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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 7333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7333 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria AI JO ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.28094 r.g. dell'anno 2024
TRA
(NAPOLI 18/02/1943- CF - Parte_1 C.F._1
residente in [...]A POGGIOREALE 537), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pannone (NA 19/02/1965 - CF – fax C.F._2
081281656 – PEC: , ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I n.293 giusta procura allegata.
E
l' C.F. Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre
2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario Dott.ssa , CP_2
C.F. , il quale si dichiara disponibile a ricevere le C.F._3
comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di Pec:
t, a ciò designato con ordine di servizio del Email_2
Direttore di Sede n. 2021/5105/0000012 del 19/04/2021 e con determina del Direttore di Coordinamento metropolitano di Napoli n. 50 dell'08/03/2023, depositatI presso la
Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliato pagina1 di 7 presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in Via Alcide De Gasperi CP_1
n. 55.
FATTO E DIRITTO
Nel ricorso del 18.12.2024 si legge:
1) che la ricorrente proponeva innanzi a Questo Giudice ricorso RG 11321/2023 per l'accertamento tecnico preventivo, di cui all' art. 445 bis cpc, dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei propri diritti al fine di ottenere la corresponsione dell'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DI
CUI ALLA LEGGE 18/80 ed i benefici di cui alla legge 5/2/92 n. 104, dalla data di inoltro della domanda e cioè dal 31/01/2023;
2) che in particolare per quanto riguarda la fase amministrativa, l' corrispondeva inizialmente CP_1 alla ricorrente la indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1/2/23 sino al 31/5/23 sulla base di verbale provvisorio della Commissione Invalidi Civili che aveva riconosciuto la Sig.ra invalida al 100% con necessita di assistenza continua;
Pt_1
3) che a seguito di verbale definitivo della predetta Commissione, che riconosceva la ricorrente invalida al 100% con difficoltà gravi, l' sospendeva la erogazione della prestazione a CP_1 decorrere dal 1/6/23; Par
4) che con decreto del 09/09/24 il Sig. omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo all'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 18/80 ed i benefici di cui alla legge 5/2/92 n. 104 a decorrere dal 31/01/23;
5) che con provvedimento del 16/10/24 l' liquidava in favore della ricorrente i ratei relativi CP_1 all'indennità di accompagnamento categoria INVCIV n.044-510007266878 calcolando in euro
11.116,36 i ratei maturati dall' 1/02/23 al 31/10/2024, e trattenendo euro 2108,64 (cfr pag. 3 del provvedimento) per recupero dei ratei da febbraio 2023 a maggio 2023 gia' precedentemente corrisposti;
6) che in data 7/11/24, come risulta dall'estratto conto bancario che si allega, l' provvedeva a CP_1 liquidare l' importo di euro 9.539,48 (di cui euro 531,76 quale rateo di indennità relativo al mese di novembre 2024 ed euro 9.007,72 quali ratei arretrati relativi al periodo dal 1/02/2023 al 31/10/2024, al netto della trattenuta di euro 2.108,64 per il recupero del credito di cui al punto precedente);
7) che, tuttavia, tale importo non e' interamente satisfattivo del credito vantato dalla ricorrente, in quanto l'importo dovuto a titolo di ratei arretrati di indennità di accompagnamento per il periodo dal
1/06/23 al 31/10/2024 è pari ad € 9184,65 di cui € 9005,73 a titolo di capitale, € 178,92 a titolo di interessi legali - come da conteggio che si allega - CON UNA DIFFERENZA NON PAGATA
PARI AD € 178,92;
pagina2 di 7 Chiedeva pertanto:
“1) dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di euro 178,92 a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei di INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DALL' 01/06/2023 al
31/10/2024 o, in via subordinata, della minore o maggiore somma da determinarsi a mezzo CTU o secondo Giustizia;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore CP_1 della ricorrente delle somme di cui al precedente punto 1;
3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
4) in via subordinata ed in via istruttoria ordinare ex art.210 cpc e 213 cpc alla sede di CP_1
Napoli di produrre tutta la documentazione relativa al pagamento della prestazione categoria INV
CIV. n.044-510007266878;
5) in caso di rigetto della domanda si chiede compensare le spese di giudizio sussistendo i requisiti reddituali di cui all' art. 152 disp. att. cpc, come da dichiarazione sostituiva di certificazione parte integrante delle presenti conclusioni e che si allega su separato foglio sottoscritta dal ricorrente.”
CP_ Si costituiva l che rilevava l 'inammissibilità del ricorso perché il 16/10/2024 aveva messo in liquidazione, in favore della , gli arretrati dell'indennità di accompagnamento Parte_3 con decorrenza dal mese di febbraio 2023 entro 120 giorni dal completamento della domanda tenuto conto che il decreto di omologa rg 11321/23 è stato depositato il 09/09/2024 (all. 1 pec;
all. 2 omologa rg 11321/23 del 09.09.2024).
Riferiva inoltre che, come da documentazione depositata in giudizio, la prestazione è stata liquidata entro 120 giorni dal completamento della domanda e, pertanto, gli interessi legali non erano dovuti.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia (sentenza del giudice Armato nel procedimento 5249/24 ) riportandosi a tali pronunzie.
pagina3 di 7 Ritiene il Tribunale che il credito oggetto di esame – interessi legali su indennità di accompagnamento -, in virtù del principio di cui alla sentenza n. 10955/2002 Cass. SS.UU costituisce una componente essenziale del credito assistenziale cui è riferito “nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato”, per cui tenuto anche conto del criterio civilistico di imputazione dei pagamenti dell'art. 1194 c.c. (“il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”), ciò che il ricorrente oggi rivendica è il
“residuo di sorta capitale” non ancora corrisposto dall' . CP_1
I criteri di calcolo degli interessi legali delle prestazioni previdenziali ed assistenziali sono disciplinati dall'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 il quale, come modificato dalla L. 296/06, testualmente dispone che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari, per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso strumenti idonei di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda”.
In osservanza a tale disposizione l' , a seguito del trasferimento delle domande per il CP_1 riconoscimento delle prestazioni assistenziali alla sua competenza (art. 20 del D.L. n°78/2009 convertito con L. 102/09), con la circolare n. 131 del 28.12.2009 pubblicava le modalità di inoltro della domanda telematica per il riconoscimento di tali prestazioni, prevedendo espressamente che gli unici documenti necessari per l'esame della domanda fossero il certificato medico, inviato telematicamente da parte del medico curante, ed il modulo di domanda, inviato telematicamente da parte del richiedente, stabilendo con chiarezza al punto “3.2 - Compilazione della domanda, inoltro all' e ricevuta” che “se la domanda è completa in tutte le sue parti la procedura guida l'utente CP_1 alla chiusura dell'acquisizione e quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta”.
Dal combinato di tali disposizioni, pertanto, emerge:
pagina4 di 7 - che gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo all'inoltro della domanda amministrativa -scadenza del termine di legge per l'adozione del provvedimento sulla domanda- purché essa sia completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento;
- che una volta che la domanda sia completa di modulo di domanda e certificazione medica si possa ritenere completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento ed il suo esame, cosicché con il rilascio da parte dell'Istituto della ricevuta la domanda può considerarsi completa;
- che, pertanto, gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo al rilascio della ricevuta della domanda da parte dell' . CP_1
Nessuna incidenza circa tale fissazione della decorrenza degli interessi legali per le prestazioni assistenziali ha avuto, del resto, l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. e del relativo procedimento di
ATP. Nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, infatti, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 429 c.p.c.
Per tale motivo, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della Legge n. 533/73 (cfr ex plutimis Cass. n. 6882/02 e 1711/2002). Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art.16 comma 6 della legge 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c. Quanto all'art. 16, comma
6, della legge 412/91 [..3] tale disposizione disciplina esclusivamente "l'avvio del procedimento", e dunque il momento iniziale dello stesso attivato dalla domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo a valle dell'accertamento del requisito sanitario.
Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande posto dall'art. 11 della legge 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art. 56 l.69/09 al contenzioso di invalidità civile.
Quanto, poi, alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c. la stessa si è limitata ad introdurre l'obbligatorietà di un procedimento per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni negate in via amministrativa, senza nulla innovare in punto di insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha solo il fine (nell'ottica deflattiva del pagina5 di 7 contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto il decreto di omologa positivo non può adire il giudicante in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Rimane fermo, pertanto, il principio per cui il diritto alla prestazione previdenziale/assistenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi,
e non certamente per effetto di un'attività di certazione in sede amministrativa.
La decorrenza degli interessi coincide, dunque, con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, se i requisiti costituivi e/o di erogabilità sono presenti fin dalla data di presentazione della domanda, ex art. 7 L. 533/73, ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi.
In senso conforme si è espressa anche la Corte di Appello Sezione Lavoro e Previdenza di Napoli che in più pronunce ha così disposto: “L'art. 445 bis c.p.c. si è limitato ad introdurre un procedimento sommario per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all' dalla notifica del decreto di omologa, ha il solo fine Controparte_3
(nell'ottica deflattivo del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione. Del resto, sulla scorta dei principi dell'ordinamento surrichiamati e dall'art. 38
Cost., il diritto alla prestazione assistenziale (previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certo dall'attività di accertamento in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide quindi con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza”.
Nel caso che ci occupa, pertanto, posto che con decreto di omologa del 9.9.24 è stato ripristinato il beneficio dell'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente a decorrere dal 31/01/23; che i con provvedimento del 16/10/24 l' liquidava in favore della ricorrente i ratei relativi CP_1 all'indennità di accompagnamento categoria INVCIV n.044-510007266878 calcolando in euro
11.116,36 i ratei maturati dall' 1/02/23 al 31/10/2024, e trattenendo euro 2108,64 per recupero dei ratei da febbraio 2023 a maggio 2023 già precedentemente corrisposti senza corrispondere gli interessi maturati medio tempore ritenendo che il pagamento fosse tempestivo in quanto avvenuto entro i 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa, in applicazione del principio secondo cui la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto,
pagina6 di 7 l' avrebbe dovuto erogare gli interessi legali sui ratei di accompagnamento a decorrere dal 1- CP_1
4-2023, 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto.
Di conseguenza, come da prospetto allegato da parte ricorrente e non specificamente contestato dal convenuto, alla ricorrente compete ancora la quota di interessi legali, pari ad euro 178,92, al cui pagamento va condannato l' . CP_1
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del principio secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio
(Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454; Ordinanza Cass. 24956/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così decide:
a) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente, per le causali dedotte, dell'importo di CP_1 euro 178,92;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi euro 123,00 oltre IVA, CPA, spese generali, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 13/10/2025
Il Giudice
Dott.Maria AI JO
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