Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6418 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07924/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7924 del 2025, proposto da
SI LA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Filippo Aiello, Angela Stani, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Aiello in Roma, via Cosseria 2;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 4672/2022 del Tribunale Civile di Roma - sez. Lavoro, pubblicata il 18.05.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 12624/2021 e notificata il 06.10.2022, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo finalizzato alla ottemperanza del decisum di cui in epigrafe, ha dichiarato, all’udienza del 11.3.2026, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo medio tempore intervenuto l’adempimento del giudicato, nel contempo insistendo però sulle spese di lite;
Tenuto conto che, invece, dalla piana lettura – non contestata – della memoria difensiva del Ministero resistente è emerso, invero, che quest’ultimo ha provveduto a svolgere tutte le attività propedeutiche alla rituale esecuzione del giudicato di propria competenza sin dal 2024, ossia prima della proposizione del ricorso (risalente al luglio 2025), nel contempo evidenziando che il ritardo è dipeso, quindi, unicamente dalla non tempestiva esecuzione delle attività di competenza della Ragioneria dello Stato, che parte ricorrente non ha citato in giudizio né inizialmente, né successivamente;
Dato atto, infatti, che l’unica amministrazione resistente evocata nel giudizio di ottemperanza è stato appunto solo il Ministero resistente, e non anche la Ragioneria dello Stato;
Ritenuto, quindi, che il giudizio deve esser respinto perché infondato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI VO, Presidente
AN TE, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TE | RI VO |
IL SEGRETARIO