Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Opr Sun 30 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e delle Foreste, Presidenza Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa adozione delle opportune misure cautelari,
- della nota prot. n. 27165 del 10.09.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato la “sospensione del procedimento” per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.) per il progetto fotovoltaico della Società odierna ricorrente (doc. 1);
- della nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente prot. n. 26528 del 3.09.2024, recante in oggetto “Applicazione delle misure di salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti di VIA non ancora conclusi” (doc. 2);
- il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 21 febbraio 2025:
per l’annullamento,
- della nota prot. n. 37893 del 16.12.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il riavvio del procedimento di PAUR al fine di “valutare gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento di che trattasi” ;
- il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati;
- in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” , nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” .
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 28 luglio 2025:
per l’annullamento,
- della nota prot. n. 15172 del 23.05.2025, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza di PAUR per il progetto fotovoltaico della Società odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusa, ove occorrer possa, la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 6801 del 28.02.2025, e la nota prot. n. 37893 del 16.12.2024 già impugnata con il ricorso per motivi aggiunti del 14.02.2025;
- il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. o), x), y) punti 3 e 10, bb), kk), e oo), per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. o), x), y) punti 3 e 10, bb), kk), e oo);
- in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” , nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e delle Foreste e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “OPR SUN 30 S.r.l.” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna, in data 10 settembre 2024, ha sospeso il procedimento per il rilascio del provvedimento unico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nei Comuni di Sassari, Alghero e Olmedo.
1.1. Come si evince dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, la Regione Autonoma della Sardegna, premesso che la legge regionale n. 5 del 2024 recante “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio” ha stabilito il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili negli ambiti territoriali indicati dall’art. 3, comma 1, e che l’intervento proposto ricade all’interno di alcuni dei suddetti ambiti territoriali, ha disposto la sospensione del procedimento sino al termine previsto nella sopraccitata legge regionale.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dei suoi effetti, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 5/2024 e del quadro normativo di riferimento in materia di rinnovabili in quanto, anche prescindendo dalla sua illegittimità costituzionale, l’art. 3 della citata legge regionale sarebbe applicabile esclusivamente alla realizzazione di impianti già autorizzati e non verrebbe in rilievo nei procedimenti di nuova autorizzazione e di valutazione ambientale;
II. in via subordinata, l’illegittimità del provvedimento in ragione del contrasto con la disciplina euro unitaria in quanto il divieto di autorizzare e realizzare impianti FER previsto all’art. 3, co. 1, della L.R. n. 5/2024 sottrae in modo indiscriminato il territorio regionale così impedendo il raggiungimento dei target vincolanti per lo Stato italiano. Ciò si porrebbe in aperto contrasto con il quadro normativo europeo caratterizzato anche da previsioni di dettaglio immediatamente prescrittive per gli Stati membri (v. la Direttiva UE 2018/2001, recepita dallo Stato italiano, con il d.lgs. n. 199/2021 ha fissato una riduzione delle emissioni al 2030 pari al 32% (obiettivo al 2030 aggiornato al 42,5% dalla direttiva 2023/2413/UE), da cui deriverebbe la necessità di immediata disapplicazione della normativa interna contrastante;
III. in ulteriore subordine, l’illegittimità in via derivata dall’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 5/2024. In sintesi, la ricorrente ha evidenziato come la pretesa della Regione di imporre un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER in buona parte del suo territorio sia in contrasto con il riparto della potestà legislativa prevista dall’art. 117, comma 3, atteso che la produzione dell’energia è una materia di legislazione concorrente e che la Regione, anche se a Statuto Speciale, avrebbe dovuto rispettare i principi fondamentali previsti dalla legislazione statale con il d.gs. n. 199/2021 che non consentono alcuna sospensione dei procedimenti per il rilascio dei titoli nelle more dell’individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni. Inoltre, quanto alla individuazione di intere porzioni di territorio come aree inidonee, la Corte costituzionale ha già precisato che il legislatore regionale non può individuare o imporre limite generali inderogabili, essendo necessario valutare in concreto se eventuali vincoli presenti sull’area risultino ostativi alla realizzazione degli impianti. La ricorrente ha evidenziato, altresì, come il divieto introdotto dalla norma impugnata abbia irragionevolmente efficacia retroattiva, essendo applicabile ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, anche eventualmente introdotti prima dell’attribuzione alla Regione del potere di legiferare su tale materia, con conseguente lesione del legittimo affidamento degli operatori economici sul quadro regolatorio esistente alla data di presentazione della domanda;
2.1. La ricorrente ha quindi domandato che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024 per contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, oltre che l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione regionale sulla sua istanza di PAUR.
3. Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
3. All’esito dell’udienza camerale del 21 novembre 2024 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione al merito della domanda cautelare.
4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 21 febbraio 2025, la ricorrente ha domandato l’annullamento della nota con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, in data 16 dicembre 2024, ha dato atto del riavvio del procedimento autorizzatorio in conseguenza dell’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024 e dell’abrogazione della legge regionale n. 5/2024. In via subordinata, la ricorrente ha inoltre censurato il DM 21 giugno 2024, laddove da considerarsi atto presupposto della l.r. n. 20 del 2024, ritenuto a sua volta affetto da profili di invalidità per contrasto con l’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 e con la normativa euro-unitaria di riferimento, in particolare le direttive RED II (2018/2001/UE) e RED III (2023/2413/UE).
4.1. Le Amministrazioni statali indicate in epigrafe si sono costituite in giudizio, successivamente alla notifica del primo ricorso per motivi aggiunti, per resistere all’accoglimento del ricorso ed eccependo, tra le altre cose, l’incompetenza territoriale del T.A.R. Sardegna in favore del T.A.R. Lazio con riferimento alla domanda volta ad ottenere la caducazione del D.M. 21 giugno 2024.
5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28 luglio 2025, la ricorrente ha domandato l’annullamento della nota prot. 15172 del 23 maggio 2025 mediante la quale la Regione ha disposto che “ l’istanza in oggetto è improcedibile ” in quanto si porrebbe in violazione di quanto previsto dalla l.r. n. 20/2024 e “ Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione ”, in quanto ricadente in numerose aree non idonee previste dall’Allegato A della L.R. 20/2024 e sarebbe perciò irrealizzabile, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 (segnatamente, lett. o, lett. y, lett. x, lett. bb, lett. kk, lett. oo).
5.1. Con i secondi motivi aggiunti la ricorrente ha evidenziato, in sintesi, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per aver fatto essi diretta applicazione dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, ove dispone che “ È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 ”.
Tale norma è ritenuta costituzionalmente illegittima dalla ricorrente – che ha richiesto la rimessione della relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale – per:
a) violazione dell’art. 117, commi 1, 2 e 3 della Costituzione, per: (i) invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e di tutela del paesaggio; (ii) esercizio eccentrico della potestà concorrente, attraverso l’introduzione di norme generali di esclusione non previste dalla legge statale; (iii) violazione dei vincoli euro-unitari e degli obblighi internazionali in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
b) violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, Cost., in quanto interviene in materie – la tutela dell’ambiente e del paesaggio – riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e rispetto alle quali la Regione Sardegna non vanta alcuna competenza normativa primaria, nemmeno alla luce del proprio Statuto speciale;
b1) la l.r. n. 20 del 2024 – nella parte in cui impone limiti generalizzati alla realizzazione degli impianti FER, fondati su criteri paesaggistici e ambientali non previsti dalla normativa statale – esorbita dalle prerogative statutarie della Regione Sardegna, violando le competenze esclusive dello Stato e i principi fondamentali in materia di energia e ambiente;
c) l’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 è, in particolare, incostituzionale in quanto introduce un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle c.d. “ aree non idonee ”, snaturando completamente la funzione che la normativa statale assegna a tale classificazione e sovvertendo l’intero impianto autorizzativo delineato in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II). In questo modo, la Regione non solo ha ecceduto la propria competenza concorrente in materia di energia (art. 117, comma 3, Cost.), ma ha violato i principi fondamentali statali, agendo in contrasto con la leale collaborazione e con il principio di proporzionalità;
