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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 874/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16509/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antimo - Via Roma N. 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno N. 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022013985000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022013985000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022013985000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022013985000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'intimazione di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento avente ad oggetto le cartelle dettagliatamente indicate in ricorso, eccependone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione dei crediti tributari.
Si costituivano sia l'ADER che la Camera di Commercio che eccepivano entrambe il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, parti resistenti costituite si sono limitate ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva. In assenza di qualsivoglia documentaizone attestante l'avvenuta notifica di atti prodromici all'intimazione, le doglianze del ricorrente vanno accolte.
La natura delle questioni e la condotta delle parti inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16509/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antimo - Via Roma N. 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno N. 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022013985000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022013985000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022013985000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022013985000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'intimazione di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento avente ad oggetto le cartelle dettagliatamente indicate in ricorso, eccependone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione dei crediti tributari.
Si costituivano sia l'ADER che la Camera di Commercio che eccepivano entrambe il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, parti resistenti costituite si sono limitate ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva. In assenza di qualsivoglia documentaizone attestante l'avvenuta notifica di atti prodromici all'intimazione, le doglianze del ricorrente vanno accolte.
La natura delle questioni e la condotta delle parti inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.