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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa
AR LE EL, trattenuta la causa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 22.10.2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1094/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili promossa da in persona dell'amministratore unico Parte_1 CP_1
(PI ) con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) Via San
[...] P.IVA_1
Francesco di Paola n. 3 ove è anche elettivamente alla Via Armando Diaz n. 22 presso e nello Studio Legale dell'Avv. Agostino Scaffidi (CF ) che CodiceFiscale_1 la rappresenta e difende giusta procura in atti ed il quale indica ai fini delle comunicazioni i seguenti recapiti [FAX: -PEC: P.IVA_2
-opponente- Email_1 nei confronti di
in persona dell'Amministratrice Unica, legale rappresentante p.t., CP_2
Dott.ssa nata il [...] a [...], residente in Controparte_3
Cittanova (RC), via Biangardi n. 48, Int. Pal. 2 ( ), avente C.F._2 sede legale in Cittanova (RC), Località Taccone snc (Zona Industriale), Cod. Fisc. e
P. IV (PEC , elettivamente domiciliata in P.IVA_3 Email_2
Molochio (RC) alla via Bellini, n. 11, presso lo studio dell'avv. Domenico Vito
Garreffa, del foro di Palmi (C.F. – PEC C.F._3
– tel/fax 0966-624771), che la rappresenta e Email_3 difende, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di costituzione ed al cui indirizzo di posta elettronica certificata e nr. Fax (0966.624771) chiede che Email_3 vengano inviate le comunicazioni di rito relative al presente procedimento
-opposto-
Avente ad oggetto
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario Civile di
Palmi in persona del Giudice Dott. Pietro Viola N. 256/2024, nel procedimento monitorio RG 843/2024, pubblicato il giorno 11/07/2024 notificato a mezzo PEC il
13-07-2024,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale dell'udienza del 22.10.2025.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
256/2024 del 11.07.2024, notificato in data 13.07.2024, emesso da questo Tribunale di Palmi nel procedimento monitorio N. 843/2024 R.G. su ricorso della CP_2 col quale veniva ingiunto di pagare la somma di € 46.269,11, oltre interessi, e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio con distrazione in favore del procuratore” a titolo di corrispettivo per le prestazioni elencate nella fattura
Elettronica 23 del 26-02-2024.
Parte opponente deduce e dimostra che i rapporti obbligatori intercorsi fra le due società sono solamente quelli sorti a seguito della stipula del contratto di subappalto
, stipulato fra la e la in data 3-04-2022, per Parte_1 CP_2
l'esecuzione di alcuni dei lavori, analiticamente descritti nell'allegato al contratto di subappalto, dell'appalto dei “Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico del versante posto a margine del capoluogo - Intervento GO TT - CUP
J53H19000970001 - CIG 8613067FB9”, appaltati dalla Parte_2 per un corrispettivo di euro 41.440,00, contratto di subappalto regolarmente autorizzato dalla Stazione Appaltante il Comune di Rizziconi.
In ordine ai suddetti lavori parte opponente dimostra di avere pagato alla CP_2 tutti i lavori eseguiti in forza e virtù del contratto di subappalto affidati alla CP_2 secondo SAL e come da fatture emesse dalla società subappaltante:
n. 138/2022 del 24.12.2022 “acconto di I SAL” dell'importo di € 23.291,69 mediante bonifico del 27.12.2022 di € 15.000,00 a saldo n. 140/2022 del dell'importo di € 17.000,00 mediante due successivi bonifici di €
5.000,00 del 06.12.2023, e € 12.000,00 del 02.01.2023
n. 1/2024 del 02.01.2024 dell'importo di € 26.561,07 con bonifico del 04.01.2024
n. 2 del 02.01.2024 dell'importo di € 6.212,39 mediante bonifico eseguito in data
03.01.2024.
Lamenta che la società GVG emetteva la fattura n. 2/2024 a saldo lavori subappaltati, e che subito dopo correggeva la fatturazione emettendo nota di credito della predetta fattura e in pari data emetteva la fattura n. 3/2024, di identico contenuto della fattura 2/2024, ad eccezione dell'oggetto ove la parola saldo veniva modificata
“in acconto”; deduce e dimostra di avere riscontrato la irregolarità della fatturazione, contestando la stessa alla (“invitava la stessa a regolarizzare la partita CP_2 trasmettendo al contempo copia dei pagamenti eseguiti “) e chiedendo regolarizzazione senza ottenere alcun riscontro, fino all'emissione della successiva fattura n. 23/2024 dell'importo complessivo di € 46.269,11, per il cui pagamento la società proponeva ricorso monitorio, fattura che veniva contestata in data 12.07.2024 prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare parte opponente eccepisce che “le prestazioni inserite nel documento contabile che la società opposta afferma di aver eseguito in favore dell'odierna opponente e per le quali non avrebbe mai ricevuto il corrispettivo dovuto, risulterebbero essere già state interamente pagate, nel dettaglio
- il corrispettivo delle le voci 1-2-3 e 10 noli di attrezzatura e mezzi sarebbe stato saldato dalla attraverso il pagamento della Fattura Parte_1
140 del 30-12-2022 e di quella di quella emessa a saldo (la n. 2 del 02.01.24);
- il corrispettivo delle prestazioni indicate sotto le voci 4 e 5 sarebbe stato versato dall'opponente attraverso il pagamento delle Fatture 138/22 e 1/2024 (“le citate lavorazioni per le sole quantità di cui al contratto di subappalto, regolarmente contabilizzate e saldate”
- le prestazioni indicate alle voci 6-7-8 e 9 della Fattura 23 del 26-02-2024 non sarebbero state eseguite dalla e non erano dovute non essendo oggetto CP_2 del contratto di subappalto.
