Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 18/03/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. / 2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica Il Giudice Cons. IC RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23973/PM del registro di Segreteria, proposto dal Sig.
AR NI De AN studio in via San Biagio n.85 a Monte San Pietrangeli (FM), con elezione di domicilio telematico alla PEC simone.stefanini@pecordineavvocatiancona.it, contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto a pensione privilegiata ordinaria;
visti gli atti ed i documenti di causa;
Segretario, Maria Grazia Mariani, presente per il Ministero della Difesa.
Premesso in
FATTO
Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 19/06/2025 il Sig. AR NI De AN adiva questa Corte chiedendo di NI, a percepire Pensione Privilegiata Ordinaria, per le menomazioni n.834/81 ed al pagamento degli arretrati a far data dalla domanda
(20/10/2019), - Nel merito in via subordinata disporre CTU medico legale, rente, e per
.
matricolare, che il ricorrente veniva chiamato alle armi in data 15.12.1987.
Militare di Perugia in data 20.01.88, quindi dimesso e riammesso al corpo in data 23.01.88. Seguivano, senza soluzione di continuità, una serie di ricoveri on
successive dimissioni e svariati periodi in licenza di convalescenza, questo 9.05.88, con dimissioni al 25.5 con . In particolare, la dichiarazione degli Ufficiali medici designati alla rassegna riportava una diagnosi di , con proposta medico-legale: .
Seguiva foglio di congedo assoluto del 28.05.88, per cui il ricorrente veniva e, come riportava il foglio matricolare,
.
In data 20/10/2019 il Sig. De AN inoltrava al Ministero della Difesa istanza di Pensione Privilegiata Ordinaria, chiedendo di essere sottoposto a visita mascellare bilaterale acuta cronica contratta sotto il servizio di leva
.
A seguito della visita medico legale della CMO del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma che non dipendente da causa di servizio, ascrivendola alla Tabella B di indennità una tantum pari a 5 annualità
(verbale del 22.06.2021) ed in conformità al parere del Comitato di verifica , veniva emesso il decreto n.920 del 19.05.2022 che respingeva la domanda di pensione privilegiata ordinaria del 20.10.2019 per mancanza del presupposto necessario per la concessione del trattamento di privilegio.
In diritto si sosteneva come, alla luce della cronologia degli eventi e della documentazione prodotta, vi fosse un rapporto causale/concausale, ex art.64 del d.p.r. n.1092/73, tra i fatti di servizio, ovvero ricorrente non doveva essere sottoposto, accentuati dagli eccessivi spostamenti su mezzi scoperti, anche in condizioni climatiche Nella fattispecie, poi, non si sarebbe verificata alcuna decadenza in quanto r.d. n.1024 poi art.3, comma 1 del d.p.r. n.461/2001, per la semplice ervenuta durante il servizio facendo, pertanto, istruttorio.
Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio con memoria depositata il 6 marzo 2026 laddove sostanzialmente eccepiva il mancato assolvimento In particolare si contestava che dalla documentazione in atti - medica o di altro tipo - si rileva della dipendenza dal servizio della patologia segnalata, alla luce, in particolare, ricovero (20/01/1988), cui erano seguiti altri reiterati, fino alla riforma del 25/05/1988, questo nel contesto fattuale di una domanda di dipendenza da causa di servizio presentata il 24/10/2019, circa 31 anni dopo il congedo.
In conclusione, si sono rassegnate le seguenti conclusioni:
avanzate, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio. In subordine, in caso di accoglimento del presente gravame, si chiede che la decor successivo a quello di presentazione della domanda pensionistica
(24/10/
n.1092/1973, trattandosi di prima domanda pensionistica. In ulteriore subordine si chiede che gli emolumenti accessori dovuti sui ratei pensionistici arretrati eventualmente spettanti vengano attribuiti secondo i criteri fissati dalle Sezioni Riunite di Codesta Corte con Sentenza n.10/2002/QM e con Sentenza n.6/2008/QM. Con vittoria di spese di giudizio da liquidare ai sensi del Decreto Legislativo n.114/2019 o nella misura che codesto Giudice riterrà
.
NI che ha in , con richiesta di disporre CTU medico-legale, mentre nessuno è comparso per resistente.
Considerato in
DIRITTO
pensione privilegiata mascellare cronica, bilaterale - di cui il ricorrente è stato riscontrato essere affetto.
non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla 20 ottobre 2019, a distanza, quindi, di circa 30 anni dal congedo, per riforma, del 28 maggio 1988, che ha determinato la cessazione dal servizio militare.
comma 2, del r.d. n.1024 poi art.3, comma 1 del d.p.r. n.461/2001 secondo il risulti loro che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa La decadenza si è, infatti, consumata per il decorso del termine quinquennale, in assenza di constatazione effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali, Per costante giurisprudenza contabile (SS.RR. n.8/2001/QM), solo tale evenienza avrebbe impedito la rilevata decadenza. Ovvero, per non incorrervi, sarebbe stata necessario, entro il quinquennio, non solo la constatazione
- pur se negativo - della relativa dipendenza dal servizio, effettuato da organi pubblici medico-legali in sede di valutazione di incidenza sul rapporto di servizio (SS.RR.
n.8/2001/QM). Nel caso di specie, tale valutazione effettuata da organi pubblici medico-legali manca, non essendo sufficiente, nel foglio di proposta, la dicitura trattandosi di resa al di fuori di ogni processo accertativo e per pura occasionalità,
[necessitando] una valutazione medico-legale (cfr. Sez. giur.
Veneto, 16 aprile 2013, n.118; Sez. II App., 01 aprile 2025, n.74).
La definizione del giudizio in rito legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. AR NI De AN:
- dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza.
- Compensa le spese tra le parti del giudizio.
generalità ed altri dati identificativi di parte ricorrente.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Ancona il 18 marzo 2026.
Il Giudice
IC RE
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.
Per il Direttore della Segreteria 18/03/2026 Il Funzionario Dott.ssa Antonella Chiarenza (f.to digitalmente)
Il Funzionario Dott.ssa Antonella Chiarenza (f.to digitalmente)