Art. 17.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta' ed e' collocato in congedo.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta' ed e' collocato in congedo.