TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/07/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 194/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Spadafora presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Merillo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 maggio 2021 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1 domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 2062/2021 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed CP_2 espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 14 gennaio 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto requisito e nella condanna dell' al pagamento dell'indennità. CP_2
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 3 luglio 2025 dal deposito telematico di note CP_1 scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire)
e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “esiti ureteroileocutaneostomia bilaterale per carcinoma vescicale infiltrante (2013)
– ernie addominali multiple in esiti addominoplastica per laparocele (2016) – esiti amputazione traumatica falangi prossimale e intermedia iv dito mano dx – artrosi polidistrettuale a modesta incidenza funzionale – broncopneumopatia enfisematosa con lieve deficit ventilatorio” ma sulla scorta di una motivazione che è risultata inadeguata alla luce degli specifici rilievi sollevati da parte ricorrente.
Di contro, il perito nominato in sede di rinnovo, dr. , esaminata la più recente Persona_1 certificazione sanitaria prodotta, ha diagnosticato “cardiopatia ischemico ipertensiva con stenosi aortica moderata in pz trattato con ptca + stent medicati su iva e cdx– broncopneumopatia enfisemigena con deficit ventilatorio – cancro del polmone a piccole cellule (sclc) con secondarismi linfonodali con carattere di carcinoma neuroendocrino a piccole cellule - esiti uretero ileocutaneostomia bilaterale per carcinoma vescicale infiltrante – ernie addominali multiple in esiti di addominoplastica per laparocele – esiti amputazione traumatica falangi prossimale e intermedia iv dito mano destra – artrosi polidistrettuale” precisando che “Le affezioni riscontrate, infatti, rivestono un notevole peso invalidante e danno diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento poiché lo stesso non è in grado di compiere autonomamente i comuni atti del vivere quotidiano.
Le affezioni rilevate, infatti, con particolare riferimento all' apparato neuro locomotorio, all'apparato respiratorio ed all'apparato cardiocircolatorio, compromettono, in modo assoluto,
l'autonomia del periziato, e rendono necessaria la costante e permanente presenza di qualcuno che lo assista nei più comuni atti della vita vegetativa e di relazione.
Infatti il periziato, quotidianamente, non è in grado di muoversi con regolarità nell'ambiente domestico, può accudire alla propria persona per il normale fabbisogno igienico, e non è in grado di soddisfare le proprie esigenze di vita.
Per le motivazioni su esposte, preso atto della nuova certificazione clinica depositata dal Legale del periziato, rivalutato il quadro clinico globale, si ritiene di poter concedere il beneficio dell'indennità di accompagnamento da una data anteriore di circa tre mesi a quella della nuova certificazione clinica, e cioè dall' 1-11-2024.”.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari in questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva anche al deposito del ricorso in opposizione, è giusto compensare per intero le spese delle due fasi processuali;
vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di Parte_1 accompagnamento dal novembre 2024;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e compensa le altre spese processuali. CP_1
Messina, 4.7.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro