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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/05/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA Sezione VI Civile Verbale di Udienza MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Ex art. 127 bis cpc Udienza ex art.281 sexies cpc contenente sentenza nel Procedimento R.G. 11541/2024
Addì 09/05/ 2025 Nanti il Giudice Alessandro Mauceri collegato dalla propria stanza è comparsa , collegati dal suo studio, l'Avv.Eleonora Ivana Marta Aloi per la PARTE ATTRICE . Parte_1
Nessuno si è collegato per la parte convenuta contumace CP_1
[...]
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore
Il difensore dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 l'Avv.Aloi discute oralmente la causa e precisa le conclusioni come in atto di citazione, dando il suo consenso alla lettura della sentenza in sua assenza
Su invito del giudice il difensore dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere
Il Giudice da quindi pronuncia la sentenza in assenza del difensore di parte attrice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Nelle persona del Giudice Alessandro Mauceri
Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile R.G. 11541/2024 promossa da:
(p.iva con sede in Milano, via Frua Parte_1 P.IVA_1
n. 14, in persona del legale rappresentante Dott. CP_2
2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Fabio Rubagotti (c.f. – PEC C.F._1
– fax 025466960) e dall'Avv. Email_1
Eleonora Ivana Marta Aloi (c.f. – PEC C.F._2
– fax 025466960) ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Rubagotti, in Milano, viale
Podgora n. 15
ATTRICE contro
C.FI. , residente in [...], CP_1 C.F._3
Piazza Chiappa n. 5/5
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare che il sig. si è reso CP_1 inadempiente al contratto di fornitura e posa in opera di serramenti, per le ragioni indicate in atto e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore della nella misura Parte_1 di Euro 22.600,00 oltre IVA, somma quantificata in sede di accertamento tecnico preventivo
Con vittoria di spese e compensi professionali compresi quelli della fase di ATP e quanto versato al CTU pari ad Euro 2.057,62 oltre accessori di legge e bollo e al CTP pari ad Euro 2.059,62
CONCISI MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO
Con atto di citazione dell'08.11.2024, la conveniva Parte_1 in giudizio l'artigiano al fine di sentir accogliere le CP_1 conclusioni superiormente riportate :
A sostegno della propria domanda la ha dedotto in fatto che: Parte_1
1) La si rivolgeva al sig. per la Parte_1 CP_1 fornitura e posa di tutta una serie di porte, portefinestre, infissi e persiane
3 perm un immobile in corso di ristrutturazione e oggetto di riqualificazione energetica sito in Zoagli, via Costa della Liggia n. 12/A;
2) La confermava telefonicamente solo la fornitura Parte_1 di alcuni beni di cui al preventivo ricevuto (doc. 1), quelli relativi alla parte dell'immobile, sia piano terra sia piano primo, da costruire e contestualmente effettuava il pagamento di un acconto pari ad Euro
10.085,19 (docc. 2 e 3).
L'accordo concluso tra le parti prevedeva che gli infissi venissero consegnati non appena pronti presso un capannone in Liscate condotto in locazione dalla (doc. 4) e poi trasferiti, a spese della Parte_1 stessa nell'immobile di Zoagli non appena il Parte_1 cantiere ne avesse consentito l'installazione. Detto atteggiamento prudente della era legato al fatto che non erano noti Parte_1
i tempi di avanzamento del cantiere di Zoagli e, visto l'importante acconto richiesto e versato, riteneva opportuno tutelarsi trattenendo presso di sé gli infissi non appena prodotti.
3) Nella realtà dei fatti buona parte degli infissi vennero pronti quando il cantiere era già in stato avanzato. Il sig. provvedeva quindi alla CP_1 consegna e all'installazione di parte della fornitura e precisamente:
◦ con riferimento al piano superiore: n. 1 porta finestra complanare ad un'anta a scorrimento a muro;
n. 3 porte finestre a due ante con apertura a battente;
n. 1 finestra vasistass (non completamente installata); n. 2 finestre ad un'anta con apertura a battente;
◦ con riferimento al piano inferiore: n. 1 porta finestra a due battenti;
n. 1 finestra vasistass.
4) La i primi tempi sollecitava la consegna della Parte_1 restante parte dell'ordine, poi, resasi conto che l'installazione non risultava essere effettuata a regola d'arte, non insisteva più anche a fronte del fatto che i beni che gli erano stati forniti corrispondevano grossomodo all'importo dell'acconto versato e nell'auspicio che fosse sufficiente una
“registrazione” di quelli installati;
5) Al fine capire quale intervento fosse necessario per rendere gli infissi funzionanti adeguatamente, la si vedeva, quindi, Parte_1 costretta a rivolgersi a un tecnico specializzato. La perizia evidenziava
4 innanzitutto la mancanza della marcatura CE necessaria ai fini della conformità alla normativa Europea, nonché che: 1) I serramenti istallati erano stati posati in modo errato tanto da compromettere la sicurezza in uso, l'isolamento termico e acustico, la protezione dagli agenti atmosferici esterni e la salubrità generale;
2) Il numero dei fissaggi meccanici sottodimensionato tenuto conto di tutta una serie di indici necessari ai fini della determinazione 3) Assenza di qualsivoglia barriera alle infiltrazioni d'acqua e aria e alle infiltrazioni di vapore con particolare attenzione ai locali ad alta umidità specifica;
4) Errata posa in opera dei controtelai i quali erano stati posati impiegando i materiali di riempimento termoacustici e i nastri barriera a vapore e/o all'acqua piovana e dunque in assenza totale di materiale di isolamento previsto dalla normativa vigente.