- ed infine anche l'addebito per trasporto e nolo di box prefabbricato monoblocco, con annesso bagno, sarebbe illegittimo “atteso che lo stesso non è stato né richiesto, né utilizzato dalla Parte_1
Infine, per scrupolo difensivo , a chiusura del gravame proposto la
[...] eccepiva la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. di qualunque rapporto Parte_1 negoziale per la realizzazione di opere da parte della non compresa fra CP_2 quelle oggetto del contratto di subappalto sottoscritto e autorizzato dalla stazione appaltante, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 21 della legge n. 646 del 1982, atteso che, aldilà delle opere dettagliatamente descritte nel contratto di subfornitura stipulato tra le pari, non risulta essere stato autorizzato l'affidamento in subappalto di altre opere da parte del di Rizziconi per i “Lavori di CP_4
Mitigazione del rischio idrogeologico del versante posto a margine del capoluogo -
Intervento GO TT - CUP J53H19000970001 - CIG 8613067FB9”, “.
Pertanto, la chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
La costituendosi nel presente giudizio dichiarava, confermando l'assunto CP_2 di parte opponente, che la fonte negoziale della propria pretesa creditoria è costituita dal contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 3-04-2022, e che “Con il procedere delle lavorazioni, l'opposto emetteva fatture regolarmente saldate dall'odierno opponente e sulle quali non vi è stata e non vi è alcuna contestazione di sorta” ma “Ultimate le opere, per alcuni pagamenti inevasi” la inviava a CP_2 titolo di acconto per lavori eseguiti, fattura n° 3 del 2.1.2024 regolarmente saldata, vedendosi però rispondere dagli uffici della ditta di procedere ad una rettifica della stessa con la dicitura “a saldo”, come a voler chiarire e specificare in concreto che la fattura fosse già stata regolarmente e interamente saldata “
Inoltre, dichiarava che le prestazioni indicate nei punti n° 1.2.3. della fattura 23/2024, sarebbero da riferire al noleggio di mezzi diversi da quelli descritti nelle fatture emesse e saldate da controparte n°140 del 30.12.2022 la n°2 del 2.1.2024, stornata e rettificata in n. 3 /2024, come si evincerebbe dalla descrizione delle voci della fattura stessa. Nello specifico, la fattura n°140-2022, regolarmente saldata, riguardava noleggio escavatori MOD. ex 135, ex 50, ex17, mentre la fattura n°23 del 26.2.2024
(ancora da saldare), invece faceva esplicito riferimento ad altri mezzi e ad altre lavorazioni.
In merito alle prestazioni elencate al punto 5, secondo parte opposta , sarebbe riferibile alla sola fornitura di materiale inerte per il completamento delle terre rinforzate da parte della . Parte_3
Per le prestazioni relative ai punti 6.7.8.9. la precisava che si tratta del CP_2 compenso per la sola mano d'opera per l'esecuzione delle terre rinforzate, e che come tale esula dalla disciplina del subappalto, ragion per cui le stesse devono essere saldate alla ditta.
La voce 10 della fattura, secondo la ricostruzione di parte opposta, sarebbe riferibile al noleggio di relativo ponteggio ed infine la voce n. 11, trasporto e nolo di box prefabbricato monoblocco con annesso bagno, rientrerebbe nell'obbligatorio piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008.
Parte opposta dichiarava di potere dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura 23/2024 tramite “comunicazioni Pec e conversazioni
WhatsApp” che riservava di produrre, “con cui la Direzione lavori invitava la stessa
G.V.G. ad adempiere tali prescrizioni.”
Alla luce delle superiori difese e ragioni creditorie, la chiedeva, quindi, il CP_2 rigetto dell'opposizione.
Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio delle parti.
Parte opposta non depositava le memorie ex art. 171 ter n.1 cpc e la sua domanda, , rimaneva cristallizzata per petitum e causa petendi in quella formulata nella comparsa di costituzione e risposta.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Va anzitutto premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto-opposto non corrispondono a quelle sostanziali, assumendo il primo la veste di convenuto ed il secondo quella di attore (C. 16340/2009), pertanto, l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, ma, soprattutto, quale soggetto che si afferma titolare di un diritto, ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere, e nel caso di specie può applicarsi il principio espresso dalla SS.UU. della corte di
Cassazione 13533/2001 secondo il quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (conformi Cass. 127/2022, Cass.
34433/2021, Cass. 27419/2021, Cass. 10394/2021, Cass. 25872/2020, Cass.
18200/2020, Cass. 3996/2020).
Ora la nella propria comparsa di costituzione e risposta, dove sono state CP_2 formulate tutte le argomentazioni difensive poste a sostegno della propria pretesa creditoria e in base alle quali instaurava il contraddittorio , indica nel contratto di subappalto stipulato in data 3-04-2022, per l'esecuzione di alcuni dei lavori, analiticamente descritti nell'allegato al contratto di subappalto, dell'appalto dei
“Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico del versante posto a margine del capoluogo - Intervento GO TT - CUP J53H19000970001 - CIG 8613067FB9”, la fonte negoziale del diritto di credito così confermando quanto sostenuto da parte opponente .
La stessa fattura n. 23/2024 in ogni voce riporta lo specifico riferimento Parte_4
“Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico del versante posto a
[...] margine del capoluogo - Intervento GO TT CUP J53H19000970001 - CIG
8613067FB9”.
Pertanto, le prestazioni indicate in fattura per il cui pagamento la CP_2 promuoveva l'azione giudiziaria sono indiscutibilmente riferibili al rapporto di subappalto dedotto da entrambe le parti, stipulato in forma scritta e autorizzato dal
Comune di Rizziconi.
Parte convenuta (attore in senso sostanziale) ha indicato il titolo negoziale (il contratto di subappalto del 3.4.2022, ed ha eccepito l'inadempimento.
Parte opponente, quale convenuto in senso sostanziale, ha offerto prova scritta del proprio adempimento (esibendo in giudizio copia dei bonifici bancari eseguiti in favore della circostanza questa confermata dalla società istante che dichiara CP_2 che le fatture emesse nel corso del rapporto, ad eccezione dell'ultima n. 23/2024 per cui è causa, erano state tutte saldate dalla Parte_1
La lite è insorta perché la ritiene che esistano altre prestazioni eseguite in CP_2 favore della per le quali non riceveva alcun corrispettivo, Parte_1 prestazioni che la ha inizialmente imputato ad esecuzione del contratto di CP_2 subappalto stipulato e prodotto in giudizio da parte opponente.
In giudizio, parte opponente ha offerto prova scritta sufficiente a dimostrare di avere saldato tutte le opere e i servizi eseguiti dalla in favore della CP_2 [...] costituenti oggetto del contratto di subappalto. Sono state offerte in Parte_1 giudizio le prove relative ai pagamenti delle fatture emesse dalla , e che la CP_2 stessa società afferma essere state pagate, dalle quali emerge che la
[...] ha corrisposto alla per tutte le opere oggetto di subappalto Parte_1 CP_2 eseguite il prezzo pattuito in contratto.
I fatti narrati da parte opponente trovano riscontro probatorio puntuale (la prova dei bonifici eseguiti, la fattura n. 2 emessa a saldo e poi stornata con emissione di fattura n. 3/2024 “in acconto”, la richiesta di chiarimenti inoltrata alla e mai evasa CP_2 in merito all'emissione di nota di credito subito dopo con correzione dell'oggetto della fattura, la espressa contestazione della fattura n. 23/2024).
A fronte delle prove scritte offerte da parte opponente, con le quali ha dimostrato in giudizio di avere ottemperato ai propri obblighi negoziali, pagando il corrispettivo per le opere realizzate in subappalto dalla parte opposta, quale attore in CP_2 senso sostanziale, avrebbe dovuto fornire prova contraria dell'esistenza del credito.
Nella comparsa di costituzione e risposta ha indicato nel contratto di subappalto del
03.04.2022, la fonte negoziale del suo credito, lamentando il mancato pagamento a saldo delle opere realizzate. Nei successivi scritti difensivi, ed irritualmente, ha introdotto in giudizio un nuovo argomento difensivo : l'avere eseguito opere ulteriori e non contemplate nel contratto di subappalto, perché nate da un contratto di subappalto non stipulato in forma scritta né autorizzato dalla stazione appaltante stipulato con la società opponente, ed analiticamente elencate nella fattura 23/2024.
L'argomento così introdotto nel corso della trattazione della causa non può essere considerata mera difesa, poiché introduce nuovo petitum e una nuova causa petendi.
Parte opposta sostiene, infatti, che le opere di cui alla fattura 23/24, troverebbero propria fonte negoziale in un ulteriore negozio di subappalto stipulato verbalmente tra le due società, discostandosi del tutto dall'assunto iniziale dell'inadempimento del contratto di subappalto stipulato in forma scritta e l'unico autorizzato dalla stazione appaltante: il Comune di Rizziconi.
Le nuove argomentazione sono inammissibili costituendo una vera e propria mutatio libelli preclusa dai principi cardine del sistema processuale civile.
La domanda nuova poteva essere formulata al più tardi entro il termine per il deposito delle prime memorie art. 171 ter cpc, che non sono state depositate.
Solo con le memorie ex art 171 ter n. 2 cpc introduceva in giudizio i nuovi argomenti difensivi, deducendo che “tutte le prestazioni dedotte nella fattura azionata in sede monitoria sono state commissionate dalla al di fuori del Parte_1 contratto di subappalto e concretamente effettuate dalla senza, peraltro, CP_2 incorrere in alcuna nullità contrattuale” e chiedeva di offrire prova di quanto dedotto mediante interrogatorio formale e prova testimoniale. E con le note conclusive, definitivamente, mutava la propria domanda affermando che “le prestazioni enucleate nella fattura sono state effettivamente eseguite dalla CP_2
e che le stesse eccedono, per qualità e quantità, quelle oggetto del contratto di
[...] subappalto del 13/04/2022. A tal fine, non fondandosi la pretesa creditoria su contratto scritto ma su accordo verbale delle parti, oltre agli elementi di natura documentale già acquisiti agli atti di causa, appare decisiva, ai fini della decisione, la prova per interrogatorio formale e per testi articolata da parte opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..”
Parte opposta ha, così, mutato il nucleo dei fatti che sono causalmente collegati con l'oggetto della domanda, introducendo un tema di indagine nuovo, l'esistenza di una diversa fonte dell'obbligazione (negozio di subappalto concluso verbalmente), tale da disorientare la difesa dell'altra parte e come tale la nuova domanda è inammissibile e, comunque, nel merito infondata per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione offerta in giudizio è emerso che tutte le opere indicate nel contratto di subappalto stipulato in forma scritta tra le parti e autorizzato dalla stazione appaltante, sono state tutte interamente pagate dalla Parte_1
[...
pertanto le somme richieste nella fattura n. 23/204 non possono essere considerate prestazione connessa a detto contratto di subappalto. Circostanza questa confermata dalle stesse argomentazioni formulate da parte opposta nei propri scritti difensivi e soprattutto per quanto dedotto nelle memorie ex art 171 ter cpc e note difensive conclusive.
Queste ultime argomentazioni portano a sostenere che il credito azionato dalla CP_2
[... avrebbe fonte negoziale diversa e precisamente come dedotto da parte opposta un contratto di subappalto stipulato verbalmente e non autorizzato dalla stazione appaltante, ma prestazioni comunque rientranti fra i lavori appaltati dalla
[...] dal Comune di Rizziconi, considerato che le opere, secondo la difesa Parte_1 della sarebbero riferibili ai “Lavori di Mitigazione del rischio CP_2 idrogeologico del versante posto a margine del capoluogo - Intervento GO TT
- CUP J53H19000970001 - CIG 8613067FB9”, affidato alla Parte_2
[... dal Comune di Riziconi,
Parte opposta non ha offerto prova del diverso titolo negoziale indicato.
Il rapporto principale, corrente tra e Pt_1 Parte_1 Controparte_5 era un contratto di appalto pubblico, che, in quanto tale, è asservito alla forma scritta ad substantiam. Tale requisito di forma, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. II, 22/07/2025, n.20601), si estende anche ai contratti derivati, che pertanto devono essere conclusi nel rispetto del medesimo requisito formale previsto per il contratto principale. Va data, infatti, continuità, sul punto, al principio secondo cui "Nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7323 del 19/03/2024,; in senso conforme, relativamente al rapporto intercorrente tra compravendita immobiliare ed appalto, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26693 del 24/11/2020).
Il principio appena richiamato implica che nella presente fattispecie l'esistenza di un contratto non avrebbe potuto essere dimostrata mediante il ricorso alla prova orale, stante la necessità della prova scritta. Dal che, in via istruttoria, è derivato il rigetto
, per inammissibilità, delle prove orali richieste dalla e, nel merito, discende CP_2
l'infondatezza della pretesa creditoria della società .
Mancando, infatti, la prova dell'esistenza stessa del contratto asseritamente concluso tra le parti (che avrebbe, come detto, dovuto avere la forma scritta, trattandosi di subappalto collegato ad un contratto di appalto pubblico) non possono avere ingresso doglianze concernenti l'inadempimento contrattuale ((contratto di subappalto verbale), atteso che qualunque accordo verbale sarebbe, comunque, nullo.
Peraltro, tutte le prestazioni elencate nella fattura 23/2024 appaiono essere una replica di quelle già fatturate dalla nel corso del rapporto di subappalto, e CP_2 regolarmente pagate dalla società opponente, considerato l'importo complessivo del subappalto, le somme corrisposte dalla ed il contenuto Parte_1 generico per SAL delle fatture emesse dalla prima della fattura n. 23/2024. CP_2
Non potendo imputare le prestazioni al rapporto di subappalto di cui al contratto scritto prodotto in giudizio, le prestazioni potrebbero trovare giustificazione in altra fonte contrattuale che, potrà costituire oggetto di altra domanda giudiziale, non essendo stata introdotta la relativa domanda in questo giudizio, e , in ogni caso, se la domanda fosse stata validamente introdotta in questo giudizio, sarebbe comunque infondata non essendo stata stata offerta alcuna prova dell'esistenza di altro valido rapporto negoziale in forza e virtù del quale la avrebbe eseguito le CP_2 prestazioni aggiuntive rispetto al contratto di subappalto concluso e autorizzato di cui
è stata data prova.
Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 256/2024, emesso nel procedimento monitorio RG 843/2024, pubblicato il giorno 11/07/2024 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, pertanto, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della a favore della CP_2 Parte_1
[...
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione b) revoca il decreto ingiuntivo n. 256/2024 emesso in data 11/07/2024 dal Tribunale di Palmi nel procedimento monitorio RG 843/2024;
c) condanna la l pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in CP_2 favore di , in € 286,00 per spese n.i., € 4.067,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Palmi, lì 09.11.2025
La Giudice On.