d) la violazione risulta ancor più grave se si considera che la l.r. n. 20 del 2024 ha trasformato in aree non idonee anche le aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.lgs. n. 199 del 2021, incidendo in senso restrittivo su una qualificazione già cristallizzata dal legislatore statale, in palese violazione dell’art. 117, commi 1 e 3, Cost., nonché della direttiva 2018/2001/UE;
e) la legge appare manifestamente sproporzionata, irragionevolmente restrittiva, incoerente e profondamente distorsiva rispetto alle finalità della normativa statale ed europea in materia di energie rinnovabili, in quanto la sommatoria dei vincoli sovrapposti e cumulativi rende la L.R. n. 20/2024 intrinsecamente contraddittoria rispetto alla sua stessa finalità dichiarata, trasformandola in uno strumento di esclusione generalizzata e non di pianificazione;
f) la lesione del principio del legittimo affidamento si congiunge, in questo quadro, con una grave compromissione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost: l’operatore, pur avendo agito in conformità alla legge statale e avendo rispettato tutti gli oneri documentali e procedurali, si vede oggi colpito da una misura che lo esclude a priori dal procedimento, senza alcuna valutazione nel merito del progetto, e unicamente sulla base della sopravvenuta modifica legislativa regionale.
Inoltre, ha denunciato che la l.r. n. 20 del 2024 si pone in palese e insanabile contrasto con la normativa europea in materia di promozione delle fonti rinnovabili, e in particolare con le direttive RED II (2018/2001/UE) e RED III (2023/2413/UE), con il Regolamento (UE) 2021/1119 e con la Raccomandazione (UE) 2024/1343.
6. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato breve memoria richiamando la recente sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale e i secondi motivi aggiunti sono fondati nei limiti di seguito esposti; il primo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.
2. Procedendo con l’esame del ricorso introduttivo, la ricorrente, richiamata la sentenza n. 28/2025 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la ‘moratoria’ di cui all’art. 3 della L.R. n. 5/2024, ha domandato ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato ai fini risarcitori. In questa logica, ha insistito in primo luogo per l’accoglimento del primo motivo di impugnazione, in base al quale l’Amministrazione regionale non avrebbe potuto applicare l’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, trattandosi di previsione volta ad inibire esclusivamente la realizzazione di impianti già autorizzati e non rilevante nei procedimenti di nuova autorizzazione e di valutazione ambientale.
2.1. A giudizio del Collegio, tale ricostruzione non è condivisibile.
Essa, prima di tutto, contrasta con la volontà di fondo del legislatore regionale, evincibile dall’esame complessivo della l.r. n. 5/2024.
Traspare, infatti, dagli articoli 1 e 2 della stessa l’intento di “bloccare” -seppur in via d’urgenza e provvisoriamente- l’intero processo di approvazione e realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili.
A questi fini il già citato art. 3 prevedeva, al comma 1, che, nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica sulla materia, gli ambiti territoriali individuati fossero provvisoriamente sottoposti a un generale divieto di realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. E il successivo comma 2 della stessa norma aggiungeva che “Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 trovano applicazione anche se nelle aree individuate dal medesimo comma sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
Orbene se fosse corretta la prospettazione difensiva della ricorrente -secondo cui il legislatore regionale avrebbe inteso sospendere soltanto la realizzazione (e non anche l’autorizzazione) di nuovi impianti- la previsione normativa di cui al dianzi riportato comma 2 si rivelerebbe superflua e priva di autonomo significato precettivo, posto che il divieto di materiale realizzazione previsto dal comma 1 opererebbe anche (e a maggior ragione) nei confronti di impianti ancora da autorizzare.
