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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RG 11568/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11568/2021 R.G.A. Cont. e vertente
TRA sito in Mugnano di Napoli (Na) alla Via Napoli n. Parte_1
77, in persona dell'amministratore pro tempore Avv. , procuratore ex Controparte_1 art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. CP_1
, con studio in Frattamaggiore (Na) alla Via Padre Mario Vergara n. 163;
[...]
- appellante -
E
elettivamente domiciliato in Napoli alla P.zza Garibaldi n. 39, Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Immacolata Marino, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- appellata - avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n.
4809/2021.
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione notificato il 15.10.2018, ha convenuto in giudizio Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli il in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore Avv. , per ottenere l'accertamento e la Controparte_1 declaratoria della responsabilità del nella causazione dei danni occorsi alla sua Parte_1 autovettura Lancia Y tg. DX128JA17, che, mentre era ferma in sosta all'interno del
[...]
è stata improvvisamente colpita sul cofano, sul parabrezza e sul tetto da calcinacci e Parte_1
Pag. 1 di 5 pietrisco staccatisi dal fabbricato del condominio, chiedendo la condanna del
[...] al risarcimento del danno quantificato in € 1.571,44 (IVA compresa) o nella Parte_1 diversa maggiore somma risultante in giudizio, oltre al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in primo grado il che ha eccepito il difetto di Parte_1 legittimazione passiva, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
Il Giudice di Pace di Marano di Napoli ha pronunciato la sentenza n. 4809, pubblicata in data
8.07.2021, con la quale ha rigettato la domanda attorea proposta nei confronti del
[...]
ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva processuale Parte_1
e sostanziale. Relativamente alle spese di lite, il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese.
Il con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza suddetta, chiedendone la riforma limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, ritenendo la compensazione ingiusta e illegittima, poiché disposta al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 92, comma II, c.p.c.
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha contestato la Controparte_2 fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
La causa ha subito quindi plurimi rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e per cambio giudice;
quindi, è stata trattenuta una prima volta in decisione dal precedente giudicante per poi essere rimessa sul ruolo.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, con provvedimento del
12/07/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. Va innanzitutto chiarito che il giudizio può essere definito pur in assenza del fascicolo di primo grado, richiesto e non reperito. Il limitato oggetto del gravame, infatti, non necessita di esame degli atti di causa di primo grado, risolvendosi in una questione di diritto che può essere decisa sulla base della valutazione delle motivazioni della sentenza appellata e delle argomentazioni svolte dalle parti in causa (cfr. tra le altre Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019).
3. L'appello proposto dal è fondato e merita accoglimento. Parte_1
È noto che il catalogo delle ipotesi di compensazione delle spese contenuto nell'art. 92 c.p.c. non può più dirsi tassativo a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della richiamata disposizione emessa con sentenza della Corte Cost. n. 77 del 19 aprile 2018 nella
Pag. 2 di 5 parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (sul punto di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021 secondo cui: «In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa.»). In altri termini, costituisce acquisizione giurisprudenziale pacifica che al giudice sia rimesso il potere discrezionale di compensare le spese del giudizio, ogniqualvolta la specificità del caso lo richieda, con valutazione di rilievo costituzionale alla luce degli artt.
24 e 111 Cost.
Ciò posto, nel caso di specie, il giudice di primo grado non ha fornito adeguata motivazione della compensazione delle spese del giudizio (questa la motivazione: “Vista la particolarità della questione trattata, la scarsa attività istruttoria espletata e il danno comunque subito dall'attore, ancorché non risarcibile a causa dell'accoglimento della predetta eccezione preliminare, appare equo compensare tra le parti le spese di lite”).
Deve invero rilevarsi che il giudizio di primo grado si è chiuso con l'accertamento della piena soccombenza dell'attore , dando anche atto che quest'ultimo non ha in alcun Controparte_2 modo contrastato l'eccezione in rito che ha determinato la soluzione della controversia (cfr. pag. 5 ultimo periodo della sentenza impugnata).
La motivazione addotta dal Giudice di Pace, a ben vedere, rimanda a una valutazione di equità
(deve ritenersi relativa al danno subito dall'attore, tuttavia irrilevante nell'economia della decisione) che nulla condivide con la valutazione di ricorrenza delle gravi ed eccezionali ragioni, condizione indispensabile perché possa essere disposta la compensazione delle spese di lite.