Dott.ssa AR LE EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa
AR LE EL, trattenuta la causa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 22.10.2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1094/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili promossa da in persona dell'amministratore unico Parte_1 CP_1
(PI ) con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) Via San
[...] P.IVA_1
Francesco di Paola n. 3 ove è anche elettivamente alla Via Armando Diaz n. 22 presso e nello Studio Legale dell'Avv. Agostino Scaffidi (CF ) che CodiceFiscale_1 la rappresenta e difende giusta procura in atti ed il quale indica ai fini delle comunicazioni i seguenti recapiti [FAX: -PEC: P.IVA_2
-opponente- Email_1 nei confronti di
in persona dell'Amministratrice Unica, legale rappresentante p.t., CP_2
Dott.ssa nata il [...] a [...], residente in Controparte_3
Cittanova (RC), via Biangardi n. 48, Int. Pal. 2 ( ), avente C.F._2 sede legale in Cittanova (RC), Località Taccone snc (Zona Industriale), Cod. Fisc. e
P. IV (PEC , elettivamente domiciliata in P.IVA_3 Email_2
Molochio (RC) alla via Bellini, n. 11, presso lo studio dell'avv. Domenico Vito
Garreffa, del foro di Palmi (C.F. – PEC C.F._3
– tel/fax 0966-624771), che la rappresenta e Email_3 difende, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di costituzione ed al cui indirizzo di posta elettronica certificata e nr. Fax (0966.624771) chiede che Email_3 vengano inviate le comunicazioni di rito relative al presente procedimento
-opposto-
Avente ad oggetto
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario Civile di
Palmi in persona del Giudice Dott. Pietro Viola N. 256/2024, nel procedimento monitorio RG 843/2024, pubblicato il giorno 11/07/2024 notificato a mezzo PEC il
13-07-2024,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale dell'udienza del 22.10.2025.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
256/2024 del 11.07.2024, notificato in data 13.07.2024, emesso da questo Tribunale di Palmi nel procedimento monitorio N. 843/2024 R.G. su ricorso della CP_2 col quale veniva ingiunto di pagare la somma di € 46.269,11, oltre interessi, e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio con distrazione in favore del procuratore” a titolo di corrispettivo per le prestazioni elencate nella fattura
Elettronica 23 del 26-02-2024.
Parte opponente deduce e dimostra che i rapporti obbligatori intercorsi fra le due società sono solamente quelli sorti a seguito della stipula del contratto di subappalto
, stipulato fra la e la in data 3-04-2022, per Parte_1 CP_2
l'esecuzione di alcuni dei lavori, analiticamente descritti nell'allegato al contratto di subappalto, dell'appalto dei “Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico del versante posto a margine del capoluogo - Intervento GO TT - CUP
J53H19000970001 - CIG 8613067FB9”, appaltati dalla Parte_2 per un corrispettivo di euro 41.440,00, contratto di subappalto regolarmente autorizzato dalla Stazione Appaltante il Comune di Rizziconi.
In ordine ai suddetti lavori parte opponente dimostra di avere pagato alla CP_2 tutti i lavori eseguiti in forza e virtù del contratto di subappalto affidati alla CP_2 secondo SAL e come da fatture emesse dalla società subappaltante:
n. 138/2022 del 24.12.2022 “acconto di I SAL” dell'importo di € 23.291,69 mediante bonifico del 27.12.2022 di € 15.000,00 a saldo n. 140/2022 del dell'importo di € 17.000,00 mediante due successivi bonifici di €
5.000,00 del 06.12.2023, e € 12.000,00 del 02.01.2023
n. 1/2024 del 02.01.2024 dell'importo di € 26.561,07 con bonifico del 04.01.2024
n. 2 del 02.01.2024 dell'importo di € 6.212,39 mediante bonifico eseguito in data
03.01.2024.
Lamenta che la società GVG emetteva la fattura n. 2/2024 a saldo lavori subappaltati, e che subito dopo correggeva la fatturazione emettendo nota di credito della predetta fattura e in pari data emetteva la fattura n. 3/2024, di identico contenuto della fattura 2/2024, ad eccezione dell'oggetto ove la parola saldo veniva modificata
“in acconto”; deduce e dimostra di avere riscontrato la irregolarità della fatturazione, contestando la stessa alla (“invitava la stessa a regolarizzare la partita CP_2 trasmettendo al contempo copia dei pagamenti eseguiti “) e chiedendo regolarizzazione senza ottenere alcun riscontro, fino all'emissione della successiva fattura n. 23/2024 dell'importo complessivo di € 46.269,11, per il cui pagamento la società proponeva ricorso monitorio, fattura che veniva contestata in data 12.07.2024 prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare parte opponente eccepisce che “le prestazioni inserite nel documento contabile che la società opposta afferma di aver eseguito in favore dell'odierna opponente e per le quali non avrebbe mai ricevuto il corrispettivo dovuto, risulterebbero essere già state interamente pagate, nel dettaglio
- il corrispettivo delle le voci 1-2-3 e 10 noli di attrezzatura e mezzi sarebbe stato saldato dalla attraverso il pagamento della Fattura Parte_1
140 del 30-12-2022 e di quella di quella emessa a saldo (la n. 2 del 02.01.24);
- il corrispettivo delle prestazioni indicate sotto le voci 4 e 5 sarebbe stato versato dall'opponente attraverso il pagamento delle Fatture 138/22 e 1/2024 (“le citate lavorazioni per le sole quantità di cui al contratto di subappalto, regolarmente contabilizzate e saldate”
- le prestazioni indicate alle voci 6-7-8 e 9 della Fattura 23 del 26-02-2024 non sarebbero state eseguite dalla e non erano dovute non essendo oggetto CP_2 del contratto di subappalto.