È, dunque, gioco forza concludere che il senso del comma 2 sia piuttosto quello di sospendere i procedimenti autorizzativi in corso, presumibilmente per ritenute esigenze di “economia ammnistrativa” e financo per “bloccare sul nascere” i progetti di nuovi impianti.
Non rileva, ai fini ora in esame, l’irragionevolezza di una simile disciplina normativa, che, non a caso, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Semplicemente l’interpretazione sopra esposta è l’unica compatibile con il tenore testuale e sistematico di quella disciplina regionale e conferma la tesi regionale secondo cui la stessa implicava la sospensione dei procedimenti (e dei sub procedimenti) autorizzativi in corso, con la conseguente infondatezza della censura sin qui esaminata.
Per tale ragione, dunque, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.
2.2. Al contrario, è fondata e ha rilievo assorbente, la censura inerente all’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024.
2.2.1. Sul punto, il Collegio evidenzia che in corso di causa, l’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, la cui legittimità costituzionale è stata ampiamente contestata dalla ricorrente, è stato dichiarato illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28/2025. Al riguardo, è sufficiente richiamare il passaggio motivazionale con cui la Consulta ha evidenziato che “[…] L'impugnato art. 3 che introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, viola i principi introdotti dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l'avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l'installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8). Le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa statale che, all'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell'energia. Non assume poi alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha insistito la Regione autonoma Sardegna, che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro, al di là di ogni altra considerazione, è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l'individuazione con legge delle aree idonee. L'art. 3 della legge reg. Sardegna deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021”.
2.2.2. Ne consegue che essendo sopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che ha regolato le modalità di esercizio del potere di autorizzare nuovi impianti FER, sospendendone la realizzazione per diciotto mesi, deve essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm., con il conseguente accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, adottato in applicazione di tale norma regionale dichiarata incostituzionale, che ha determinato la sospensione dell’iter autorizzativo del progetto della ricorrente.
3. Venendo ora all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio lo dichiara inammissibile, come correttamente eccepito dall’Amministrazione regionale con la memoria depositata il 18 febbraio 2025. Invero, la ricorrente ha impugnato la nota con la quale è stato comunicato il riavvio del procedimento, che rappresenta, con ogni evidenza, non solo un atto endoprocedimentale ma pure un atto totalmente privo di qualsivoglia lesività per la ricorrente, essendo funzionale al limite alla ripresa dell’iter autorizzativo volto ad ampliare la sua sfera giuridica in conformità all’istanza presentata.
Per tale ragione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, invece, è fondato, cogliendo in particolare nel segno quanto dedotto, in via assorbente, dalla ricorrente in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 e comma 8 della l.r. n. 20 del 2024.
Sul punto, il Collegio intende richiamare, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., quanto recentemente già osservato da questo T.A.R. (v. sentenze n.n. 14 e 60/2026): “Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La Corte costituzionale ha, in tal senso, “chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)”.
Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale” .
4.1. Sicché il provvedimento impugnato è illegittimo, poiché la Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto. È invece necessario che la sua fattibilità venga verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e pur non potendo ricorrere alla procedura semplificata applicabile per gli impianti da realizzarsi su area idonea. Tale ultimo aspetto costituisce anche l’effetto conformativo della presente sentenza, che determina per la Regione l’obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza, siccome illegittimo poiché applicativo dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, dichiarato incostituzionale.
4.2. In conclusione, il secondo ricorso per motivi aggiunti è fondato per l’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato che, per l’effetto, deve essere annullato con conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza della ricorrente.
5. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui due ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- accoglie il ricorso principale nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, accerta l’illegittimità del provvedimento di sospensione impugnato;
- dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti;
- accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con gli effetti di cui al par. 4.2. della parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TI RU |
IL SEGRETARIO