Né appare rilevante il riferimento all'accoglimento dell'eccezione preliminare, atteso che «Le
"gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali.» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6424 del 08/03/2024).
Pag. 3 di 5 Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata relativamente al capo sulle spese di lite, da regolare secondo il principio della soccombenza, procedendo ad autonoma liquidazione in relazione allo scaglione di riferimento individuato in base al valore dichiarato della causa (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, nella versione applicabile ratione temporis), tenendo conto che risultano liquidabili tutte le fasi del giudizio, anche la fase istruttoria, a fronte delle richieste di prova contenute nell'atto di citazione e che, pertanto, hanno formato oggetto d'esame ad opera del convenuto odierno appellante. La liquidazione pari ai minimi tariffari si giustifica alla luce della limitata attività difensiva svolta e della non particolare complessità della questione giuridica trattata (il Giudice di prime cure si è limitato a dichiarare il difetto di legittimazione passiva, richiamando la giurisprudenza maturata in materia).
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia da individuare in base al criterio del disputatum (cfr. sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, con particolare riguardo al giudizio di appello, secondo cui: «Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione).»
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025).
Ne consegue che la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio deve essere effettuata secondo il primo scaglione di riferimento previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al
Tribunale (da € 0,01 a € 1.100,00) tenuto conto dell'ammontare delle spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio, secondo i valori minimi di liquidazione, entro i limiti della richiesta contenuta nella nota spese prodotta dall'appellante in data 23.9.2025.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna dell'appellato per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova.
Pag. 4 di 5 Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza dell'appellato, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dell'appellante relative al comportamento dell'appellato non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave.
In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. Parte_1
4809/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Marano di Napoli n. 4809/2021, condanna al pagamento in favore del Controparte_2 delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che si Parte_1 liquidano in € 602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15 %, oltre
IVA e CPA come per legge;
2) condanna al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.661,40 per compensi professionali, € 174,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
3) rigetta la domanda avanzata da parte appellante di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 7.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11568/2021 R.G.A. Cont. e vertente
TRA sito in Mugnano di Napoli (Na) alla Via Napoli n. Parte_1
77, in persona dell'amministratore pro tempore Avv. , procuratore ex Controparte_1 art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. CP_1
, con studio in Frattamaggiore (Na) alla Via Padre Mario Vergara n. 163;
[...]
- appellante -
E
elettivamente domiciliato in Napoli alla P.zza Garibaldi n. 39, Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Immacolata Marino, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- appellata - avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n.
4809/2021.
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione notificato il 15.10.2018, ha convenuto in giudizio Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli il in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore Avv. , per ottenere l'accertamento e la Controparte_1 declaratoria della responsabilità del nella causazione dei danni occorsi alla sua Parte_1 autovettura Lancia Y tg. DX128JA17, che, mentre era ferma in sosta all'interno del
[...]
è stata improvvisamente colpita sul cofano, sul parabrezza e sul tetto da calcinacci e Parte_1
Pag. 1 di 5 pietrisco staccatisi dal fabbricato del condominio, chiedendo la condanna del
[...] al risarcimento del danno quantificato in € 1.571,44 (IVA compresa) o nella Parte_1 diversa maggiore somma risultante in giudizio, oltre al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in primo grado il che ha eccepito il difetto di Parte_1 legittimazione passiva, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
Il Giudice di Pace di Marano di Napoli ha pronunciato la sentenza n. 4809, pubblicata in data
8.07.2021, con la quale ha rigettato la domanda attorea proposta nei confronti del
[...]
ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva processuale Parte_1
e sostanziale. Relativamente alle spese di lite, il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese.
Il con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza suddetta, chiedendone la riforma limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, ritenendo la compensazione ingiusta e illegittima, poiché disposta al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 92, comma II, c.p.c.
Si è costituito nel presente grado di giudizio che ha contestato la Controparte_2 fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
La causa ha subito quindi plurimi rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e per cambio giudice;
quindi, è stata trattenuta una prima volta in decisione dal precedente giudicante per poi essere rimessa sul ruolo.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, con provvedimento del
12/07/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. Va innanzitutto chiarito che il giudizio può essere definito pur in assenza del fascicolo di primo grado, richiesto e non reperito. Il limitato oggetto del gravame, infatti, non necessita di esame degli atti di causa di primo grado, risolvendosi in una questione di diritto che può essere decisa sulla base della valutazione delle motivazioni della sentenza appellata e delle argomentazioni svolte dalle parti in causa (cfr. tra le altre Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019).
3. L'appello proposto dal è fondato e merita accoglimento. Parte_1
È noto che il catalogo delle ipotesi di compensazione delle spese contenuto nell'art. 92 c.p.c. non può più dirsi tassativo a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della richiamata disposizione emessa con sentenza della Corte Cost. n. 77 del 19 aprile 2018 nella
Pag. 2 di 5 parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (sul punto di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021 secondo cui: «In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa.»). In altri termini, costituisce acquisizione giurisprudenziale pacifica che al giudice sia rimesso il potere discrezionale di compensare le spese del giudizio, ogniqualvolta la specificità del caso lo richieda, con valutazione di rilievo costituzionale alla luce degli artt.
24 e 111 Cost.
Ciò posto, nel caso di specie, il giudice di primo grado non ha fornito adeguata motivazione della compensazione delle spese del giudizio (questa la motivazione: “Vista la particolarità della questione trattata, la scarsa attività istruttoria espletata e il danno comunque subito dall'attore, ancorché non risarcibile a causa dell'accoglimento della predetta eccezione preliminare, appare equo compensare tra le parti le spese di lite”).
Deve invero rilevarsi che il giudizio di primo grado si è chiuso con l'accertamento della piena soccombenza dell'attore , dando anche atto che quest'ultimo non ha in alcun Controparte_2 modo contrastato l'eccezione in rito che ha determinato la soluzione della controversia (cfr. pag. 5 ultimo periodo della sentenza impugnata).
La motivazione addotta dal Giudice di Pace, a ben vedere, rimanda a una valutazione di equità
(deve ritenersi relativa al danno subito dall'attore, tuttavia irrilevante nell'economia della decisione) che nulla condivide con la valutazione di ricorrenza delle gravi ed eccezionali ragioni, condizione indispensabile perché possa essere disposta la compensazione delle spese di lite.
Né appare rilevante il riferimento all'accoglimento dell'eccezione preliminare, atteso che «Le
"gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali.» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6424 del 08/03/2024).
Pag. 3 di 5 Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata relativamente al capo sulle spese di lite, da regolare secondo il principio della soccombenza, procedendo ad autonoma liquidazione in relazione allo scaglione di riferimento individuato in base al valore dichiarato della causa (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, nella versione applicabile ratione temporis), tenendo conto che risultano liquidabili tutte le fasi del giudizio, anche la fase istruttoria, a fronte delle richieste di prova contenute nell'atto di citazione e che, pertanto, hanno formato oggetto d'esame ad opera del convenuto odierno appellante. La liquidazione pari ai minimi tariffari si giustifica alla luce della limitata attività difensiva svolta e della non particolare complessità della questione giuridica trattata (il Giudice di prime cure si è limitato a dichiarare il difetto di legittimazione passiva, richiamando la giurisprudenza maturata in materia).
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia da individuare in base al criterio del disputatum (cfr. sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, con particolare riguardo al giudizio di appello, secondo cui: «Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione).»
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025).
Ne consegue che la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio deve essere effettuata secondo il primo scaglione di riferimento previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al
Tribunale (da € 0,01 a € 1.100,00) tenuto conto dell'ammontare delle spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio, secondo i valori minimi di liquidazione, entro i limiti della richiesta contenuta nella nota spese prodotta dall'appellante in data 23.9.2025.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna dell'appellato per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova.
Pag. 4 di 5 Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza dell'appellato, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dell'appellante relative al comportamento dell'appellato non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave.
In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. Parte_1
4809/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Marano di Napoli n. 4809/2021, condanna al pagamento in favore del Controparte_2 delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che si Parte_1 liquidano in € 602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15 %, oltre
IVA e CPA come per legge;
2) condanna al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.661,40 per compensi professionali, € 174,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
3) rigetta la domanda avanzata da parte appellante di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 7.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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