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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 696/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DO LA, EL
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1648/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 225518 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 1648-24 Ricorrente_1 srl ha impugnato il diniego di rimborso IVA prot. 225518 del 24.11.2023 per l'anno d'imposta 2022 notificato , in data 22/01/2024, dell'istanza di annullamento in autotutela del 22/12/2023, prot. n. 242545; Lamentava i seguenti vizi l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato, per i seguenti motivi: Difetto Di Motivazione. Violazione E falsa applicazione degli
Articoli 4 E 30 Del D.P.R. N. 633/1972.
Si costituiva AAEE controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, secondo parte ricorrente ,il diniego impugnato sarebbe illegittimo per violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 30 del D.P.R. n. 633/1972, atteso l'effettivo esercizio dell'attività di tour operator (codice ATECO 79.12.00) e tenuto conto che “la mancata effettuazione di operazione attive di cui al quadro VE dei Modelli IVA relativi agli anni di formazione del credito è dovuta allo svolgimento di un normale ciclo operativo aziendale che ha previsto l'effettuazione di investimenti in beni materiali ed immateriali che hanno avuto la precisa caratterizzazione di propedeuticità ed inerenza (cioè stretta connessione con le finalità imprenditoriali programmate) rispetto all'inizio effettivo dell'attività di tour operator avvenuto nel corso del 2022”.
Ebbene, il ricorso di parte va rigettato per quanto di seguito esposto. Anzitutto, occorre rilevare che la società risulta essere attiva, con attribuzione della partita iva, dal 27.12.2016. Il dato non è di poco conto, atteso che, dai dati presenti in A.T. e dall'esame della documentazione presentata dalla ricorrente, non sono state riscontrate, operazioni attive fin dal 2016. Al riguardo, occorre rilevare che il mancato svolgimento da parte di un soggetto passivo di operazioni imponibili è evento del tutto anomalo, risolvendosi nella inoperatività della società per mancato esercizio dell'attività economica, condizione questa ostativa all'esercizio del diritto alla detrazione/rimborso dell'imposta versata a monte (cfr., ad esempio, Corte di cassazione, sentenza n. 25777 del 5 dicembre 2014). Viceversa, a dire di parte ricorrente, “quanto asserito dall'Agenzia sembra assolutamente incoerente, immotivato ed infondato, frutto di una prospettiva puramente teorica ed astratta, la quale, inoltre, ha palesemente ignorato la concreta realtà aziendale della società ricorrente”. Invero, a dispetto di quanto affermato da controparte, occorre osservare che l'Ufficio ha operato nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'impresa non ha diritto alla detrazione Iva se pone in essere un'operazione commerciale che resta isolata e non seguita da un normale svolgimento dell'attività.
Ai fini del beneficio sono, infatti, necessari l'inerenza e l'esercizio effettivo dell'attività (cfr Cassazione n.
26439/2017). In definitiva, non è possibile detrarre l'Iva, né richiederne il rimborso sui costi sostenuti per le operazioni propedeutiche all'attività principale se mai realizzata (cfr. ordinanza n. 7488 del 24 marzo
2020) E, a conferma di ciò, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente , depongono gli elementi rilevati nel corso dell'istruttoria. Ci si riferisce alla circostanza che l'importo richiesto a rimborso scaturisce da un credito relativo agli anni 2019 (IVA di euro 25.182,00) e 2020 (IVA di euro 10.035,00) e che fin dalla data di attribuzione della partita IVA la parte non ha mai compilato il quadro VE dei Modelli IVA. È, dunque, emersa la mancanza di esercizio di attività ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72. Pertanto, alla luce delle summenzionate circostanze, AAEE ha correttamente ritenuto non spettante la richiesta di rimborso, poiché in assenza di operazioni attive fin dal 2016, il contribuente non ha dimostrato di svolgere attività d'impresa. A nulla rilevano infatti le circostanze riportate nel ricorso, circa la concreta realtà aziendale della società ricorrente e sulla specifica attività tour operator (codice ATECO 79.12.00) posto che, va rilevato dagli atti che per tutti gli anni di formazione del credito, da quando ha iniziato l'attività, la società non ha mai compilato il quadro VE (operazioni attive) dei modelli IVA. Inoltre, come evidenziato dall'Ufficio delle Entrate in risposta all'istanza di autotutela, nel Modello Unico - Redditi Società di Capitali
a.i. 2022 non risulta essere stato compilato il quadro RS (verifica operatività dei soggetti di comodo) e nel
Modello Unico - Redditi Società di Capitali a.i. 2021 è stato compilato il rigo “ricavi effettivi- quadro RS” di euro 38.580,00 non rinvenibili dai documenti contabili, così come nel Modello Unico - Redditi Società di
Capitali a.i. 2020 è stato compilato il rigo “ricavi effettivi-quadro RS” di euro 33.095,00 non rinvenibili dai documenti contabili.
Alla luce delle riportate argomentazioni il ricorso va rigettato .
