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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3713/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Putignano - Via Roma 8 70017 Putignano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 652 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnato l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno di imposta 2019, deducendo il difetto di motivazione e la mancanza di prova in ordine alla debenza della pretesa tributaria;
invoca l'esenzione del tributo attesa la ruralità strumentale degli immobili oggetto di accertamento. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Putignano contrastando il ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU osserva che non sussiste il requisito della ruralità strumentale trattandosi di immobili abitativi e non già fabbricati rurali strumentali come erroneamente sostenuto dal ricorrente. I due immobili non sono, infatti, riconducibili alla tipologia rurale strumentale, ma a quella abitativa e questo è rilevabile dalle visure catastali, dalle planimetrie catastali e dalla documentazione fotografica, tutte versate in atti.
Si osserva sul punto che la ruralità strumentale può riguardare fattispecie abitative necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. ma nei soli casi contemplati dal citato comma 3 bis, articolo 9 D.L. 557/1993 destinate: “lettera e) all' agriturismo, lettera f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato ...”: nessuno di questi casi ricorre nel caso di specie.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 600,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3713/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Putignano - Via Roma 8 70017 Putignano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 652 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnato l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno di imposta 2019, deducendo il difetto di motivazione e la mancanza di prova in ordine alla debenza della pretesa tributaria;
invoca l'esenzione del tributo attesa la ruralità strumentale degli immobili oggetto di accertamento. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Putignano contrastando il ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU osserva che non sussiste il requisito della ruralità strumentale trattandosi di immobili abitativi e non già fabbricati rurali strumentali come erroneamente sostenuto dal ricorrente. I due immobili non sono, infatti, riconducibili alla tipologia rurale strumentale, ma a quella abitativa e questo è rilevabile dalle visure catastali, dalle planimetrie catastali e dalla documentazione fotografica, tutte versate in atti.
Si osserva sul punto che la ruralità strumentale può riguardare fattispecie abitative necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. ma nei soli casi contemplati dal citato comma 3 bis, articolo 9 D.L. 557/1993 destinate: “lettera e) all' agriturismo, lettera f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato ...”: nessuno di questi casi ricorre nel caso di specie.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 600,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.