Articolo 2 della Legge 23 marzo 1998, n. 87
Articolo 1Articolo 3
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11 aprile 1998
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 11 aprile 1998