- ed infine anche l'addebito per trasporto e nolo di box prefabbricato monoblocco, con annesso bagno, sarebbe illegittimo “atteso che lo stesso non è stato né richiesto, né utilizzato dalla Parte_1
Infine, per scrupolo difensivo , a chiusura del gravame proposto la
[...] eccepiva la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. di qualunque rapporto Parte_1 negoziale per la realizzazione di opere da parte della non compresa fra CP_2 quelle oggetto del contratto di subappalto sottoscritto e autorizzato dalla stazione appaltante, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 21 della legge n. 646 del 1982, atteso che, aldilà delle opere dettagliatamente descritte nel contratto di subfornitura stipulato tra le pari, non risulta essere stato autorizzato l'affidamento in subappalto di altre opere da parte del di Rizziconi per i “Lavori di CP_4
Mitigazione del rischio idrogeologico del versante posto a margine del capoluogo -
Intervento GO TT - CUP J53H19000970001 - CIG 8613067FB9”, “.
Pertanto, la chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
La costituendosi nel presente giudizio dichiarava, confermando l'assunto CP_2 di parte opponente, che la fonte negoziale della propria pretesa creditoria è costituita dal contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 3-04-2022, e che “Con il procedere delle lavorazioni, l'opposto emetteva fatture regolarmente saldate dall'odierno opponente e sulle quali non vi è stata e non vi è alcuna contestazione di sorta” ma “Ultimate le opere, per alcuni pagamenti inevasi” la inviava a CP_2 titolo di acconto per lavori eseguiti, fattura n° 3 del 2.1.2024 regolarmente saldata, vedendosi però rispondere dagli uffici della ditta di procedere ad una rettifica della stessa con la dicitura “a saldo”, come a voler chiarire e specificare in concreto che la fattura fosse già stata regolarmente e interamente saldata “
Inoltre, dichiarava che le prestazioni indicate nei punti n° 1.2.3. della fattura 23/2024, sarebbero da riferire al noleggio di mezzi diversi da quelli descritti nelle fatture emesse e saldate da controparte n°140 del 30.12.2022 la n°2 del 2.1.2024, stornata e rettificata in n. 3 /2024, come si evincerebbe dalla descrizione delle voci della fattura stessa. Nello specifico, la fattura n°140-2022, regolarmente saldata, riguardava noleggio escavatori MOD. ex 135, ex 50, ex17, mentre la fattura n°23 del 26.2.2024
(ancora da saldare), invece faceva esplicito riferimento ad altri mezzi e ad altre lavorazioni.
In merito alle prestazioni elencate al punto 5, secondo parte opposta , sarebbe riferibile alla sola fornitura di materiale inerte per il completamento delle terre rinforzate da parte della . Parte_3
Per le prestazioni relative ai punti 6.7.8.9. la precisava che si tratta del CP_2 compenso per la sola mano d'opera per l'esecuzione delle terre rinforzate, e che come tale esula dalla disciplina del subappalto, ragion per cui le stesse devono essere saldate alla ditta.
La voce 10 della fattura, secondo la ricostruzione di parte opposta, sarebbe riferibile al noleggio di relativo ponteggio ed infine la voce n. 11, trasporto e nolo di box prefabbricato monoblocco con annesso bagno, rientrerebbe nell'obbligatorio piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008.
Parte opposta dichiarava di potere dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura 23/2024 tramite “comunicazioni Pec e conversazioni
WhatsApp” che riservava di produrre, “con cui la Direzione lavori invitava la stessa
G.V.G. ad adempiere tali prescrizioni.”
Alla luce delle superiori difese e ragioni creditorie, la chiedeva, quindi, il CP_2 rigetto dell'opposizione.
Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio delle parti.
Parte opposta non depositava le memorie ex art. 171 ter n.1 cpc e la sua domanda, , rimaneva cristallizzata per petitum e causa petendi in quella formulata nella comparsa di costituzione e risposta.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Va anzitutto premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le posizioni formali di attore-opponente e di convenuto-opposto non corrispondono a quelle sostanziali, assumendo il primo la veste di convenuto ed il secondo quella di attore (C. 16340/2009), pertanto, l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, ma, soprattutto, quale soggetto che si afferma titolare di un diritto, ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere, e nel caso di specie può applicarsi il principio espresso dalla SS.UU. della corte di
Cassazione 13533/2001 secondo il quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (conformi Cass. 127/2022, Cass.
34433/2021, Cass. 27419/2021, Cass. 10394/2021, Cass. 25872/2020, Cass.
18200/2020, Cass. 3996/2020).