6) Il tecnico incaricato, alla luce di quanto emerso, quantificava i costi di ripristino in Euro 18.115,00 oltre IVA, di cui Euro 8.500,00 oltre IVA solo per una “nuova provvista di serramenti dotati di idonea marcatura CE”
(doc. 5);
7) La preso atto della perizia di parte, prima di agire Parte_1 in giudizio contro il sig. decideva di promuovere un CP_1 accertamento tecnico preventivo finalizzato ad accertare che quanto fornito fosse privo di marcatura CE e, in ogni caso, non installato a regola d'arte; il procedimento veniva radicato avanti al Tribunale di Genova (RG
992/2022 – Dott. Ravera).
Così esposta la prospettazione attorea, la domanda della si Parte_1 appalesa meritevole di accoglimento
IN FATTO
Le risultanze istruttorie documentali, hanno confermato integralmente tutte le circostanze dedotte dall'attrice.
I) L'ATP si concludeva con una relazione che, in estrema sintesi confermava la perizia di parte del Geom. dichiarando che Per_1
i beni forniti dal Sig. non sono stati correttamente installati CP_1
5 oltre ad essere privi di marcatura CE. Inoltre, quantificava in Euro
22.600,00 oltre IVA i costi per la rimozione degli infissi installati e per l'installazione a regola d'arte di nuovi infissi marcati CE (doc.
6).
II) In particolare, ogni infisso veniva classificato con lettere da A a I nelle planimetrie che (sottoscritte dalle parti) sono state allegate al verbale delle operazioni svolte in sede di ATP.
Per ogni infisso il CTU ha così concluso:
A - Si è verificata la mancanza di marcatura “CE” conforme alla norma EN
14351-1. Quanto alla posa si rileva che il giunto secondario è privo sia di piano interno, sia di pianto esterno di tenuta. L'interasse fra le viti di fissaggio è eccessivo.
B - Mancanza di marcatura “CE” e posa come finestra “A”.
C - Mancanza di marcatura “CE” e di piano di tenuta sulla traversa inferiore;
viti di fissaggio con interasse eccessivo su due lati e assenza di viti sui restanti due lati.
D - Mancanza di marcatura “CE” e totale mancanza del giunto di posa.
Mancanza totale del giunto primario controtelaio / muro.
E - Mancanza marcatura “CE”; giunti di posa non a norma. La soglia inferiore (telaio) si solleva a mano (sprovvista di fissaggi); le viti di fissaggio laterali sono corrette, mentre il giunto primario controtelaio / muro è mancante.
F - La situazione del serramento è analoga alla finestra “E”.
G - Situazione come la finestra “E” ma con silicone sull'esterno soglia.
H - Mancanza giunto primario;
presenza solo di vite centrale sulla traversa superiore. Sul giunto di posa mancano il pianto interno ed esterno. Soglia esterna non verificata.
I - Mancanza giunto primario e giunto di posa (secondario) privo di pianto interno ed esterno.
Serramenti non installati:
- n. 2 persiane (non installate) in alluminio di colore verde ad anta unica: una per finestra e l'altra per portafinestra. Entrambe prive di marcatura “CE”.
IN DIRITTO
6 Vi era un contratto tra le parti che prevedeva la fornitura e posa in opera di serramenti e il sig. si è reso inadempiente, non tanto CP_1
con riferimento a quanto non è stato fornito poiché ciò non è stato pagato, quanto con riferimento a ciò che è stato fornito e installato poiché privo di marcatura CE e non installato a regola d'arte.
I costi per la rimozione di quanto installato in malo modo e per l'installazione a regola d'arte di nuovi infissi marcati CE è stato quantificato in Euro 22.600,00 oltre IVA, addirittura una cifra superiore rispetto a quanto quantificato dal perito di parte
(ciò è dovuto agli aumenti del costo dei materiali e non si esclude che tali costi siano ulteriormente aumentati).
. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
Ai sensi del DM 147/2022 le spese di lite si quantificano come segue:
Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000
FASE di ATP
ESBORSI:
Compenso del CTU: € 2.057,62
Compenso del CTP: € 2.059,62
Contr.Unif. e marca bollo € 145,50
Totale € 4.262,32
Compenso
Fase Compenso
7 Fase di studio della controversia, valore medio: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 709,00
Fase istruttoria, valore medio: € 1.061,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.337,00
Fase di merito
Com
Esborsi: Contr.unif. e marca bollo € 264,00 pens
Per la fase decisoria il compenso è dimezzato essendo la causa decisa o all'esito di mera discussione orale
€
Fase di studio della controversia 919,
00
€
Fase introduttiva del giudizio 777,
00
Fase decisionale
€
850,
50
Totale €
2.546,50
Il tutto oltre 15%, IVA e CPA nonché oltre euro 264,00 per esborsi.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
A) Accerta e dichiara che il sig. si è reso CP_1 inadempiente al contratto di fornitura e posa in opera di serramenti per cui è causa;
B) Per l'effetto, dichiara tenuto e condanna CP_1
C.FI. al risarcimento dei danni in favore C.F._3 della p.iva , nella misura di Parte_1 P.IVA_1
Euro 22.600,00 oltre IVA,
C) Dichiara tenuta e condanna CP_1
C.FI. a rifondere alla C.F._3 Parte_1
p.iva le spese di lite, che liquida, per la fase di
[...] P.IVA_1
ATP in € 4.262,32 per esborsi ed € 2.337,00 per compenso professionale e per la presente fase di merito, in € 264,00 per esborsi ed € 2.546,50 per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, ex D.M.
Min.Giust. n.55 del 10/03/2014, IVA e CPA, come per legge,
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc.
Così deciso in Genova, all'udienza del 09 Maggio 2025
Il Giudice
Alessandro
Mauceri
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