Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01574/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2019, proposto da LI NU e NO AF, rappresentati e difesi dagli avvocati Martino Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrignano del Capo, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza di demolizione n. 80 del 3.09.2019, notificata in data 16.09.2019, con cui il Responsabile del Settore IV - Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Castrignano del Capo ha ingiunto la demolizione di opere asseritamente abusive insistenti sul terreno di proprietà dei ricorrenti in agro di Castrignano del Capo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed eventualmente, ove occorra, della “Relazione di sopralluogo congiunto” (tra Ufficio Tecnico e Polizia Municipale di Castrignano del Capo), prot. n. 7545 del 17.06.2019 richiamata nella suddetta Ordinanza di demolizione, ma mai notificata ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa EN GA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari nel comune di Castrignano del Capo, in area soggetta a tutela paesaggistica, di un fabbricato tipo “trullo”, costituito da un edificio a pianta circolare, successivamente ampliato mediante la realizzazione di un vano di forma trapezoidale che ingloba la struttura originaria.
A seguito di sopralluogo eseguito in data 17 giugno 2019 dagli agenti del corpo di polizia municipale unitamente a personale dell’ufficio tecnico, il Comune di Castrignano del Capo ha assunto l’ordinanza di demolizione n. 80 del 3 settembre 2019, qui impugnata, che ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione delle opere realizzate presso la loro proprietà in assenza di titolo edilizio.
Il provvedimento così descrive le opere abusive: “ ampliamento del fabbricato originario consistente in un corpo centrale in muratura, che nella terminologia locale assume la denominazione di pagliara/trullo attraverso realizzazione di ambienti collegati a quest’ultimo e realizzati in difformità. Attorno al manufatto centrale, che è l’unico risultante dalla documentazione d’ufficio (areofotogrammetrie e cartografie catastali) si sviluppa l’ampliamento volumetrico in difformità. Questo consiste, in una struttura sempre in muratura portante in conci di pietra e copertura piana con solaio in latero cementizio. La muratura portante assume spessore variabile, e va da uno spessore di cm. 75 ad uno spessore di cm. 65. L’altezza all’intradosso dell’immobile è di m. 2,45, mentre all’estradosso si è riscontrata un’altezza di m. 3,10. L’altezza interna non permette l’utilizzo dell’immobile come civile abitazione, in quanto l’altezza minima da regolamento comunale è di m. 2,70 per ambienti abitativi principali. L’immobile nella parte ampliata e in difformità è composto da un ingresso angolo cottura soggiorno di mq. 18,16, da un bagno di mq. 4,44 ”.
I deducenti affermano che sia l’originaria struttura circolare, sia l’ampliamento principale sono stati realizzati in epoca antecedente il 1967; più recentemente sarebbe stato eseguito un ampliamento di entità più modesta, finalizzato a migliorare la fruibilità igienico-sanitaria della struttura preesistente mediante l’ampliamento del bagno. Precisano di aver presentato istanza per la regolarizzazione edilizia con riferimento a quest’ultima modifica, che sostengono sia l’unica priva di titolo.
Tanto premesso, deducono l’illegittimità dell’ordinanza comunale per i seguenti motivi:
I. V iolazione dell’art. 31 L. n. 1150/42 (Testo originario), e dell’art. 10, l. n. 765/67. Falsa ed erronea presupposizione in fatto. Difetto di istruttoria .
L’amministrazione ha erroneamente ritenuto che tutte le opere di ampliamento eseguite attorno al corpo centrale siano abusive e, in quanto tali, le ha tutte sanzionate con la demolizione. Al fine di provare la realizzazione ante 1967 del primo e più significativo ampliamento i deducenti depositano l’estratto di un rilievo areofotografico IGMI datato 1972, sconosciuto al Comune, e una perizia tecnica di parte eseguita sulla base di esami di laboratorio dei materiali prelevati in situ .
Sulla base di tale documentazione essi sostengono che per il primo ampliamento, realizzato in data antecedente la Legge “Ponte”, non fosse necessaria licenza edilizia e pertanto che lo stesso non possa considerarsi abusivo, considerato che il vincolo paesaggistico è stato imposto con DM successivo alla data di realizzazione. Con riferimento al più recente ampliamento, invece, essi deducono che l’intervento non incide sulla percezione visiva dell’edificio e non richiede autorizzazione paesaggistica, mentre sul piano edilizio può essere legittimato in applicazione della normativa in materia di piano casa (L.R. 14/2009).