Ora la nella propria comparsa di costituzione e risposta, dove sono state CP_2 formulate tutte le argomentazioni difensive poste a sostegno della propria pretesa creditoria e in base alle quali instaurava il contraddittorio , indica nel contratto di subappalto stipulato in data 3-04-2022, per l'esecuzione di alcuni dei lavori, analiticamente descritti nell'allegato al contratto di subappalto, dell'appalto dei
“Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico del versante posto a margine del capoluogo - Intervento GO TT - CUP J53H19000970001 - CIG 8613067FB9”, la fonte negoziale del diritto di credito così confermando quanto sostenuto da parte opponente .
La stessa fattura n. 23/2024 in ogni voce riporta lo specifico riferimento Parte_4
“Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico del versante posto a
[...] margine del capoluogo - Intervento GO TT CUP J53H19000970001 - CIG
8613067FB9”.
Pertanto, le prestazioni indicate in fattura per il cui pagamento la CP_2 promuoveva l'azione giudiziaria sono indiscutibilmente riferibili al rapporto di subappalto dedotto da entrambe le parti, stipulato in forma scritta e autorizzato dal
Comune di Rizziconi.
Parte convenuta (attore in senso sostanziale) ha indicato il titolo negoziale (il contratto di subappalto del 3.4.2022, ed ha eccepito l'inadempimento.
Parte opponente, quale convenuto in senso sostanziale, ha offerto prova scritta del proprio adempimento (esibendo in giudizio copia dei bonifici bancari eseguiti in favore della circostanza questa confermata dalla società istante che dichiara CP_2 che le fatture emesse nel corso del rapporto, ad eccezione dell'ultima n. 23/2024 per cui è causa, erano state tutte saldate dalla Parte_1
La lite è insorta perché la ritiene che esistano altre prestazioni eseguite in CP_2 favore della per le quali non riceveva alcun corrispettivo, Parte_1 prestazioni che la ha inizialmente imputato ad esecuzione del contratto di CP_2 subappalto stipulato e prodotto in giudizio da parte opponente.
In giudizio, parte opponente ha offerto prova scritta sufficiente a dimostrare di avere saldato tutte le opere e i servizi eseguiti dalla in favore della CP_2 [...] costituenti oggetto del contratto di subappalto. Sono state offerte in Parte_1 giudizio le prove relative ai pagamenti delle fatture emesse dalla , e che la CP_2 stessa società afferma essere state pagate, dalle quali emerge che la
[...] ha corrisposto alla per tutte le opere oggetto di subappalto Parte_1 CP_2 eseguite il prezzo pattuito in contratto.
I fatti narrati da parte opponente trovano riscontro probatorio puntuale (la prova dei bonifici eseguiti, la fattura n. 2 emessa a saldo e poi stornata con emissione di fattura n. 3/2024 “in acconto”, la richiesta di chiarimenti inoltrata alla e mai evasa CP_2 in merito all'emissione di nota di credito subito dopo con correzione dell'oggetto della fattura, la espressa contestazione della fattura n. 23/2024).
A fronte delle prove scritte offerte da parte opponente, con le quali ha dimostrato in giudizio di avere ottemperato ai propri obblighi negoziali, pagando il corrispettivo per le opere realizzate in subappalto dalla parte opposta, quale attore in CP_2 senso sostanziale, avrebbe dovuto fornire prova contraria dell'esistenza del credito.
Nella comparsa di costituzione e risposta ha indicato nel contratto di subappalto del
03.04.2022, la fonte negoziale del suo credito, lamentando il mancato pagamento a saldo delle opere realizzate. Nei successivi scritti difensivi, ed irritualmente, ha introdotto in giudizio un nuovo argomento difensivo : l'avere eseguito opere ulteriori e non contemplate nel contratto di subappalto, perché nate da un contratto di subappalto non stipulato in forma scritta né autorizzato dalla stazione appaltante stipulato con la società opponente, ed analiticamente elencate nella fattura 23/2024.
L'argomento così introdotto nel corso della trattazione della causa non può essere considerata mera difesa, poiché introduce nuovo petitum e una nuova causa petendi.
Parte opposta sostiene, infatti, che le opere di cui alla fattura 23/24, troverebbero propria fonte negoziale in un ulteriore negozio di subappalto stipulato verbalmente tra le due società, discostandosi del tutto dall'assunto iniziale dell'inadempimento del contratto di subappalto stipulato in forma scritta e l'unico autorizzato dalla stazione appaltante: il Comune di Rizziconi.
Le nuove argomentazione sono inammissibili costituendo una vera e propria mutatio libelli preclusa dai principi cardine del sistema processuale civile.
La domanda nuova poteva essere formulata al più tardi entro il termine per il deposito delle prime memorie art. 171 ter cpc, che non sono state depositate.
Solo con le memorie ex art 171 ter n. 2 cpc introduceva in giudizio i nuovi argomenti difensivi, deducendo che “tutte le prestazioni dedotte nella fattura azionata in sede monitoria sono state commissionate dalla al di fuori del Parte_1 contratto di subappalto e concretamente effettuate dalla senza, peraltro, CP_2 incorrere in alcuna nullità contrattuale” e chiedeva di offrire prova di quanto dedotto mediante interrogatorio formale e prova testimoniale. E con le note conclusive, definitivamente, mutava la propria domanda affermando che “le prestazioni enucleate nella fattura sono state effettivamente eseguite dalla CP_2
e che le stesse eccedono, per qualità e quantità, quelle oggetto del contratto di
[...] subappalto del 13/04/2022. A tal fine, non fondandosi la pretesa creditoria su contratto scritto ma su accordo verbale delle parti, oltre agli elementi di natura documentale già acquisiti agli atti di causa, appare decisiva, ai fini della decisione, la prova per interrogatorio formale e per testi articolata da parte opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..”