II contrasto giurisprudenziale nella materia in oggetto consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DO LA, EL
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1648/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 225518 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 1648-24 Ricorrente_1 srl ha impugnato il diniego di rimborso IVA prot. 225518 del 24.11.2023 per l'anno d'imposta 2022 notificato , in data 22/01/2024, dell'istanza di annullamento in autotutela del 22/12/2023, prot. n. 242545; Lamentava i seguenti vizi l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato, per i seguenti motivi: Difetto Di Motivazione. Violazione E falsa applicazione degli
Articoli 4 E 30 Del D.P.R. N. 633/1972.
Si costituiva AAEE controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, secondo parte ricorrente ,il diniego impugnato sarebbe illegittimo per violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 30 del D.P.R. n. 633/1972, atteso l'effettivo esercizio dell'attività di tour operator (codice ATECO 79.12.00) e tenuto conto che “la mancata effettuazione di operazione attive di cui al quadro VE dei Modelli IVA relativi agli anni di formazione del credito è dovuta allo svolgimento di un normale ciclo operativo aziendale che ha previsto l'effettuazione di investimenti in beni materiali ed immateriali che hanno avuto la precisa caratterizzazione di propedeuticità ed inerenza (cioè stretta connessione con le finalità imprenditoriali programmate) rispetto all'inizio effettivo dell'attività di tour operator avvenuto nel corso del 2022”.
Ebbene, il ricorso di parte va rigettato per quanto di seguito esposto. Anzitutto, occorre rilevare che la società risulta essere attiva, con attribuzione della partita iva, dal 27.12.2016. Il dato non è di poco conto, atteso che, dai dati presenti in A.T. e dall'esame della documentazione presentata dalla ricorrente, non sono state riscontrate, operazioni attive fin dal 2016. Al riguardo, occorre rilevare che il mancato svolgimento da parte di un soggetto passivo di operazioni imponibili è evento del tutto anomalo, risolvendosi nella inoperatività della società per mancato esercizio dell'attività economica, condizione questa ostativa all'esercizio del diritto alla detrazione/rimborso dell'imposta versata a monte (cfr., ad esempio, Corte di cassazione, sentenza n. 25777 del 5 dicembre 2014). Viceversa, a dire di parte ricorrente, “quanto asserito dall'Agenzia sembra assolutamente incoerente, immotivato ed infondato, frutto di una prospettiva puramente teorica ed astratta, la quale, inoltre, ha palesemente ignorato la concreta realtà aziendale della società ricorrente”. Invero, a dispetto di quanto affermato da controparte, occorre osservare che l'Ufficio ha operato nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'impresa non ha diritto alla detrazione Iva se pone in essere un'operazione commerciale che resta isolata e non seguita da un normale svolgimento dell'attività.
Ai fini del beneficio sono, infatti, necessari l'inerenza e l'esercizio effettivo dell'attività (cfr Cassazione n.
26439/2017). In definitiva, non è possibile detrarre l'Iva, né richiederne il rimborso sui costi sostenuti per le operazioni propedeutiche all'attività principale se mai realizzata (cfr. ordinanza n. 7488 del 24 marzo
2020) E, a conferma di ciò, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente , depongono gli elementi rilevati nel corso dell'istruttoria. Ci si riferisce alla circostanza che l'importo richiesto a rimborso scaturisce da un credito relativo agli anni 2019 (IVA di euro 25.182,00) e 2020 (IVA di euro 10.035,00) e che fin dalla data di attribuzione della partita IVA la parte non ha mai compilato il quadro VE dei Modelli IVA. È, dunque, emersa la mancanza di esercizio di attività ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72. Pertanto, alla luce delle summenzionate circostanze, AAEE ha correttamente ritenuto non spettante la richiesta di rimborso, poiché in assenza di operazioni attive fin dal 2016, il contribuente non ha dimostrato di svolgere attività d'impresa. A nulla rilevano infatti le circostanze riportate nel ricorso, circa la concreta realtà aziendale della società ricorrente e sulla specifica attività tour operator (codice ATECO 79.12.00) posto che, va rilevato dagli atti che per tutti gli anni di formazione del credito, da quando ha iniziato l'attività, la società non ha mai compilato il quadro VE (operazioni attive) dei modelli IVA. Inoltre, come evidenziato dall'Ufficio delle Entrate in risposta all'istanza di autotutela, nel Modello Unico - Redditi Società di Capitali
a.i. 2022 non risulta essere stato compilato il quadro RS (verifica operatività dei soggetti di comodo) e nel
Modello Unico - Redditi Società di Capitali a.i. 2021 è stato compilato il rigo “ricavi effettivi- quadro RS” di euro 38.580,00 non rinvenibili dai documenti contabili, così come nel Modello Unico - Redditi Società di
Capitali a.i. 2020 è stato compilato il rigo “ricavi effettivi-quadro RS” di euro 33.095,00 non rinvenibili dai documenti contabili.
Alla luce delle riportate argomentazioni il ricorso va rigettato .
II contrasto giurisprudenziale nella materia in oggetto consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese