CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 460/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1715/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Pietro Vernotico
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10980/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 03/09/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2022.90213519.37.000 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 10980/9/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 SRL, avverso la intimazione di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Associazione_1 richiedeva il pagamento di una cartella esattoriale relativa all'ICI del 2009.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Associazione_1 sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 SRL, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Associazione_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 SRL ha incorporato la Società_1 Europea S.r.l. che aveva costituito un diritto di superficie per la installazione di impianti fotovoltaici nel territorio del comune di San Pietro Vernotico ed aveva ricevuto una cartella di pagamento relativa al pagamento dell'IMU per l'anno 2009 dal già menzionato Comune.
Nonostante l'annullamento della cartella di pagamento, la Ricorrente_1 ha ricevuto la intimazione di pagamento indicata in epigrafe, che è stata impugnata per la mancanza del presupposto impositivo.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto non completamente estinta la pretesa ed ha rigettato il ricorso. Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 SRL lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Dagli atti emerge con chiarezza che la cartella di pagamento relativa all'IMU del 2009 è stata annullata con sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Brindisi numero 937 del 13 ottobre 2015
(acquisita agli atti).
Nei documenti prodotti in appello risulta che tale sentenza è divenuta definitiva per la mancata proposizione di impugnazione.
Risulta, quindi, pacificamente che la intimazione di pagamento è basata su di un titolo esecutivo che è stato annullato.
L'Agenzia della Riscossione ha rappresentato che il Comune di San Pietro Vernotico non ha effettuato lo sgravio ed ha comunque comunicato un ruolo esecutivo all'Agenzia, che ha posto in essere gli atti esecutivi.
Il Comune è stato invitato al contraddittorio, sia in primo che in secondo grado, ma non si è costituito non fornendo alcun elemento probatorio.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento della intimazione di pagamento.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1715/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Pietro Vernotico
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10980/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 03/09/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097.2022.90213519.37.000 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 10980/9/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 SRL, avverso la intimazione di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Associazione_1 richiedeva il pagamento di una cartella esattoriale relativa all'ICI del 2009.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Associazione_1 sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 SRL, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Associazione_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 SRL ha incorporato la Società_1 Europea S.r.l. che aveva costituito un diritto di superficie per la installazione di impianti fotovoltaici nel territorio del comune di San Pietro Vernotico ed aveva ricevuto una cartella di pagamento relativa al pagamento dell'IMU per l'anno 2009 dal già menzionato Comune.
Nonostante l'annullamento della cartella di pagamento, la Ricorrente_1 ha ricevuto la intimazione di pagamento indicata in epigrafe, che è stata impugnata per la mancanza del presupposto impositivo.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto non completamente estinta la pretesa ed ha rigettato il ricorso. Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 SRL lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Dagli atti emerge con chiarezza che la cartella di pagamento relativa all'IMU del 2009 è stata annullata con sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Brindisi numero 937 del 13 ottobre 2015
(acquisita agli atti).
Nei documenti prodotti in appello risulta che tale sentenza è divenuta definitiva per la mancata proposizione di impugnazione.
Risulta, quindi, pacificamente che la intimazione di pagamento è basata su di un titolo esecutivo che è stato annullato.
L'Agenzia della Riscossione ha rappresentato che il Comune di San Pietro Vernotico non ha effettuato lo sgravio ed ha comunque comunicato un ruolo esecutivo all'Agenzia, che ha posto in essere gli atti esecutivi.
Il Comune è stato invitato al contraddittorio, sia in primo che in secondo grado, ma non si è costituito non fornendo alcun elemento probatorio.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento della intimazione di pagamento.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del grado.