II. Inefficacia sopravvenuta .
In data 14 novembre 2019 i ricorrenti hanno presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per il modesto ampliamento del servizio igienico, realizzato senza titolo nel 2017. Essi deducono che tale circostanza comporta l’automatica cessazione dell’efficacia della sanzione ripristinatoria qui impugnata, che non può essere portata ad esecuzione in pendenza del procedimento di sanatoria.
Il Comune di Castrignano del Capo, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, unitamente al ricorso NRG 439/2020 con cui i medesimi ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale recante diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo all’istanza di sanatoria, che ha assunto prot. 16804 del 31 dicembre 2019.
Nessuno presente la causa è stata introitata per la decisione sulla base degli scritti.
DIRITTO
I ricorrenti censurano l’ordine di demolizione degli ampliamenti dagli stessi eseguiti sul “trullo” di loro proprietà, sostenendo che la parte principale degli interventi edilizi sarebbe stata realizzata in epoca anteriore al 1967 e, trattandosi di zona esterna al centro abitato, non avrebbe richiesto licenza edilizia, sicché non sarebbe abusiva e quindi sanzionabile con la demolizione.
Le argomentazioni esposte nel gravame non possono trovare accoglimento.
Sulla base di un consolidato orientamento interpretativo “« grava esclusivamente sul privato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l’opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall’art. 31, comma 1, l. n. 1150 del 1942, ossia prima della novella introdotta dall’art. 10 della c.d. ‘legge ponte’ n. 765 del 1967; tale onere discende attualmente, in linea di principio, dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità» (tra le ultime, Consiglio di Stato, VI, 24 maggio 2022, n. 4115). ” (TAR puglia, Lecce, Sez. I, 30 maggio 2022, n. 889; Cons. Stato, Sez. VII, 12 dicembre 2025, n. 9846; Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2025, n. 8554).
Nel caso di specie i ricorrenti, quali elementi di prova della datazione degli ampliamenti realizzati, producono:
- la carta tecnica regionale sovrapposta all’ortofoto IGMI del 1972;
- una perizia di stima della data di realizzazione sulla base dell’analisi del processo di carbonatazione del calcestruzzo, effettuata su un campione di conglomerato cementizio prelevato in loco .
Entrambe le “fonti di prova” sono invero inidonee a confermare la dichiarata datazione.
In primo luogo l’ortofoto prodotto risale all’anno 1972, quindi non è in sé atto a provare lo stato dei luoghi in data antecedente all’entrata in vigore della legge n. 765/1967, e, peraltro, dal documento prodotto l’ampliamento trapezoidale del trullo non risulta in alcun modo visibile, risultando evidente solo la struttura circolare originaria;
- la datazione sulla base del processo di degrado del materiale (che lo farebbe risalire a circa 56 anni prima dell’esame di laboratorio) per stessa amissione dei ricorrenti si caratterizza per una “forbice temporale di attendibilità”; inoltre la valutazione riguarda la datazione del calcestruzzo campionato ma non anche quella dell’edificazione contestata dal comune; per la realizzazione dell’ampliamento potrebbe infatti essere stato utilizzato materiale di risulta.
L’onere probatorio non risulta quindi in specie assolto.
Parimenti va disatteso il secondo motivo, secondo cui la misura ripristinatoria sarebbe inefficace in ragione dell’istanza di regolarizzazione successivamente presentata dai ricorrenti.
In primo luogo va rilevato che detta istanza ha ad oggetto esclusivamente l’ampliamento “minore”, sull’assunto, indimostrato, che l’ampliamento più significativo sia stato realizzato in epoca antecedente il 1967. Pertanto tale istanza riguarda solo parte delle opere oggetto dell’ordine comunale.
Inoltre va rilevato che, secondo un consolidato orientamento interpretativo, la presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva all’ordine di demolizione non paralizza i poteri sanzionatori del comune né determina inefficacia sopravvenuta o invalidità dell’ordine di demolizione, provocando esclusivamente uno stato di temporanea non esecutività del provvedimento ripristinatorio.
Decorso il termine di conclusione del procedimento di accertamento di conformità, in mancanza di tempestiva impugnazione del diniego espresso o tacito, l’ingiunzione di demolizione riprende vigore. (Cons. Stato, Sez. VI, 5 agosto 2022, n. 6972; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 18 dicembre 2023, n. 1403).
Per le considerazioni espresse il ricorso è infondato e va respinto.
Nulla va disposto per le spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TO SC, Presidente
EN GA, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN GA | TO SC |
IL SEGRETARIO