Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00788/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
-OMISSIS-., Comune di Forio, Comune di Salerno, Comune di Sant'Agnello, Agenzia Area Nolana, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento dell’U.T.G. di Napoli prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato ritenuto che a carico della ricorrente “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/1/2025:
quanto al ricorso per motivi aggiunti: avverso e per l’annullamento
1. - della comunicazione di avvio del procedimento dell’Agenzia Area Nolana, finalizzata all’esclusione dell’appalto comunicata in data 27.12.2024;
2.- del provvedimento del Ministero dell’Interno del 10.1.2025 di diniego dell’iscrizione della società nell’Anagrafe antimafia degli esecutori;
3.- della comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Salerno per la risoluzione contrattuale del 8.1.2025;
4.- del verbale di sospensione dei lavori del Comune di Salerno del 8.1.2025;
5.- del provvedimento del Comune di Ischia di sospensione dei lavori
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/3/2025:
i.- del provvedimento del Comune di Forio, relativo all’appalto di riqualificazione del Corso-OMISSIS-, del 13 gennaio 2025 con il quale sono stati sospesi i lavori e disposta la redazione dello stato di consistenza;
ii.- del provvedimento del Comune di Forio, relativo all’appalto di messa in sicurezza della zona a rischio idrogeologico in località Carano, del 13 gennaio 2025 con il quale sono stati sospesi i lavori e disposta la redazione dello stato di consistenza;
iii.- della comunicazione di avvio del procedimento del comune di Forio del 16/1/2025 con la quale è stata preannunciata la risoluzione del contratto di appalto di riqualificazione del Corso-OMISSIS-;
iv.- del provvedimento del dirigente del Comune di Forio prot.-OMISSIS-prot. -OMISSIS-con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto di messa in sicurezza della zona a rischio idrogeologico in località Carano;
v.- della determina dirigenziale del Comune di Salerno n.-OMISSIS-, con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto dei lavori di riqualificazione energetica, sismica ed ambientale degli insediamenti ERP nel centro storico di Salerno;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli e di Comune di Ischia e di Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. EL EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che forma oggetto di impugnazione, nel presente giudizio, con il ricorso introduttivo, il provvedimento interdittivo n. prot. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Napoli, che ha attinto la società ricorrente e, con motivi aggiunti depositati il 13.1.2025 e il 3.3.2025, i provvedimenti, descritti in epigrafe, adottati a valle dell’interdittiva dalle amministrazioni ivi indicate;
Considerato che la resistente Prefettura ha dato seguito all’ordinanza propulsiva n. -OMISSIS- con la quale la Sezione - ritenute meritevoli di apprezzamento ai fini della integrazione del presupposto cautelare del fumus boni iuris le censure intese a lamentare la omessa rinnovazione del contraddittorio procedimentale, assumendo rilievo la mancata interlocuzione, in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità, relativamente agli elementi indiziari sopravvenuti alla comunicazione di avvio del 20.2.2023, valorizzati nella motivazione dell’interdittiva impugnata - ha disposto il riesame dell’impugnato provvedimento interdittivo;
Rilevato, infatti, come documentato da parte ricorrente (cfr. deposito del 23.9.2025), che con provvedimento n.-OMISSIS- la Prefettura di Napoli ha disposto nei suoi confronti l’applicazione di misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. art. 94 bis, d.lgs. n. 159/2011 per l’effetto chiedendo, nella memoria depositata in giudizio in data 25.9.2025, declaratoria di cessata materia del contendere;
Ritenuto che il sopravvenuto - e non gravato - provvedimento prefettizio n.-OMISSIS-, consentendo la continuità dell'attività lavorativa e aziendale, valga a superare l’efficacia dell’impugnata interdittiva antimafia n. -OMISSIS-, determinando il venir meno dell’interesse alla sua caducazione e, per tale via, l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, questi ultimi siccome rivolti avverso provvedimenti interamente fondati sulla presupposta interdittiva, tenuto peraltro conto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 94 bis cit. e dell’assenza automatismi una volta concluso il periodo di sottoposizione alla misura amministrativa de qua (“[A] lla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ”).
Ritenuto, pertanto, di dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili e, atteso l’esito in rito della controversia e la delicatezza della materia, di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ SA, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
EL EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL EN | NZ SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.