Parte opposta ha, così, mutato il nucleo dei fatti che sono causalmente collegati con l'oggetto della domanda, introducendo un tema di indagine nuovo, l'esistenza di una diversa fonte dell'obbligazione (negozio di subappalto concluso verbalmente), tale da disorientare la difesa dell'altra parte e come tale la nuova domanda è inammissibile e, comunque, nel merito infondata per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione offerta in giudizio è emerso che tutte le opere indicate nel contratto di subappalto stipulato in forma scritta tra le parti e autorizzato dalla stazione appaltante, sono state tutte interamente pagate dalla Parte_1
[...
pertanto le somme richieste nella fattura n. 23/204 non possono essere considerate prestazione connessa a detto contratto di subappalto. Circostanza questa confermata dalle stesse argomentazioni formulate da parte opposta nei propri scritti difensivi e soprattutto per quanto dedotto nelle memorie ex art 171 ter cpc e note difensive conclusive.
Queste ultime argomentazioni portano a sostenere che il credito azionato dalla CP_2
[... avrebbe fonte negoziale diversa e precisamente come dedotto da parte opposta un contratto di subappalto stipulato verbalmente e non autorizzato dalla stazione appaltante, ma prestazioni comunque rientranti fra i lavori appaltati dalla
[...] dal Comune di Rizziconi, considerato che le opere, secondo la difesa Parte_1 della sarebbero riferibili ai “Lavori di Mitigazione del rischio CP_2 idrogeologico del versante posto a margine del capoluogo - Intervento GO TT
- CUP J53H19000970001 - CIG 8613067FB9”, affidato alla Parte_2
[... dal Comune di Riziconi,
Parte opposta non ha offerto prova del diverso titolo negoziale indicato.
Il rapporto principale, corrente tra e Pt_1 Parte_1 Controparte_5 era un contratto di appalto pubblico, che, in quanto tale, è asservito alla forma scritta ad substantiam. Tale requisito di forma, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. II, 22/07/2025, n.20601), si estende anche ai contratti derivati, che pertanto devono essere conclusi nel rispetto del medesimo requisito formale previsto per il contratto principale. Va data, infatti, continuità, sul punto, al principio secondo cui "Nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7323 del 19/03/2024,; in senso conforme, relativamente al rapporto intercorrente tra compravendita immobiliare ed appalto, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26693 del 24/11/2020).
Il principio appena richiamato implica che nella presente fattispecie l'esistenza di un contratto non avrebbe potuto essere dimostrata mediante il ricorso alla prova orale, stante la necessità della prova scritta. Dal che, in via istruttoria, è derivato il rigetto
, per inammissibilità, delle prove orali richieste dalla e, nel merito, discende CP_2
l'infondatezza della pretesa creditoria della società .
Mancando, infatti, la prova dell'esistenza stessa del contratto asseritamente concluso tra le parti (che avrebbe, come detto, dovuto avere la forma scritta, trattandosi di subappalto collegato ad un contratto di appalto pubblico) non possono avere ingresso doglianze concernenti l'inadempimento contrattuale ((contratto di subappalto verbale), atteso che qualunque accordo verbale sarebbe, comunque, nullo.
Peraltro, tutte le prestazioni elencate nella fattura 23/2024 appaiono essere una replica di quelle già fatturate dalla nel corso del rapporto di subappalto, e CP_2 regolarmente pagate dalla società opponente, considerato l'importo complessivo del subappalto, le somme corrisposte dalla ed il contenuto Parte_1 generico per SAL delle fatture emesse dalla prima della fattura n. 23/2024. CP_2
Non potendo imputare le prestazioni al rapporto di subappalto di cui al contratto scritto prodotto in giudizio, le prestazioni potrebbero trovare giustificazione in altra fonte contrattuale che, potrà costituire oggetto di altra domanda giudiziale, non essendo stata introdotta la relativa domanda in questo giudizio, e , in ogni caso, se la domanda fosse stata validamente introdotta in questo giudizio, sarebbe comunque infondata non essendo stata stata offerta alcuna prova dell'esistenza di altro valido rapporto negoziale in forza e virtù del quale la avrebbe eseguito le CP_2 prestazioni aggiuntive rispetto al contratto di subappalto concluso e autorizzato di cui
è stata data prova.
Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 256/2024, emesso nel procedimento monitorio RG 843/2024, pubblicato il giorno 11/07/2024 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, pertanto, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della a favore della CP_2 Parte_1
[...
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione b) revoca il decreto ingiuntivo n. 256/2024 emesso in data 11/07/2024 dal Tribunale di Palmi nel procedimento monitorio RG 843/2024;
c) condanna la l pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in CP_2 favore di , in € 286,00 per spese n.i., € 4.067,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Palmi, lì 09.11.2025
La Giudice On.
Dott.ssa AR LE EL