Commissione Tecnica VIA e VAS è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La competenza a decidere sulla compatibilità ambientale, anche in caso di parere tecnico negativo, spetta all'organo politico (CIPESS).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/03/2026, n. 5098
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5098
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo