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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18099 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14947/2023
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Nigro, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Corti, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio trasformato in congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 3877/2025 pubblicata il 13.3.2025, il Tribunale di Roma
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Successivamente, le parti raggiungevano il seguente accordo: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. I figli sono affidati ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi. Il padre, corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 275,00 inoltre il padre corrisponderà a titolo di assegno per Persona_1
il mantenimento del figlio la somma mensile di € 275,00 con successivo Persona_2
adeguamento automatico annuale per entrambi secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, senza rendicontazione alcuna, detta somma sarà versata anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e sarà accreditata direttamente sul c/c intestato alla madre. I genitori parteciperanno, nella misura del 50%, alle spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per la salute ovvero per la socializzazione e per l'istruzione dei figli, nel rispetto del protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014 e successive modifiche, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate. I figli vivranno presso la madre ed il padre li terrà con sé ogni settimana nella giornata del mercoledì oppure il giovedì da stabilire di volta in volta con la madre, prendendolo alla fine delle attività extra scolastiche per poi riportarlo a casa entro le ore 22.00 dopo averli fatti cenare. Il padre si impegna altresì ad accompagnare e a riprendere i figli sia alle attività scolastiche sia a quelle sportive nei giorni nei quali la madre non potrà. Il padre inoltre prenderà i figli - per 2 week end alterni al mese - dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 22:00
della domenica. Per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni, la vigilia di Natale, il primo dell'anno e la Pasqua con la mamma ed il Natale, il giorno di San Silvestro
ed il Lunedi dell'Angelo con il padre e l'anno seguente e via via alternativamente. Le medesime festività verranno fruite con modalità invertite. Il giorno di ferragosto degli anni pari staranno con la madre e quelli dispari con il padre. Il compleanno ove possibile staranno con entrambi i genitori. Il
compleanno della madre staranno con la medesima così come per il compleanno del padre staranno con il padre. Per quanto riguarda le vacanze estive i figli trascorreranno sia con il padre sia con la madre un periodo complessivamente di quindici giorni consecutivi cadauno da stabilirsi entro il 30
aprile di ogni anno. Per quanto riguarda il periodo che va dalla metà del mese di ottobre fino a fine novembre e dalla metà di gennaio a metà maggio di ogni anno la prole potrà trascorrere sia con il padre sia con la madre un periodo complessivamente di quindici giorni consecutivi cadauno da stabilirsi entro il 30 settembre di ogni anno. I ricorrenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la prole ed i nonni paterni e materni. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonicamente, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli. I coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione degli arredi e corredi, dei regali di matrimonio e delle somme di denaro in comunione esistenti, residua solamente la somma di euro 800,00 a titolo di arretrati non corrisposti che il corrisponderà parte alla firma del presente atto e il residuo entro 30 giorni dalla Parte_1
sottoscrizione. Ogni coniuge è economicamente autosufficiente e provvederà al proprio mantenimento. I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo dei figli ove richiedibile. L'assegno unico dei minori sarà interamente accreditato alla madre. Le parti con la sottoscrizione autorizzano e manlevano ciascuno il proprio avvocato a depositare il presente atto. Ciascun coniuge pagherà al proprio avvocato il corrispettivo per l'opera prestata nella procedura giudiziale nonché in relazione al presente accordo ed i medesimi professionisti espressamente dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 68 del Regio Decreto Legge n.1578 del 27/11/1933 (L.F.)”.
Trasmessi gli atti al P.M. per il relativo parere, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dato atto della sentenza parziale n. 3877/2025 pubblicata il 13.3.2025, così
provvede: PRENDE ATTO degli accordi suindicati intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
IA MO TA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14947/2023
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Nigro, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Corti, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio trasformato in congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 3877/2025 pubblicata il 13.3.2025, il Tribunale di Roma
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Successivamente, le parti raggiungevano il seguente accordo: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. I figli sono affidati ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi. Il padre, corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 275,00 inoltre il padre corrisponderà a titolo di assegno per Persona_1
il mantenimento del figlio la somma mensile di € 275,00 con successivo Persona_2
adeguamento automatico annuale per entrambi secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, senza rendicontazione alcuna, detta somma sarà versata anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e sarà accreditata direttamente sul c/c intestato alla madre. I genitori parteciperanno, nella misura del 50%, alle spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per la salute ovvero per la socializzazione e per l'istruzione dei figli, nel rispetto del protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014 e successive modifiche, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate. I figli vivranno presso la madre ed il padre li terrà con sé ogni settimana nella giornata del mercoledì oppure il giovedì da stabilire di volta in volta con la madre, prendendolo alla fine delle attività extra scolastiche per poi riportarlo a casa entro le ore 22.00 dopo averli fatti cenare. Il padre si impegna altresì ad accompagnare e a riprendere i figli sia alle attività scolastiche sia a quelle sportive nei giorni nei quali la madre non potrà. Il padre inoltre prenderà i figli - per 2 week end alterni al mese - dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 22:00
della domenica. Per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni, la vigilia di Natale, il primo dell'anno e la Pasqua con la mamma ed il Natale, il giorno di San Silvestro
ed il Lunedi dell'Angelo con il padre e l'anno seguente e via via alternativamente. Le medesime festività verranno fruite con modalità invertite. Il giorno di ferragosto degli anni pari staranno con la madre e quelli dispari con il padre. Il compleanno ove possibile staranno con entrambi i genitori. Il
compleanno della madre staranno con la medesima così come per il compleanno del padre staranno con il padre. Per quanto riguarda le vacanze estive i figli trascorreranno sia con il padre sia con la madre un periodo complessivamente di quindici giorni consecutivi cadauno da stabilirsi entro il 30
aprile di ogni anno. Per quanto riguarda il periodo che va dalla metà del mese di ottobre fino a fine novembre e dalla metà di gennaio a metà maggio di ogni anno la prole potrà trascorrere sia con il padre sia con la madre un periodo complessivamente di quindici giorni consecutivi cadauno da stabilirsi entro il 30 settembre di ogni anno. I ricorrenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la prole ed i nonni paterni e materni. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonicamente, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli. I coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione degli arredi e corredi, dei regali di matrimonio e delle somme di denaro in comunione esistenti, residua solamente la somma di euro 800,00 a titolo di arretrati non corrisposti che il corrisponderà parte alla firma del presente atto e il residuo entro 30 giorni dalla Parte_1
sottoscrizione. Ogni coniuge è economicamente autosufficiente e provvederà al proprio mantenimento. I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo dei figli ove richiedibile. L'assegno unico dei minori sarà interamente accreditato alla madre. Le parti con la sottoscrizione autorizzano e manlevano ciascuno il proprio avvocato a depositare il presente atto. Ciascun coniuge pagherà al proprio avvocato il corrispettivo per l'opera prestata nella procedura giudiziale nonché in relazione al presente accordo ed i medesimi professionisti espressamente dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 68 del Regio Decreto Legge n.1578 del 27/11/1933 (L.F.)”.
Trasmessi gli atti al P.M. per il relativo parere, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dato atto della sentenza parziale n. 3877/2025 pubblicata il 13.3.2025, così
provvede: PRENDE ATTO degli accordi suindicati intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
IA MO TA NZ