Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 696
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità e infondatezza del diniego per difetto di motivazione e violazione/falsa applicazione artt. 4 e 30 D.P.R. 633/1972

    La Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che la società è attiva dal 2016 ma non ha mai effettuato operazioni attive, né compilato il quadro VE dei modelli IVA. Tale inoperatività è ostativa all'esercizio del diritto alla detrazione/rimborso dell'IVA. Inoltre, sono state riscontrate discrepanze nei modelli Unico Redditi Società di Capitali riguardo ai ricavi effettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 696
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 696
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo