Decreto cautelare 10 marzo 2026
Sentenza breve 11 aprile 2026
Decreto collegiale 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 11/04/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00497/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2026, proposto da
DA AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Camilloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa sospensione in via cautelare anche ai fini del riesame,
del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza (Codice Vestanet PU0007170) emesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, Sportello Unico Immigrazione il 24 dicembre 2025 e notificato il 5 gennaio 2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa SI De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, all’udienza camerale del 9 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare contenuta in ricorso, la causa, sussistendone i presupposti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti in udienza, che nulla hanno opposto al riguardo;
Rilevato che, con memoria depositata in data 7 aprile 2026, il ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, è stato disposto il suo inserimento nel sistema di accoglienza SAI e che egli ha già fatto effettivo ingresso nella struttura ospitante; sulla scorta di ciò, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
Ritenuto che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, avendo il ricorrente impugnato la revoca dell’accoglienza presso il CAS ed avendo invece ottenuto l’inserimento nel diverso sistema SAI, la pretesa azionata non può dirsi interamente soddisfatta, potendo piuttosto, tale circostanza sopravvenuta, incidere sull’interesse al ricorso, che è infatti venuto meno (come peraltro confermato dallo stesso ricorrente con la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere);
Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate, dal momento che, come già questo Tribunale ha avuto modo di osservare, la cessazione delle misure di accoglienza (CAS) rappresenta una conseguenza vincolata rispetto alla decisione che definisce il procedimento riguardante la protezione internazionale richiesta dallo straniero (tra le altre, sentenze n. 35 del 2026 e nn. 630, 631, 632 del 2025); inoltre, l’inserimento nel SAI è comunque avvenuto in tempi piuttosto brevi rispetto alla richiesta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA GR, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
SI De IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De IA | Renata MA GR |
IL SEGRETARIO