TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 161
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Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 31 L. n. 1150/42 e dell’art. 10, l. n. 765/67. Falsa ed erronea presupposizione in fatto. Difetto di istruttoria.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'onere della prova della data di realizzazione dell'opera incomba sul privato. L'ortofoto del 1972 non prova la realizzazione anteriore al 1967 e non mostra l'ampliamento contestato. La perizia tecnica basata sull'analisi del calcestruzzo presenta una "forbice temporale di attendibilità" e non data l'edificazione, ma solo il materiale utilizzato.

  • Rigettato
    Inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di demolizione

    Il Tribunale ha affermato che l'istanza di sanatoria riguarda solo una parte delle opere oggetto dell'ordinanza. Inoltre, la presentazione di una domanda di accertamento di conformità successiva all'ordine di demolizione non paralizza i poteri sanzionatori del comune né determina l'inefficacia dell'ordine, ma solo uno stato di temporanea non esecutività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 161
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 161
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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